Cassazione Penale, Sentenza n. 6723/2025 del 18/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990: il ricorrente contestava la esclusione della destinazione della sostanza al solo uso personale (sottolineando la sua tossicodipendenza, la mancanza di acquirenti e di grandi disponibilità di denaro, nonché la consulenza difensiva favorevole), il diniego di rinnovazione istruttoria in appello per una CTU difensiva sulle piante, l'utilizzabilità della consulenza del P.M. (eseguita ex art. 359 c.p.p.) su accertamento potenzialmente irripetibile, il diniego della derubricazione nella "ipotesi lieve" ex art. 73, comma 5, e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (richiamando ravvedimento, percorso riabilitativo carcerario e partecipazione alle udienze).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti impongano valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità e che le scelte dei giudici di merito (valutazione della quantità della sostanza, dell'organizzazione della coltivazione in vani dedicati con strumentazione e dell'esistenza di produzione significativa) non siano manifestamente illogiche. Ha ritenuto superflua la rinnovazione della consulenza difensiva perché la consulenza disposta dal P.M. mirava solo alla natura qualitativa del materiale (non controversa), ha giudicato regolare l'utilizzabilità della consulenza del P.M. nei limiti indicati, ha ritenuto non sussistere i presupposti per l'applicazione dell'ipotesi lieve e ha confermato il legittimo diniego delle attenuanti generiche per motivazione plausibile. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento in favore della cassa delle ammende, fissando tale somma in 3.000 euro.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 4
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma penale che sanziona produzione, coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che quantità e modalità di coltivazione escludessero la destinazione al solo uso personale
D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Prevede l'ipotesi lieve per condotte di minima offensività; la Corte ha ritenuto non applicabile tale derubricazione alla luce dell'organizzazione e della consistenza produttiva accertata
Codice di procedura penale, art. 359
Disciplina la consulenza disposta dal P.M.; la Corte ha ritenuto utilizzabile la CTU del P.M. nei limiti in cui essa accertava la natura qualitativa del materiale (accertamento ritenuto ripetibile entro quel limite)
Codice di procedura penale, art. 360
Norma richiamata dalla difesa in relazione agli accertamenti irripetibili; la Corte ha però ritenuto che l'accertamento del P.M. non richiedesse il regime di irripetibilità per gli aspetti effettivamente indagati
Codice penale, art. 133
Elenca gli elementi per valutare le attenuanti generiche; la Cassazione richiede che il giudice del merito motivi quali elementi ha considerato preponderanti e verifica solo l'assenza di illogicità o arbitrarietà nella motivazione
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione: condanna alle spese e versamento in favore della cassa delle ammende
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui l'assenza di colpa del proponente nella determinazione della causa d'inammissibilità va valutata concretamente; qui la Corte non ha ravvisato tale assenza
Massime di principio
- La Cassazione non rientra nel merito dei fatti: contestazioni di merito sulla valutazione di quantità, organizzazione o rilevanza probatoria sono ammissibili solo se mostrano manifesta illogicità o arbitrarietà della motivazione.
- Quantitativi elevati e elementi oggettivi di organizzazione della coltivazione (locali dedicati, attrezzature, consistenza della produzione) orientano i giudici a escludere la destinazione al solo uso personale.
- Le consulenze tecniche del P.M. sono utilizzabili in sede di giudizio se gli aspetti indagati sono ripetibili o se la consulenza ha accertato aspetti non controversi; per contestare l'utilizzabilità occorre articolare specifiche censure sull'irripetibilità e sugli esiti.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello (per es. perizie difensive) deve essere motivata e la sua omissione è sindacabile in Cassazione solo quando la mancata acquisizione renda la motivazione del giudice di merito incompleta o illogica.
- Per ottenere la derubricazione nell'ipotesi lieve ex art. 73(5) è necessario dimostrare non solo quantità limitata ma anche assoluta assenza di organizzazione e di capacità produttiva significativa; valutazioni contrarie sono valutazioni di merito.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche richiede nel giudizio di merito una motivazione che indichi gli elementi considerati; la Cassazione verifica la logica della motivazione ma non riforma valutazioni probatorie ordinarie.
- Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare condanna alle spese e pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende; la difesa dovrebbe valutare la solidità degli argomenti prima del deposito in Cassazione.
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