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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2118/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Barbara Cirelli impugna la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. dal G.i.p. di Vasto (24/06/2021) che le aveva inflitto 2 anni di reclusione e €6.000 di multa per reati connessi alla detenzione di oltre 68 g di cocaina e aveva disposto la confisca di beni sequestrati, tra cui €900 rinvenuti in sede di perquisizione. Il ricorso lamenta la illegittimità della confisca del denaro per mancanza di specifica motivazione circa il nesso di pertinenzialità fra la somma e l'attività illecita, ai sensi dell'art. 240 c.p.

La decisione

La Cassazione accoglie il ricorso limitatamente al profilo della confisca del denaro: ritiene che per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 la confisca del denaro è ammessa solo se sussiste un concreto nesso di pertinenzialità con l'attività di cessione (condizioni dell'art. 240 c.p.) e non automaticamente ai sensi dell'art. 12-sexies D.L. n. 306/1992 (ora art. 240-bis c.p.). Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata non ha spiegato il nesso, limitandosi ad affermare che la somma fosse provento; pertanto la Corte annulla la sentenza nella parte relativa alla confisca del denaro e rinvia al G.i.p. di Vasto per nuovo giudizio sul punto, lasciando impregiudicata la restante parte della decisione.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regime della sentenza concordata (patteggiamento); norma richiamata per indicare il tipo di provvedimento impugnato

  • artt. 81 e 337 cod. pen.

    Norme richiamate in relazione ai reati contestati nella sentenza di merito (indicano i titoli di reato contestati all'imputata)

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina l'illecito penale riguardante la detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte precisa che, per i fatti contestati sotto questo comma, la confisca del denaro è ammessa solo se sussiste nesso di pertinenzialità con l'attività di cessione

  • art. 240 cod. pen.

    Regola generale sulla confisca per pertinenzialità; la Corte afferma che è questa la norma cui attenersi per valutare la confisca del denaro nel caso di detenzione ai fini di spaccio

  • art. 12-sexies D.L. n. 306/1992 (ora art. 240-bis cod. pen.)

    Norma speciale richiamata nella giurisprudenza: la Corte chiarisce che, nel caso di cui all'art. 73, comma 5, la confisca non può essere fondata automaticamente su tale disposizione e deve invece rispettare le condizioni dell'art. 240 c.p.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016 (Ka, Rv. 267900)

    Precedente citato a supporto dell'interpretazione secondo cui la confisca del denaro in materia di stupefacenti richiede il nesso di pertinenzialità e non può essere disposta automaticamente senza motivazione

Massime di principio

  • La confisca di denaro rinvenuto in possesso dell'imputato in reati di stupefacenti richiede sempre una motivazione che dimostri il nesso di pertinenzialità fra la somma e l'attività illecita (art. 240 c.p.).
  • Non è sufficiente la mera affermazione che la somma costituisca "provento"; il giudice deve esporre elementi di fatto che colleghino il denaro all'attività di spaccio (quantità, modalità di rinvenimento, documentazione di cessioni, scomposizione del possesso, ecc.).
  • La confisca non può essere disposta automaticamente richiamando l'art. 12-sexies D.L. 306/1992 (ora art. 240-bis c.p.) quando manchi la verifica delle condizioni richieste dall'art. 240 c.p.
  • In un ricorso simile è efficace censurare l'assenza di motivazione specifica sul nesso di pertinenzialità: la Corte di legittimità può annullare la confisca e disporre il rinvio per nuovo giudizio sul punto senza intaccare il resto della condanna.
  • Dal punto di vista pratico, per difendersi o per disporre la confisca il giudice/PM dovrebbe cercare elementi oggettivi (es. somme sproporzionate, flussi di denaro, riscontri investigativi su cessioni) per fondare la pertinenzialità; in mancanza di tali elementi la confisca è a rischio di annullamento.

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