Cassazione Penale, Sentenza n. 12398/2025 del 31/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Catania che li ha condannati per concorso in estorsione, deducendo, in sintesi: omissione o carenza della valutazione della credibilità delle persone offese (Mannino); travisamento e valutazione errata delle prove e delle immagini video riguardo alla consegna delle somme; errata interpretazione e mancata valutazione della chiarezza, decifrabilità e spontaneità delle conversazioni intercettate; utilizzabilità indebita di dichiarazioni di carattere indiretto in assenza dell'escussione dei testimoni richiesti; difetto di motivazione nella determinazione della pena e nella mancata concessione delle attenuanti generiche; infine contestazioni specifiche sul ruolo di intermediario di alcuni imputati e sulla configurabilità dell'aggravante delle persone riunite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse adeguatamente valutato la attendibilità delle persone offese, supportando le dichiarazioni con riscontri oggettivi (servizi di osservazione, videoriprese e intercettazioni), e che le doglianze proposte consistessero in una impermissibile rivalutazione del merito (lettura alternativa delle prove). Quanto alle intercettazioni e alla loro interpretazione, la suprema corte ha confermato che si tratta di valutazioni di merito non sindacabili in cassazione salvo manifesta illogicità, non ravvisata nel caso. Sui profili relativi agli intermediari e al concorso di persone, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'intermediario è punibile se contribuisce con coscienza e volontà al raggiungimento dello scopo estorsivo, salvo che agisca nell'esclusivo interesse della vittima per motivi di solidarietà; applicando questo principio, la Corte d'Appello ha correttamente ritenuto sussistente il concorso per Messina e Amantea. Per la questione delle dichiarazioni indirette in rito abbreviato, la Cassazione ha confermato l'utilizzabilità nel rito abbreviato "incondizionato" e che, nel caso, non ricorrevano i presupposti di inutilizzabilità invocati dalla difesa. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e non sono state accolte le doglianze sulla pena e sulle attenuanti.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma invocata dai ricorrenti per censurare motivazione e applicazione della legge penale: la Cassazione ha ritenuto che i vizi invocati rientrassero nella rivalutazione del merito e non configurassero manifesta illogicità o inosservanza di legge.
art. 629 cod. pen.
Norma sul reato di estorsione: la Corte territoriale ha applicato il concorso di persone nell'estorsione, valutando il ruolo attivo e l'apporto causale degli imputati.
art. 192 cod. proc. pen. comma 2
Richiamata in relazione alla valutazione delle intercettazioni; la Corte d'Appello ha valutato la chiarezza e la spontaneità delle conversazioni e la Cassazione ha ritenuto la valutazione di merito non censurabile.
art. 195 cod. proc. pen.
Norma sulla testimonianza indiretta: la Cassazione ha ricordato che la disciplina dell'art.195 può determinare inutilizzabilità solo se il rito abbreviato sia stato condizionato all'escussione e questa non sia stata eseguita; nel rito abbreviato "incondizionato" le dichiarazioni indirette sono utilizzabili.
art. 27 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al rispetto dei diritti della difesa: la Corte non ha ravvisato violazioni costituzionali nella motivazione o nell'applicazione delle garanzie.
art. 111 Cost.
Invocato per censure sul giusto processo: la Corte ha ritenuto che il diritto al contraddittorio e alle garanzie processuali fosse rispettato nel quadro del rito abbreviato applicato.
art. 62 n. 5 cod. pen.
Circostanza attenuante richiamata dalla difesa: la Corte d'Appello ha motivato la non concessione in relazione alla specifica gravità e alla personalità degli imputati; la Cassazione non ha rilevato vizio.
art. 62 n. 1 cod. pen.
Richiamata in relazione alle attenuanti generiche: la Corte territoriale ha motivato la negazione delle generiche con riferimento alle modalità e alla personalità dell'imputato; la Cassazione ha ritenuto la motivazione idonea.
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena: la Corte d'Appello ha motivato la determinazione delle pene e la Cassazione ha giudicato la motivazione non viziata.
art. 114 cod. pen.
Richiamata dalla difesa in relazione a circostanze attenuanti: la Corte d'Appello ha negato l'attenuante e la Cassazione ha ritenuto la decisione adeguatamente motivata.
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione al concorso di persone: la giurisprudenza applicata e richiamata conferma che la coscienza e volontà di concorrere al risultato illecito integra il concorso anche per gli intermediari.
Massime di principio
- La valutazione della credibilità delle persone offese e dei testimoni è questione di merito: la Cassazione sindaca solo vizi motivazionali manifesti, contraddizioni evidenti o ricorso a mere congetture.
- L'interpretazione delle intercettazioni e delle immagini video è di competenza del giudice di merito; in cassazione è sindacabile soltanto la manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento probatorio.
- Nel rito abbreviato non condizionato le dichiarazioni indirette sono in linea di principio utilizzabili; l'inutilizzabilità prevista dall'art.195 scatta quando l'imputato ha subordinato il rito all'escussione e questa non è stata effettuata e rimane irrisolta la fonte dell'informazione.
- L'intermediario che agevola la consegna di somme estorte può essere ritenuto concorrente nell'estorsione se la sua condotta contribuisce consapevolmente all'esercizio della pretesa illecita; è escluso il reato solo se agisce nell'esclusivo interesse della vittima e per motivi di solidarietà umana.
- Per ottenere l'annullamento in sede di legittimità è necessario dimostrare errori di diritto o vizi di motivazione palesi e non una semplice diversa valutazione degli elementi di fatto già compiuta dal giudice di merito.
- Le doglianze sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti devono confrontarsi con la motivazione concreta del giudice che tenga conto delle modalità del fatto e della personalità dell'imputato; l'assenza di motivazione specifica è la vera via di successo in cassazione.
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