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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22810/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a contributi di bonifica per l’anno 2012, pari a euro 2.996,88, contestandone sia vizi propri sia la debenza. Ha sostenuto che gli immobili oggetto di imposizione ricadessero in area urbanizzata e servita da rete pubblica di fognatura, per la quale era già stato effettuato il pagamento della tariffa al gestore del servizio idrico integrato; ha quindi invocato l’art. 36 della L.R. Lazio n. 53/1998 come norma che escluderebbe il contributo consortile e, in subordine, ha chiesto la rimessione alla Corte costituzionale della norma per asserita violazione degli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost. Inoltre ha censurato la statuizione della CTR sul raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la doglianza principale: ha ribadito che, in presenza di piano di classifica approvato e inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza, il vantaggio diretto e immediato per l’immobile si presume; ha precisato che l’esenzione di cui all’art. 36 L.R. Lazio n. 53/1998 opera solo se sia stipulata l’apposita convenzione tra Consorzio e Autorità d’ambito, non essendo sufficiente il mero pagamento del servizio fognario. La questione relativa al preteso contrasto con l’art. 155 d.lgs. n. 152/2006 è stata considerata nuova e generica. È stata poi ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, perché la convenzione non determina doppia imposizione né disparità di trattamento, ma solo l’individuazione del soggetto legittimato a riscuotere le somme. Quanto al contributo unificato, la Corte ha corretto la statuizione della CTR, affermando che l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è applicabile al processo tributario di appello; il ricorso è stato tuttavia rigettato nel merito, con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso: ha confermato la legittimità della pretesa contributiva del consorzio, ritenendo che la contribuente non avesse superato la presunzione di debenza derivante dall’inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e dall’approvazione del piano di classifica, e che l’esenzione invocata richiedesse la previa convenzione prevista dalla legge regionale. Ha escluso che il mero pagamento della tariffa fognaria bastasse a sottrarre il proprietario al contributo di bonifica. Ha anche affermato che non era dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l’appello nel processo tributario. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore del consorzio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato il parametro di deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge invocato dalla ricorrente.

  • art. 155 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    la ricorrente lo ha invocato per sostenere che chi paga la tariffa del servizio di pubblica fognatura non può essere gravato da ulteriori somme per il medesimo titolo; la Corte ha ritenuto la doglianza nuova e comunque non decisiva nel caso concreto.

  • art. 36 L.R. Lazio 11 dicembre 1998, n. 53

    l’esenzione dal contributo di bonifica per i fondi urbani soggetti a tariffa fognaria opera solo in presenza dell’apposita convenzione tra Consorzio e Autorità d’Ambito; il mero pagamento del servizio fognario non basta.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno non precludeva la decisione perché i fatti rilevanti, in particolare la stipula della convenzione, sono mutevoli anno per anno e non hanno efficacia permanente.

  • art. 860 c.c.

    richiamato come base normativa del contributo di bonifica, collegato al vantaggio diretto e immediato per l’immobile.

  • art. 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    richiamato come base normativa del contributo di bonifica e del presupposto del vantaggio per l’immobile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha affermato che la norma, avente carattere eccezionale, è circoscritta al processo civile e non si applica al processo tributario di appello.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato in relazione al contributo unificato cui si collega l’ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

  • art. 2 Cost.

    la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 3 Cost.

    la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata; la Corte ha escluso disparità di trattamento.

  • art. 53 Cost.

    la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata; la Corte ha escluso doppia imposizione in senso lesivo della capacità contributiva.

  • art. 97 Cost.

    la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata.

Massime di principio

  • In tema di contributi di bonifica, quando l’immobile sia incluso nel perimetro di contribuenza e sia stato approvato un piano di classifica, il vantaggio diretto e immediato per il fondo si presume; spetta al contribuente provare l’inadempimento del consorzio rispetto alle indicazioni del piano o l’assenza dei presupposti del contributo.
  • L’esenzione dal contributo consortile prevista per i fondi urbani assoggettati alla tariffa di pubblica fognatura richiede, se la legge la subordina espressamente, la stipula della convenzione tra gli enti competenti; il semplice pagamento del servizio fognario non è sufficiente a escludere la debenza del contributo.
  • La mancata stipula della convenzione prevista dalla normativa di settore non integra di per sé una doppia imposizione a carico del proprietario, poiché determina soltanto quale ente sia legittimato a riscuotere le somme per il medesimo servizio.
  • Il giudicato esterno in materia tributaria opera solo per fatti o elementi della fattispecie aventi efficacia permanente o pluriennale; non si estende a circostanze mutevoli di anno in anno, né vincola il giudice sull’interpretazione di disposizioni normative in quanto tale.
  • La disposizione sul raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e non può essere automaticamente applicata al processo tributario di appello.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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