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Sentenza

Sentenza n. 793/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento del verbale n. 351 del 25.04.2026, con cui la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Vibo Valentia ha disposto la ricusazione della candidata a consigliere comunale e della lista Vivere Ricadi - Mobrici Sindaco.

Giustizia amministrativa202600573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il riesame in autotutela ha eliminato la lesione contestata e ha comportato l'ammissione della candidatura e della lista, realizzando la piena soddisfazione della pretesa azionata. Non sono state poste spese a carico delle amministrazioni intimate, in considerazione della loro mancata costituzione in giudizio.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: verbale di ricusazione della candidatura a consigliere comunale e della lista elettorale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale n. 351 del 25 aprile 2026, con cui la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Vibo Valentia aveva disposto la ricusazione della sua candidatura a consigliere comunale nella lista Vivere Ricadi - Mobrici Sindaco, nonché della lista stessa, per le elezioni amministrative fissate per il 24 e 25 maggio 2026. Nel corso del giudizio, la Sottocommissione, con nota del 29 aprile 2026, ha riesaminato la posizione della ricorrente e ha ammesso la candidatura e la lista. La ricorrente ha dichiarato integralmente soddisfatta la propria pretesa in ragione dell'intervenuta autotutela.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, un provvedimento dell'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata, eliminando l'utilità concreta della decisione sul ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, il riesame in autotutela dell'atto impugnato, quando comporta la piena soddisfazione della pretesa del ricorrente e rende inutile una pronuncia di merito, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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