Cassazione Penale, Ordinanza n. 03903/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Nel procedimento a carico di un imputato straniero, il Tribunale di Bologna lo aveva assolto dal reato di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Il Procuratore Generale ha proposto ricorso per saltum contro tale assoluzione, deducendo erronea applicazione della legge penale e sostenendo che il reato potesse ritenersi integrato già sulla base del fatto che, in passato, l'imputato avesse fornito generalità diverse da quelle rese nell'episodio oggetto di contestazione. La Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il precedente richiamato dal ricorrente riguardava una pluralità di episodi con dichiarazioni tra loro sempre diverse, mentre nel caso in esame l'addebito concerneva un solo episodio. In tale situazione, il mero dato delle precedenti difformi indicazioni anagrafiche non basta a provare la falsità della dichiarazione contestata, potendo non escludersi che proprio in quell'unica occasione l'imputato abbia riferito le proprie generalità corrette. La Corte ha anche rilevato che, con il ricorso per saltum, non era comunque deducibile il vizio di motivazione della sentenza di assoluzione, pur se questa si fondava su argomentazioni ritenute eccentriche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per saltum del Procuratore Generale. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura di violazione di legge, perché il solo rilievo di precedenti dichiarazioni difformi non dimostra, da solo, la mendacio della dichiarazione contestata quando l'imputazione riguarda un unico episodio. Ha inoltre osservato che il vizio di motivazione non era deducibile con il mezzo di impugnazione scelto. Rimane quindi ferma l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Bologna per il reato contestato.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
Il reato di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui non può essere affermato automaticamente sulla base del solo fatto che l'imputato, in passato, abbia fornito generalità diverse; occorrono elementi significativi che rendano mendace la specifica dichiarazione contestata, soprattutto quando l'addebito riguarda un unico episodio.
art. 606, comma 1, c.p.p.
Il riferimento alla lettera e) è qualificato come frutto di refuso e, comunque, il vizio di motivazione non può essere proposto come motivo di ricorso immediato per cassazione nel contesto considerato.
art. 569, comma 3, c.p.p.
Nel ricorso per saltum non è consentito dedurre l'illogicità della motivazione del primo giudice; il mezzo è limitato ai motivi consentiti dalla disciplina del ricorso immediato per cassazione.
Massime di principio
- La contestazione del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale non può fondarsi in modo sufficiente sul solo rilievo che l'imputato abbia, in precedenza, utilizzato generalità diverse da quelle indicate nell'episodio oggetto di imputazione, se non vi sono ulteriori elementi idonei a dimostrare la falsità della dichiarazione specifica.
- Il precedente giurisprudenziale che valorizza la pluralità di dichiarazioni tutte diverse è applicabile solo quando l'imputazione investa più episodi di indicazione delle generalità; esso non può essere esteso automaticamente al caso di un singolo episodio contestato.
- Quando l'impossibilità di accertare le vere generalità dell'agente non consente di valorizzare da sola il dato storico delle precedenti difformità, la responsabilità può essere affermata solo se emergono indici concreti della mendacio della dichiarazione resa in quella specifica occasione.
- Con il ricorso per saltum non è deducibile il vizio di motivazione della sentenza di primo grado; il controllo di legittimità resta limitato alle censure consentite dalla disciplina del ricorso immediato per cassazione.
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