Cassazione Civile, Ordinanza n. 20598/2022 del 27/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla mandataria della società fornitrice di energia elettrica per il pagamento di euro 10.590,43, oltre accessori e spese, a titolo di corrispettivo non versato per una somministrazione di energia elettrica. L'ingiunto propose opposizione; il Tribunale revocò il decreto per tardiva notificazione, ma lo condannò comunque al pagamento della somma richiesta. La Corte d'appello confermò la decisione di primo grado, respingendo l'appello dell'opponente. In cassazione il soccombente propose ricorso affidato a otto motivi, ma prima dell'adunanza camerale depositò atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese. La società controricorrente accettò la rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente accettata dalla parte controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese del processo, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., ultimo comma. Ha infine escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, rilevando che la pronuncia di estinzione non equivale a rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
Viene richiamato quale base della camera di consiglio non partecipata fissata per la trattazione del ricorso.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, integra la fattispecie che determina l'estinzione del giudizio.
art. 391 c.p.c.
In caso di estinzione del giudizio di cassazione non vi è luogo a provvedere sulle spese del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando la decisione è di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Cass. 11/10/2017, n. 23912
È citata a sostegno dell'affermazione secondo cui la pronuncia di estinzione esclude il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente proposta e accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del giudizio.
- L'estinzione del giudizio di cassazione comporta che non vi sia luogo a provvedere sulle spese processuali, salvo diversa disciplina applicabile.
- La pronuncia di estinzione non è assimilabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non fa sorgere l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato previsto per tali ipotesi.
- Ai fini dell'estinzione per rinuncia, è necessario che l'atto sia conforme alla disciplina dell'art. 390 c.p.c. e risulti l'accettazione della controparte quando richiesta.
Come è indicizzato
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