Cassazione Penale, Sentenza n. 23859/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Salerno. Ha dichiarato cessata l'efficacia del provvedimento del Questore del 29.9.2021 limitatamente all'obbligo di presentazione presso il Commissariato di P.S. (la misura limitativa della libertà personale). La convalida intervenuta oltre le 96 ore è stata considerata inefficace; non è stata riconosciuta la proroga per la domenica.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge dell'art. 6, comma terzo, L. 401/1989: si deduce che la convalida del decreto del Questore notificato il 29.9.2021 è intervenuta il 4.10.2021, oltre il termine complessivo di 96 ore previsto dalla norma (48 ore per la richiesta del P.M. + 48 ore per la convalida del G.I.P.), con conseguente perdita di efficacia della prescrizione imposta dal Questore nella parte limitativa della libertà personale (obbligo di presentarsi presso il Commissariato). Il ricorrente contesta inoltre la possibilità di proroga del termine per il fatto che il 3 ottobre 2021 fosse domenica.
Norme richiamate
Legge n. 401/1989, art. 6, comma terzo
Il Pubblico Ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al Giudice per le Indagini Preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il Pubblico Ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida e se il Giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.
La Corte interpreta il disposto come due scadenze temporali che vanno considerate unitariamente (48+48=96 ore). La mancata convalida del G.I.P. entro le 96 ore determina la perdita di efficacia del provvedimento questorale con riferimento alla prescrizione che comporta limitazione della libertà personale (obbligo di presentazione).
Art. 172, comma terzo, cod. proc. pen. (riferimento sulla proroga per festività)
Norma che in generale dispone la proroga di termini stabiliti a giorni se la scadenza cade in giorno festivo
La Corte esclude l'applicabilità della proroga prevista dall'art. 172 c.p.p. al termine di 96 ore per la convalida del provvedimento del questore in materia di turbative di manifestazioni sportive: il termine decorre dall'ora della notificazione e non è prorogabile perché cade in giorno festivo.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata
Sez. 3, n. 41170 del 21/9/2021 (Ndiaye); Sez. 3, Sent. n. 5326 del 20/12/2006 (Píccardo); Sez. III, n. 17288 del 20/2/2014 (Troise)
Precedenti conformi che affermano il carattere unitario del termine 48+48 ore e la mancata proroga per festività; confermano che la violazione del termine complessivo legittima la dichiarazione di inefficacia della misura nella parte limitativa della libertà personale.
Massime di principio
- Il termine per la convalida del provvedimento del Questore va calcolato unitariamente come 48 + 48 ore = 96 ore a decorrere dall'ora della notificazione.
- Se il G.I.P. non convalida entro le 96 ore complessive, la prescrizione che impone l'obbligo di presentazione (limitativa della libertà personale) perde efficacia.
- La richiesta del Pubblico Ministero alle prime 48 ore ha natura di atto d'impulso; il relativo ritardo non provoca di per sé la decadenza, mentre la mancata convalida giudiziale entro il termine complessivo sì.
- La scadenza delle 96 ore non è prorogabile automaticamente se cade in giorno festivo o domenica: va calcolata fino all'ora della notificazione senza applicare la proroga dell'art. 172 c.p.p.
- In situazioni analoghe, chi subisce la misura deve verificare con precisione l'ora della notificazione e il rispetto del termine di 96 ore; la tutela principale riguarda le prescrizioni che incidono sulla libertà personale (es. obbligo di presentazione), mentre altre misure non necessariamente decadono automaticamente.
- Per evitare decadenze è fondamentale che il Pubblico Ministero richieda tempestivamente la convalida e che il G.I.P. si pronunzi entro le 96 ore; in difetto, il giudicato di inefficacia può essere pronunciato dalla Cassazione annullando senza rinvio quando la violazione sia palese.
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