Ordinanza n. 351/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 167/2022 del 29 aprile 2022 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito il giudizio. Ha concesso alla ricorrente quindici giorni per depositare memorie sulle questioni preliminari rilevate d'ufficio, riguardanti la nullità della notificazione alla Regione presso l'Avvocatura dello Stato e la competenza funzionale del TAR Campania - sede di Salerno. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 marzo 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Atto impugnato: esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 167/2022
Esito
La controversia
La società ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 167 del 29 aprile 2022 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., due questioni potenzialmente ostative alla prosecuzione del giudizio: la nullità della notificazione del ricorso, eseguita via PEC presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, poiché la Regione Campania non rientra tra le regioni ordinarie che si avvalgono del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 107, comma 3, d.lgs. 616/1977; e l'incompetenza funzionale del TAR Campania - sede di Napoli, poiché, trattandosi dell'esecuzione di una sentenza pronunciata da un giudice avente sede nella provincia di Avellino, la competenza spetterebbe al TAR Campania - sede di Salerno, in base agli artt. 47, 14 e 113 c.p.a. e al d.P.R. 277/1975. Poiché il difensore della ricorrente non era comparso alla camera di consiglio, il Collegio ha ritenuto necessario consentire il contraddittorio sulle questioni rilevate.
Norme richiamate
art. 107, comma 3, d.lgs. 24 luglio 1977, n. 616
La disposizione è richiamata con riferimento alla facoltà delle regioni ordinarie di avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.
La Regione Campania non si avvale di tale facoltà; pertanto, la notificazione del ricorso eseguita presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli è stata ritenuta nulla.
art. 47 c.p.a.
Richiamato, insieme agli artt. 14 e 113 c.p.a., quale base del criterio di competenza funzionale individuato per il giudizio di ottemperanza.
art. 14 c.p.a.
Richiamato quale componente del combinato disposto che attribuirebbe la competenza funzionale al TAR Campania - sede di Salerno.
art. 113 c.p.a.
Richiamato per individuare il giudice competente nel giudizio di ottemperanza relativo alla sentenza del Giudice di Pace.
d.P.R. 18 aprile 1975, n. 277
Richiamato in relazione alla competenza territoriale del TAR Campania - sede di Salerno per l'esecuzione della sentenza pronunciata da un giudice con sede nella provincia di Avellino.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice di dare avviso alle parti delle questioni rilevate d'ufficio idonee a definire il giudizio in rito, consentendo il deposito di memorie difensive.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, la notificazione di un ricorso nei confronti di una regione presso l'Avvocatura dello Stato è nulla quando la regione non si avvale della facoltà prevista dall'art. 107, comma 3, d.lgs. 616/1977 di fruire del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza pronunciata da un giudice avente sede nella provincia di Avellino, la competenza funzionale spetta al TAR Campania - sede di Salerno, secondo il combinato disposto degli artt. 47, 14 e 113 c.p.a. e del d.P.R. 277/1975.
- Quando il giudice rileva d'ufficio questioni di rito potenzialmente idonee a definire il giudizio, deve previamente darne avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., consentendo l'esercizio del diritto di difesa mediante il deposito di memorie.
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