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Sentenza

Sentenza n. 1335/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600510

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione dell’istanza di permesso di costruire per cambio di destinazione d’uso, motivata dalla mancata produzione della documentazione integrativa richiesta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, anche mediante trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’archiviazione dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 6-bis della legge regionale Campania n. 19/2009. L’intervento riguardava il cambio di destinazione d’uso del piano rialzato di un fabbricato e modifiche interne al piano seminterrato, ubicato in area soggetta a vincolo cimiteriale. Il ricorrente ha dedotto: violazione delle garanzie partecipative previste dagli artt. 7, 10-bis e 21-octies della legge n. 241/1990; consumazione del potere amministrativo, poiché il Comune avrebbe già espresso una valutazione favorevole sulla completezza dell’istanza e sulla compatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento, sicché il rilascio formale del titolo avrebbe avuto natura meramente esecutiva e dovuta; illegittimità del rilievo relativo alla scadenza della legge regionale n. 19/2009, poiché l’istanza era stata presentata prima della scadenza; erroneità della richiesta di documentazione ulteriore, concernente il pagamento dei costi di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, l’accatastamento, i progetti degli impianti, il protocollo ITACA, il modello ISTAT e la nomina del direttore dei lavori; lesione del legittimo affidamento derivante dalla precedente comunicazione comunale di conclusione positiva dell’istruttoria e preannuncio del rilascio del permesso. Il Comune ha sostenuto che il procedimento era stato preceduto da richieste di integrazione documentale e che la mancata produzione della documentazione nel termine assegnato legittimava l’archiviazione dell’istanza.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato l’atto impugnato non come un provvedimento definitivo di diniego del permesso di costruire, ma come una mera archiviazione motivata dalla mancata produzione delle integrazioni richieste. L’atto è stato ritenuto comunque immediatamente impugnabile, in quanto determinava un arresto procedimentale. Tuttavia, proprio perché non definiva negativamente la pretesa sostanziale del richiedente, il procedimento poteva essere riattivato su iniziativa dell’interessato. Su tale presupposto il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, senza accogliere le specifiche censure relative alla partecipazione, alla documentazione richiesta, alla scadenza della disciplina regionale o al legittimo affidamento. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 6-bis L.R. Campania n. 19/2009

    La disposizione costituiva la base normativa dell’istanza di permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso, ma la sentenza non ne esamina nel merito i presupposti applicativi.

  • artt. 7, 10-bis e 21-octies l. 241/1990

    Sono richiamati dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative e ai vizi del provvedimento, ma la sentenza non sviluppa una specifica valutazione su tali censure.

  • art. 16, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001

    È richiamato dal Comune per sostenere la possibilità di subordinare il rilascio del permesso al pagamento degli oneri di urbanizzazione e per individuare le relative modalità di corresponsione; la sentenza non decide espressamente la questione.

  • art. 39 NTA del PRG vigente

    È richiamato in relazione al nulla osta comunale per il cambio di destinazione d’uso del fabbricato ricadente nella fascia di rispetto cimiteriale; la sentenza non attribuisce a tale nulla osta effetti sostitutivi del permesso di costruire.

  • art. 120 c.p.a.

Massime di principio

  • Un atto di archiviazione di un procedimento edilizio, motivato dalla mancata produzione delle integrazioni documentali richieste, costituisce un arresto procedimentale lesivo e può essere immediatamente impugnato, pur non avendo natura di definitivo diniego del titolo edilizio.
  • L’archiviazione di un’istanza edilizia per carenze documentali non definisce necessariamente in senso negativo la pretesa sostanziale del richiedente: quando l’atto non contiene un diniego definitivo, il procedimento può essere riattivato su iniziativa dell’interessato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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