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Sentenza

Sentenza del 20/10/2016 n. 21295 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva aderito alla definizione prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 per omessi o tardivi versamenti relativi agli anni 2003 e 2004, ma aveva omesso il pagamento di una rata. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi negato il condono e notificato una cartella di pagamento. La contribuente aveva impugnato entrambi gli atti, sostenendo che il versamento della prima rata fosse sufficiente e che potesse beneficiare della sospensione dei termini prevista per i territori colpiti dal sisma del 1990. L'Agenzia ha contestato l'interpretazione secondo cui l'omesso pagamento di rate successive alla prima non avrebbe fatto venir meno l'efficacia del condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il motivo dell'Agenzia relativo all'inefficacia del condono in caso di omesso pagamento anche di una rata successiva alla prima. Ha inoltre stabilito che l'art. 9-bis della legge n. 289/2002 non può essere applicato all'IVA, poiché la rinuncia alle sanzioni contrasta con il diritto dell'Unione europea; l'IVA resta quindi dovuta con accessori e sanzioni secondo le scadenze originarie. Per gli altri tributi, il condono potrà essere applicato solo se sarà accertata l'effettiva spettanza della sospensione dei termini prevista dal D.L. n. 245/2002. Le sentenze della Commissione tributaria regionale sono state cassate e la causa è stata rinviata alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 9-bis

    Definizione degli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate

    La definizione costituisce un condono clemenziale, non premiale, ed è subordinata all'integrale pagamento di quanto dovuto. Il mancato pagamento di una rata successiva alla prima rende inefficace l'istanza.

  • Legge n. 289/2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16

    Le fattispecie previste da tali disposizioni sono state qualificate come condoni premiali, fondati su un accertamento straordinario e caratterizzati da una disciplina diversa rispetto all'art. 9-bis.

  • D.L. n. 245/2002, art. 4

    La sospensione dei termini collegata agli eventi sismici del 1990 può incidere sulla tempestività dei versamenti e deve essere verificata in concreto per i tributi diversi dall'IVA.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Nel condono ex art. 9-bis non è necessaria un'attività di liquidazione per determinare il quantum, poiché l'importo risulta dalla dichiarazione integrativa del contribuente.

  • Trattato UE, art. 4, comma 3

    Principio di effettività e obbligo di leale cooperazione

    Il giudice nazionale deve applicare d'ufficio il diritto dell'Unione europea, anche in assenza di specifiche deduzioni delle parti e senza che preclusioni processuali impediscano la rilevazione dell'incompatibilità.

  • Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE

    Gli Stati membri non possono introdurre misure che comportino una rinuncia generalizzata alla corretta riscossione dell'IVA o delle sanzioni connesse, se tali misure compromettono il funzionamento del sistema comune dell'IVA.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    È stato utilizzato per denunciare la violazione o falsa applicazione della legge, con riferimento alla disciplina del condono.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    È stato invocato per denunciare l'omessa pronuncia sulla questione della sospensione dei termini; il motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Massime di principio

  • Nei condoni relativi a omessi o tardivi versamenti, il pagamento della sola prima rata normalmente non è sufficiente: il beneficio richiede il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate previste.
  • La distinzione tra condono clemenziale e condono premiale è determinante: le regole applicabili a una tipologia non possono essere automaticamente estese all'altra.
  • Le definizioni agevolate che riguardano l'IVA devono essere valutate alla luce del diritto dell'Unione europea; non sono ammissibili meccanismi che comportino una rinuncia incompatibile alla riscossione dell'imposta o delle sanzioni.
  • Le sospensioni dei termini per eventi calamitosi devono essere concretamente applicabili al contribuente, al territorio, al tributo e al periodo interessato; la loro esistenza può salvare la tempestività dei versamenti, ma deve essere verificata in fatto.
  • Quando viene meno il presupposto del condono, diventano normalmente legittimi anche gli atti di riscossione fondati sul diniego, salvo ulteriori specifici vizi.
  • In sede di rinvio, il giudice deve distinguere separatamente la posizione dell'IVA da quella degli altri tributi e applicare i principi fissati dalla Corte di cassazione.

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