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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33113/2024 del 26/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per vizio di motivazione: il progetto di pena concordato ex art. 444 cod. proc. pen. prevedeva anche la concessione della sospensione condizionale della pena, richiamata in motivazione ma omessa nel dispositivo della sentenza impugnata; chiede la cassazione per tale omissione.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice monocratico di Cassino, con ordinanza del 23/06/2023 adottata ex art. 130 cod. proc. pen., ha corretto l'errore materiale inserendo nel dispositivo le parole "Pena sospesa"; la memoria del difensore non costituisce rinuncia dell'imputato al ricorso (la rinuncia deve essere compiuta personalmente e, se necessario, con procura speciale). La Corte ha quindi ritenuto il motivo superato e ha dichiarato inammissibile il ricorso; la motivazione è stata redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    ex art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento alla procedura di applicazione della pena concordata (patteggiamento); la sentenza del tribunale aveva applicato la pena concordata e determinato gli aumenti per continuazione.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Consente la correzione di errori materiali nella sentenza; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia validamente eliminato l'errore materiale inserendo "Pena sospesa", rendendo privo di interesse il gravame.

  • Decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione

    decreto n. 68 del 28/4/2016

    Ha consentito alla Corte di redigere la motivazione in forma semplificata; menzionato dalla Corte come modalità di redazione del provvedimento di rigetto.

Massime di principio

  • Se il giudice di merito corregge un errore materiale (ex art. 130 c.p.p.) prima della decisione della Cassazione, il ricorso per quel motivo può diventare privo di interesse e quindi inammissibile.
  • La rinuncia al ricorso deve essere compiuta personalmente dall'imputato o mediante procura speciale; l'atto del difensore non è automaticamente efficace a tal fine.
  • Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) ogni elemento concordato, compresa l'eventuale sospensione condizionale, deve risultare chiaramente nel dispositivo della sentenza; tuttavia omissioni materiali possono essere sanate con ordinanza di correzione.
  • Prima di proporre ricorso per omissione materiale, verificare se il tribunale ha già emesso una ordinanza di correzione; se sì, valutare la sopravvenuta carenza di interesse e la necessità di atti personali (es. rinuncia) prima di procedere.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando il rimedio richiesto è divenuto inutile per intervenute rettifiche del giudice di merito.

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