Cassazione Penale, Sentenza n. 33113/2024 del 26/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per vizio di motivazione: il progetto di pena concordato ex art. 444 cod. proc. pen. prevedeva anche la concessione della sospensione condizionale della pena, richiamata in motivazione ma omessa nel dispositivo della sentenza impugnata; chiede la cassazione per tale omissione.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice monocratico di Cassino, con ordinanza del 23/06/2023 adottata ex art. 130 cod. proc. pen., ha corretto l'errore materiale inserendo nel dispositivo le parole "Pena sospesa"; la memoria del difensore non costituisce rinuncia dell'imputato al ricorso (la rinuncia deve essere compiuta personalmente e, se necessario, con procura speciale). La Corte ha quindi ritenuto il motivo superato e ha dichiarato inammissibile il ricorso; la motivazione è stata redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
ex art. 444 cod. proc. pen.
Riferimento alla procedura di applicazione della pena concordata (patteggiamento); la sentenza del tribunale aveva applicato la pena concordata e determinato gli aumenti per continuazione.
art. 130 cod. proc. pen.
Consente la correzione di errori materiali nella sentenza; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia validamente eliminato l'errore materiale inserendo "Pena sospesa", rendendo privo di interesse il gravame.
Decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione
decreto n. 68 del 28/4/2016
Ha consentito alla Corte di redigere la motivazione in forma semplificata; menzionato dalla Corte come modalità di redazione del provvedimento di rigetto.
Massime di principio
- Se il giudice di merito corregge un errore materiale (ex art. 130 c.p.p.) prima della decisione della Cassazione, il ricorso per quel motivo può diventare privo di interesse e quindi inammissibile.
- La rinuncia al ricorso deve essere compiuta personalmente dall'imputato o mediante procura speciale; l'atto del difensore non è automaticamente efficace a tal fine.
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) ogni elemento concordato, compresa l'eventuale sospensione condizionale, deve risultare chiaramente nel dispositivo della sentenza; tuttavia omissioni materiali possono essere sanate con ordinanza di correzione.
- Prima di proporre ricorso per omissione materiale, verificare se il tribunale ha già emesso una ordinanza di correzione; se sì, valutare la sopravvenuta carenza di interesse e la necessità di atti personali (es. rinuncia) prima di procedere.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando il rimedio richiesto è divenuto inutile per intervenute rettifiche del giudice di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33096/2024 del 26/08/2024
- Sentenza penale · 26 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33097/2024 del 26/08/2024
- Sentenza penale · 26 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33100/2024 del 26/08/2024
- Sentenza penale · 26 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33101/2024 del 26/08/2024
- Sentenza penale · 26 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33102/2024 del 26/08/2024
- Sentenza penale · 26 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33104/2024 del 26/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →