Ordinanza n. 194/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione a) della deliberazione del Direttore Generale n. 2321 del 10 novembre 2025, di approvazione degli atti e della graduatoria di merito, nella parte in cui colloca l'interessato al ventinovesimo posto, anziché al decimo; b) il verbale di valutazione dei titoli del ricorrente; c) la nota in data 18 novembre 2025 con cui l’Azienda ha confermato la collocazione in graduatoria del ricorrente; d) il bando di concorso, se interpretato nel senso indicato nella nota di riscontro dell'Amministrazione; nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito di un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente amministrativo, nella parte in cui colloca il ricorrente al ventinovesimo anziché al decimo posto, nonché gli atti di valutazione dei titoli e la nota di conferma della posizione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli esiti della selezione pubblica bandita dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente amministrativo, deducendo l’erroneità della valutazione dei propri titoli e della conseguente collocazione al ventinovesimo posto, anziché al decimo. Ha inoltre impugnato il bando, ove interpretato secondo il significato attribuitogli dall’Amministrazione nella nota di riscontro, e ha chiesto il risarcimento del danno e la sospensione cautelare degli atti. Il TAR ha rilevato che non erano stati evocati in giudizio tutti i candidati che, in caso di accoglimento integrale, sarebbero stati superati dal ricorrente e che quindi avrebbero subito un pregiudizio diretto.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito i motivi relativi alla valutazione dei titoli, alla graduatoria, all’interpretazione del bando né la domanda risarcitoria e cautelare. Ha rilevato l’integrità insufficiente del contraddittorio e ha disposto l’integrazione nei confronti di tutti i soggetti in graduatoria che sarebbero pregiudicati dall’eventuale accoglimento del ricorso. Considerato il consistente numero dei controinteressati, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Azienda, prescrivendo il contenuto dell’avviso, la pubblicazione della documentazione processuale, la conservazione online fino alla sentenza definitiva, il rilascio di un attestato alla parte ricorrente e il versamento all’Azienda di euro 200,00 per l’attività di pubblicazione. Ha fissato il termine di trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per la notificazione e quello successivo di quindici giorni per il deposito della relativa documentazione. La decisione sull’istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 12 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 49 c.p.a.
Il contraddittorio deve essere integrato nei confronti dei controinteressati necessari; quando il loro numero è particolarmente elevato, il giudice può autorizzare modalità alternative di notificazione, quali i pubblici proclami.
Massime di principio
- Quando l’accoglimento integrale di un ricorso contro una graduatoria comporterebbe il superamento di altri candidati, questi devono essere considerati controinteressati necessari e il ricorso deve essere notificato anche nei loro confronti.
- In presenza di un numero consistente di controinteressati, il giudice amministrativo può disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, stabilendone contenuto, modalità e termini.
- La decisione sulla domanda cautelare può essere rinviata quando, prima di valutarne fumus boni iuris e periculum in mora, sia necessario assicurare la partecipazione al giudizio dei controinteressati necessari.
Come è indicizzato
Testo integrale
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