Cassazione Civile, Ordinanza n. 25896/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, l'amministrazione finanziaria recuperava IRPEF, IRAP, IVA, contributi INPS, sanzioni e interessi, ritenendo inattendibile la contabilità del contribuente e procedendo a rettifica del reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie raccolti, senza attendere la produzione documentale richiesta dopo la notifica di un invito a comparire ritenuto ritualmente notificato. In primo grado il ricorso veniva accolto solo in parte. In appello, la decisione di primo grado veniva confermata sul punto centrale dall'appellato, mentre l'Ufficio proponeva appello incidentale ed il contribuente ricorreva per cassazione con dieci motivi: 1) omessa esposizione in sentenza delle difese e dei motivi di appello; 2) nullità per motivazione apparente o mancante ex artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.; 3) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per mancata valutazione delle censure ritenute mera riproposizione dei motivi di primo grado; 4) illegittimità della notifica dell'invito a comparire in luogo diverso dal domicilio fiscale; 5) e 6) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sull'art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. 600/1973, assumendo che il mancato contraddittorio non fosse imputabile al contribuente; 7) omesso esame del fatto decisivo relativo alle spese imponibili sostenute ai fini IVA; 8) omessa pronuncia sulla domanda di rideterminare la pretesa tenendo conto delle spese imponibili sostenute; 9) vizio motivazionale sull'appello incidentale dell'Ufficio; 10) omesso esame dei parametri degli studi di settore applicati dall'Ufficio rispetto all'attività effettivamente svolta. La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità per difetto di autosufficienza, ha ritenuto infondati i motivi relativi alla motivazione della sentenza d'appello e al contraddittorio, ha dichiarato inammissibile il motivo sulla notifica dell'invito per difetto di specificità, ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per doppia conforme e, soprattutto, ha accolto il motivo di omessa pronuncia sulle spese imponibili, ritenendo che tale domanda fosse decisiva perché potenzialmente idonea a incidere sull'ammontare della pretesa erariale. Il decimo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato, anche perché la sentenza di merito faceva riferimento a una rettifica induttiva pura ex art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. 600/1973, con conseguente irrilevanza degli studi di settore.
La decisione
La Corte ha accolto l'ottavo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il nono nei limiti compatibili con la motivazione, e ha rigettato o dichiarato inammissibili tutti gli altri motivi. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la sentenza d'appello non si era pronunciata sulla domanda specifica, decisiva, di rideterminazione della pretesa fiscale considerando le spese imponibili sostenute dal contribuente.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato come base della trattazione camerale del ricorso
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per i motivi di nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia o motivazione
art. 36 d.lgs. 546/1992
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria
art. 132 c.p.c.
richiamato quale norma sulla struttura della sentenza e sulla motivazione
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato come parametro del contenuto motivazionale
art. 53 d.lgs. 546/1992
richiamato con riguardo all'appello tributario e alla valutazione delle doglianze
art. 6, comma 1, L. 212/2000
richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla notificazione dell'invito a comparire
artt. 58 e 60 d.P.R. 600/1973
invocati in tema di notificazioni degli atti tributari
art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. 600/1973
indicato come base della rettifica induttiva pura del reddito d'impresa
art. 32, commi 3 e 4, d.P.R. 600/1973
richiamato in relazione al contraddittorio e alle conseguenze della mancata risposta all'invito
artt. 23 e 53 Cost.
richiamati dalla parte ricorrente a sostegno delle doglianze sul contraddittorio e sull'imposizione
art. 10 L. 212/2000
richiamato dalla parte ricorrente in tema di rapporto fisco-contribuente e correttezza amministrativa
art. 2727 c.c.
richiamato quale norma sulle presunzioni semplici nel metodo analitico-induttivo
art. 2729 c.c.
richiamato quale norma sui requisiti delle presunzioni semplici
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi
art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. 600/1973
la Corte lo considera indice di rettifica induttiva pura, nella quale l'Ufficio può prescindere dalle scritture contabili
art. 36 e 61 d.lgs. 546/1992
utilizzati per valutare la sufficienza della motivazione della sentenza d'appello
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza di appello non è nulla per difetto di motivazione se, pur in forma sintetica e anche per relationem, consente di comprendere le ragioni della decisione e affronta i profili essenziali della controversia; la nullità sussiste solo quando manchi del tutto l'illustrazione delle censure e delle ragioni del loro rigetto.
- Nel ricorso per cassazione la doglianza di omessa pronuncia è ammissibile solo se il ricorrente indica una domanda o eccezione specifica, astrattamente decisiva e idonea a incidere sul decisum; in difetto, la cassazione sarebbe inutile.
- La contestazione relativa alla regolarità della notificazione di un atto presupposto richiede specificità: in cassazione occorre indicare dove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Se l'avviso di accertamento è stato ritualmente notificato e il contribuente non ha interloquito, non può essere prospettato un vizio per difetto di contraddittorio endoprocedimentale fondato sulla mancata risposta all'invito.
- Nel giudizio di legittimità, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per contestare un errore di sussunzione o la scelta del parametro giuridico applicato dall'Ufficio; essa presuppone un vero fatto storico decisivo non esaminato.
- In tema di accertamento dei redditi d'impresa, il metodo induttivo puro è legittimo quando le irregolarità contabili siano tali da rendere inattendibile anche la contabilità apparentemente regolare, consentendo all'Ufficio di prescindere in tutto o in parte dalle scritture e di determinare il reddito su elementi anche solo indiziari.
- La scelta del metodo di accertamento tra quelli consentiti dalla legge rientra nella discrezionalità dell'amministrazione finanziaria; il contribuente può dolersene solo allegando e provando un concreto pregiudizio alla propria posizione sostanziale.
- Quando il contribuente deduce il mancato riconoscimento di componenti di costo o di spese imponibili, la relativa domanda è decisiva se può incidere sull'ammontare della pretesa fiscale e richiede una pronuncia espressa del giudice di merito.
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