Cassazione Civile, Ordinanza n. 24139/2021 del 07/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
L'avvocata della parte vittoriosa nel giudizio di cassazione ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso l'ordinanza n. 23036/2020, perché nel dispositivo, dopo la condanna alle spese posta a carico dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, era stata omessa la formula di distrazione delle spese in favore del difensore, nonostante tale istanza fosse stata ritualmente formulata nella memoria ex art. 378 c.p.c. depositata in prossimità dell'adunanza camerale. Il procedimento di correzione è stato richiesto per integrare il dispositivo con la clausola di distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, senza introdurre una domanda autonoma ma sanando una mera omissione materiale dell'ordinanza.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto la correzione dell'ordinanza n. 23036/2020 mediante aggiunta, nel dispositivo, dopo le parole "...liquidate in complessivi Euro 4.200,00...", della locuzione "da distrarsi in favore dell'avvocato della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario". Non è stata posta alcuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione. È stato inoltre rilevato che il processo era esente, con esclusione dell'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2001.
Norme richiamate
art. 378 c.p.c.
La memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale può contenere l'istanza di distrazione delle spese nel giudizio di cassazione.
art. 93 c.p.c.
L'istanza di distrazione delle spese a favore del difensore antistatario è richiamata come accessoria alla statuizione sulle spese e, se omessa, può essere oggetto di correzione.
artt. 287 e 288 c.p.c.
Il rimedio esperibile per l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese è il procedimento di correzione degli errori materiali, non i mezzi ordinari di impugnazione.
art. 380-bis c.p.c.
È la base procedurale della proposta e della trattazione camerale del procedimento.
art. 391-bis c.p.c.
La procedura di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2001
Non si applica quando dagli atti risulta che il processo è esente.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore non integra una domanda autonoma, ma un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c.
- L'istanza di distrazione delle spese nel giudizio di cassazione può essere validamente formulata nella memoria ex art. 378 c.p.c., che costituisce l'ultimo atto di interlocuzione tra le parti.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è utilizzabile anche per correggere pronunce della Corte di cassazione, in funzione di rapidità e di effettività del titolo esecutivo in favore del difensore distrattario.
- Quando la distrazione delle spese sia stata richiesta ma omessa nel dispositivo, la correzione consiste nell'integrazione testuale della statuizione sulle spese, senza riaprire il merito della decisione.
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