Sentenza del 20/10/2015 n. 1799 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Demanio marittimo - Concessioni e canoni - Imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime - E' dovuta in forza di quanto disposto dall'art. 2 della legge 16.05.1970, n. 281.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza riconosce l'indiscutibile diritto della Regione a riscuotere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo. Pertanto, la pretesa impositiva regionale è ritenuta fondata sulla legge e l'imposta deve essere corrisposta dal concessionario, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale applicabile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la debenza dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo. L'imposta trova fondamento nell'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che ha attribuito alle Regioni la gestione del tributo e ha consentito loro di determinarne l'importo entro il limite massimo del triplo del canone concessorio. Successivamente, l'art. 8, comma 1, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, ha trasformato tale imposta in un tributo proprio regionale.
Norme richiamate
Art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281
Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione
La norma attribuisce alle Regioni la gestione dell'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali situati nel territorio regionale e consente di fissarne l'importo entro il limite massimo del triplo del canone di concessione.
Art. 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
La disposizione ha trasformato l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo in un tributo proprio regionale, rafforzando la legittimazione della Regione alla riscossione.
Massime di principio
- L'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime è dovuta in aggiunta al canone concessorio, quando prevista dalla normativa regionale applicabile.
- La Regione è legittimata a riscuotere il tributo in quanto titolare della relativa potestà impositiva, oggi qualificata come tributo proprio regionale.
- L'importo dell'imposta deve rispettare il limite stabilito dalla legge statale, pari al massimo al triplo del canone di concessione, oltre alle eventuali disposizioni regionali di dettaglio.
- La contestazione dell'imposta non può fondarsi sulla sola circostanza che la concessione sia statale o riguardi beni demaniali marittimi, poiché proprio tali concessioni costituiscono il presupposto del tributo regionale.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare il titolo concessorio, la Regione competente, la disciplina regionale vigente, l'ammontare del canone e il rispetto del limite legale dell'imposta.
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