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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37455/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La parte privata aveva impugnato in cassazione la sentenza del tribunale che, in parziale riforma della decisione del giudice di pace in una controversia relativa a verbali di contestazione per una medesima infrazione del codice della strada, aveva annullato tutti i verbali tranne il primo e aveva compensato le spese del secondo grado. Con il ricorso erano dedotte violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. e omessa pronuncia. In particolare, si censurava: 1) la compensazione delle spese del giudizio di appello, ritenuta disposta senza i presupposti di legge; 2) l'omessa statuizione sulle spese del primo grado, che il tribunale avrebbe dovuto regolare dopo la riforma della decisione appellata.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la censura contro la compensazione delle spese del secondo grado, perché la relativa decisione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per illogicità o manifesta contraddittorietà della motivazione; nel caso concreto la motivazione era congrua, poiché richiamava precedenti giurisprudenziali di segno contrario. Ha invece accolto il secondo motivo, ravvisando omessa pronuncia sulle spese del primo grado, poiché il dispositivo della sentenza impugnata regolava solo le spese dell'appello e nulla disponeva su quelle del primo grado, che invece avrebbero dovuto essere nuovamente decise dopo la riforma. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, la Corte ha compensato integralmente le spese del primo grado per reciproca soccombenza. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del comune.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma sulla regolazione delle spese di lite, ma non ritenuto violato nella parte relativa alla compensazione delle spese del secondo grado

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    richiamato come parametro della compensazione delle spese; la Corte ribadisce che la relativa scelta del giudice di merito è discrezionale e censurabile solo per illogicità o contraddittorietà della motivazione

Massime di principio

  • La compensazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere censurata solo nei limiti di una motivazione illogica, manifestamente contraddittoria o comunque inidonea a sorreggere la scelta adottata.
  • Quando la sentenza di appello riforma la decisione di primo grado, il giudice deve provvedere anche alla regolazione delle spese del primo grado; l'omissione di tale statuizione integra un vizio denunciabile in cassazione come omessa pronuncia.
  • Se la Corte di cassazione accoglie il motivo relativo alla sola regolazione delle spese e la causa è matura per la decisione, può provvedere direttamente nel merito alla liquidazione/compensazione delle spese, senza rinvio.
  • La reciproca soccombenza può giustificare la compensazione integrale delle spese del grado precedente.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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