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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44883/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma della sentenza di condanna per i reati di ricettazione (capo C) e indebito utilizzo di carta di credito di provenienza furtiva (capo D). Il difensore denunciava: (i) omissione della declaratoria di prescrizione per il delitto ascritto al capo D) nonostante il decorso dei termini (violazione artt. 157 c.p. e 531 c.p.p.); (ii) motivazione manifestamente illogica sulla responsabilità dell'imputato; (iii) erronea declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell'art. 527 c.p.p., di vari motivi d'appello (mancato riconoscimento dell'esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. e dell'attenuante ex art. 62 n.4 c.p.), con conseguente vizio motivazionale.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo principale: la Corte territoriale aveva erratamente dichiarato inammissibili per aspecificità i motivi d'appello relativi alla responsabilità sul capo D). Ha quindi annullato la sentenza impugnata senza rinvio. Inoltre la Corte ha rilevato che il reato di ricettazione ascritto al capo C), consumato il 29/10/2011, si è estinto per prescrizione per decorso del termine massimo decennale in assenza di atti interruttivi. Le restanti censure sono state ritenute complessivamente infondate.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020

    Richiamata per segnalare che la trattazione è avvenuta con contraddittorio cartolare; norma procedurale che regola lo svolgimento del giudizio in epoca emergenziale

  • art. 157 cod.pen.

    Invocato in relazione alla declaratoria di prescrizione; la Corte valuta la decorrenza dei termini e la necessità di motivare l'eventuale mancata pronuncia di estinzione del reato

  • art. 531 cod.proc.pen.

    Riferito congiuntamente all'art.157 c.p. per censurare la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione da parte della Corte territoriale

  • art. 55, comma 9, d.lgs. n.231/2007

    Citato rispetto al capo D) quale riferimento normativo collegato alla fattispecie di indebito utilizzo di carta di credito di provenienza illecita

  • art. 527 cod.proc.pen.

    Richiamato in ordine alla censura sulla declaratoria di inammissibilità dei motivi d'appello; la Corte osserva che la valutazione di ammissibilità non può trasformarsi in un sindacato sulla manifesta infondatezza delle censure

  • art. 581, comma 1, lett. d), cod.proc.pen.

    Discussa in relazione alla specificità dei motivi d'impugnazione e al principio temporale di applicazione della norma; la Corte richiama l'orientamento che collega la valutazione della specificità al momento in cui è sorto il diritto di impugnare e alla disciplina applicabile ratione temporis

  • art. 131-bis cod.pen.

    Richiamato dalla difesa come causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto; la Corte territoriale aveva negato la sua applicabilità e la Cassazione ha ritenuto che la questione fosse adeguatamente esposta nell'appello e non ammissibile come motivo di inammissibilità

  • art. 62, n. 4, cod.pen.

    Invocato come attenuante per tenuità del danno; la Corte di merito aveva motivato la sua insussistenza e la Cassazione ha ritenuto che tale valutazione rientrasse nel merito e non nella verifica di ammissibilità

Massime di principio

  • La declaratoria di inammissibilità dei motivi d'appello per aspecificità non può essere adottata quando l'atto di appello, valutato secondo i parametri devolutivi applicabili ratione temporis, renda sufficientemente comprensibili le doglianze: l'appello deve essere esaminato nel merito se i motivi sono ricevibili anche se infondati.
  • In presenza di reati consumati oltre i termini massimi previsti, il giudice deve verificare e motivare espressamente l'inesistenza della causa estintiva (prescrizione) e non può omettere tale valutazione; l'assenza di atti interruttivi comporta l'estinzione del reato.
  • Il sindacato del giudice d'appello sull'ammissibilità non può sostituirsi a un esame sul merito teso a verificare la manifesta infondatezza delle censure: la verifica di ammissibilità è distinta dall'analisi di merito.
  • In caso di cambiamenti normativi sulle regole di impugnazione occorre valutare la disciplina applicabile ratione temporis (principio 'tempus regit actum'): il regime da applicare è quello che regola il diritto di impugnazione nel momento in cui tale diritto è sorto o, secondo la giurisprudenza indicata, va considerata la disciplina in essere al momento della pronuncia ma con tutela dell'affidamento maturato dalle parti.
  • Le questioni relative all'applicabilità di cause di esclusione della punibilità o di attenuanti (es. art. 131-bis, art. 62 n.4) vanno illustrate e valutate nel merito quando l'appello devolve tali questioni; non sono di per sé ragioni di inammissibilità formale se adeguatamente dedotte.

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