Cassazione Penale, Sentenza n. 32710/2026 del 02/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (Amministrazione penitenziaria)
La controversia
Un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. aveva ottenuto dal Magistrato di sorveglianza l'autorizzazione a utilizzare per l'intera giornata un fornello a gas, pentole, caffettiere e ulteriori utensili da cucina, alle stesse condizioni previste per i detenuti non sottoposti al regime differenziato. Il Tribunale di sorveglianza aveva confermato la decisione, ritenendo irragionevole e discriminatoria la limitazione dell'utilizzo degli strumenti di cottura nella fascia oraria dalle 24 alle 7, in quanto non adeguatamente giustificata dalle finalità di ordine e sicurezza proprie del regime speciale e idonea a determinare un aggravamento vessatorio del trattamento detentivo. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 69, comma 6, lett. b), 1, 35-bis, 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e b), ord. pen., nonché degli artt. 6 e 8 della circolare ministeriale n. 3676 del 2017. Il ricorrente ha sostenuto che la previsione di fasce orarie incidesse soltanto sulle modalità organizzative di esercizio della facoltà di cucinare, senza comprimere il diritto sostanziale alla preparazione degli alimenti, e fosse giustificata dalle diverse caratteristiche dei circuiti detentivi: nelle sezioni di media sicurezza le camere ospitano più detenuti, mentre nelle sezioni ex art. 41-bis i detenuti sono collocati singolarmente. La limitazione sarebbe quindi funzionale a evitare un'eccessiva concentrazione di fumi e vapori negli ambienti comuni delle camere multiple. Il Ministero ha inoltre dedotto che il giudice della sorveglianza non potesse sostituire le proprie valutazioni di merito alle scelte organizzative dell'Amministrazione, dovendo limitarsi a verificare ragionevolezza, proporzionalità e non arbitrarietà della disciplina adottata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza sia il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che ne costituiva il presupposto. La Corte ha ritenuto legittima, in astratto, la previsione di fasce orarie per l'utilizzo degli strumenti di cottura da parte dei detenuti ex art. 41-bis, quando essa sia fondata su esigenze logistiche e organizzative concrete e verificabili, incida soltanto sulle modalità di esercizio della facoltà di cucinare e non comprima il nucleo essenziale del diritto alla preparazione degli alimenti. Nel caso concreto, la giustificazione relativa alla diversa allocazione dei detenuti e alla necessità di evitare la concentrazione di fumi e vapori nelle camere multiple è stata ritenuta non manifestamente illogica, plausibile e coerente con le caratteristiche dei diversi circuiti detentivi. Il Tribunale di sorveglianza, non avendo dimostrato l'arbitrarietà o la natura discriminatoria della disciplina, aveva oltrepassato i limiti del controllo giurisdizionale, sostituendo il proprio apprezzamento alle valutazioni tecnico-organizzative dell'Amministrazione penitenziaria.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
Il regime detentivo speciale consente discipline differenziate, purché funzionali alle esigenze proprie del circuito speciale e rispettose dei diritti fondamentali del detenuto.
art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.
Il controllo del magistrato e del tribunale di sorveglianza sulle condizioni detentive deve verificare la legittimità, la ragionevolezza, la proporzionalità e la non arbitrarietà delle determinazioni amministrative, senza sostituirsi alle valutazioni organizzative dell'Amministrazione.
art. 35-bis ord. pen.
Il reclamo giurisdizionale costituisce lo strumento per contestare lesioni dei diritti del detenuto derivanti dalle condizioni di detenzione.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Il ricorso è stato proposto per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario richiamate.
art. 1 ord. pen.
Le modalità di esecuzione della pena devono rispettare i principi di legalità e dignità della persona detenuta.
art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230 del 2000
La disposizione è richiamata quale fondamento delle competenze organizzative dell'Amministrazione penitenziaria sulle modalità del trattamento detentivo.
artt. 6 e 8 della circolare Ministero della Giustizia n. 3676 del 2 ottobre 2017
Le disposizioni circolari sono richiamate nel ricorso in relazione alla disciplina organizzativa dell'utilizzo degli strumenti di cottura nel regime differenziato.
Massime di principio
- La previsione di fasce orarie per l'utilizzo di fornelli e altri strumenti destinati alla preparazione dei cibi da parte dei detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis ord. pen. è legittima quando sia concretamente fondata su esigenze logistiche, tecniche o organizzative dell'istituto e incida soltanto sulle modalità di esercizio della facoltà di cucinare, senza comprimere il nucleo essenziale del diritto alla preparazione degli alimenti e a una corretta alimentazione.
- Il principio di parità di trattamento tra detenuti sottoposti a diversi regimi detentivi non impedisce discipline differenziate, purché esse siano sorrette da ragioni oggettive, verificabili e funzionalmente correlate alle caratteristiche del circuito detentivo e non producano un aggravamento arbitrario, inutile o vessatorio delle condizioni di detenzione.
- Nel controllo sulle condizioni detentive, il giudice della sorveglianza deve verificare la conformità della disciplina amministrativa ai canoni di ragionevolezza, proporzionalità e non arbitrarietà, ma non può sostituire il proprio apprezzamento alle valutazioni tecnico-organizzative dell'Amministrazione penitenziaria quando queste siano logicamente motivate e non incidano illegittimamente sul nucleo essenziale dei diritti del detenuto.
- La diversa articolazione temporale della preparazione dei cibi può essere giustificata dalle differenti caratteristiche strutturali dei circuiti detentivi, come la presenza di più detenuti nella medesima camera e la conseguente necessità di evitare un'eccessiva concentrazione di fumi e vapori.
- Una volta esclusi l'arbitrarietà, la discriminazione e la lesione di un diritto soggettivo del detenuto, il giudice della sorveglianza non può imporre all'Amministrazione l'adozione di un diverso modello organizzativo.
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