Cassazione Penale, Sentenza n. 23535/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi), iniziato il 21/04/2017 e sospeso per 26 giorni, fosse decorso il 16/11/2024; non essendo state dimostrate cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata e' stata annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello del 26/11/2025, sostenendo che il reato contestato si fosse prescritto prima della pronuncia di primo grado. In particolare si eccepiva che il termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi, era iniziato a decorrere il 21/04/2017 (data del fallimento della societa' "Milano Modem n Art s.r.l."), risultava sospeso per ventisei giorni e, computati gli interruzioni/sospensioni indicate, si era estinto il 16/11/2024, cioe' dopo la sentenza di primo grado (12/11/2024) ma prima della sentenza di appello (26/11/2025).
Norme richiamate
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha verificato l'assenza di cause di non punibilità richiamabili da tale norma; in mancanza di tali cause il decorso del termine di prescrizione comporta l'estinzione del reato e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
Massime di principio
- Il computo della prescrizione va effettuato a partire dalla data pertinente indicata nel provvedimento (qui: 21/04/2017) e vanno considerati eventuali periodi di sospensione o interruzione; un errore di calcolo puo' determinare l'estinzione del reato.
- Se la prescrizione si perfeziona tra la sentenza di primo grado e la sentenza d'appello, il giudice di legittimita puo' dichiarare estinto il reato e annullare la sentenza impugnata senza rinvio, salvo che sussistano cause di non punibilita' che sospendano o interrompano la prescrizione.
- La riforma o la riqualificazione del fatto in sede di appello non evita l'estinzione per prescrizione se il termine e' decorso anteriormente alla pronuncia impugnata.
- E' indispensabile verificare e documentare tutte le cause che possono sospendere o interrompere la prescrizione (atti processuali, misure, norme specifiche): l'onere di allegazione e' rilevante quando la parte chiede il riconoscimento dell'estinzione del reato.
- In situazioni analoghe occorre calcolare con precisione i termini, considerare eventuali sospensioni brevi (es. 26 giorni nel caso concreto) e valutare se esistono disposizioni speciali o intervenute che incidano sul termine estintivo (es. cause di non punibilita' ex art. 129 c.2 o altri istituti).
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