Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29637/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia originava dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, di titolarità della Prefettura di Salerno. Il Giudice di Pace di Salerno aveva dichiarato la propria incompetenza per valore e la causa era stata riassunta davanti al Tribunale di Salerno. Quest'ultimo, ritenendo che la natura dei crediti e delle contestazioni investisse la competenza per materia del Giudice di Pace, ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di competenza ex art. 45 c.p.c. La questione sottoposta alla Cassazione riguardava quindi l'ammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio quando il primo giudice si sia già dichiarato incompetente per valore.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio. Ha applicato l'orientamento più recente secondo cui, dopo la riforma dell'art. 38 c.p.c., il regolamento d'ufficio non è ammissibile se il primo giudice si è dichiarato incompetente per valore o per territorio derogabile, perché tale declaratoria non può essere interpretata come implicita negazione della competenza per materia o per territorio inderogabile. Poiché il primo giudice aveva declinato la competenza per valore, il conflitto di ufficio non poteva essere sollevato. Nulla è stato disposto sulle spese per assenza di difese delle parti.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    è la norma che consente il regolamento di competenza d'ufficio, ma la Corte ne esclude l'operatività nel caso in cui il primo giudice abbia declinato la competenza per valore.

  • art. 38 c.p.c.

    la preclusione introdotta dal nuovo testo dell'articolo impedisce di considerare la declaratoria di incompetenza per valore o per territorio derogabile come implicita negazione di competenza per materia o territorio inderogabile.

  • art. 380-ter c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e il deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero.

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza d'ufficio è inammissibile quando il primo giudice abbia già dichiarato la propria incompetenza per valore o per territorio derogabile, poiché la pronuncia non consente di desumere implicitamente anche un difetto di competenza per materia o per territorio inderogabile.
  • Dopo la riforma dell'art. 38 c.p.c., la rilevabilità dell'incompetenza per materia o per territorio inderogabile non opera oltre la preclusione maturata quando il primo giudice ha deciso negativamente sulla competenza per valore o per territorio derogabile.
  • L'orientamento giurisprudenziale precedente, che ammetteva più ampiamente il conflitto d'ufficio, risulta superato dal nuovo assetto processuale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.