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Sentenza

Sentenza n. 1514/2026 - Napoli, Sezione 2

per l’ottemperanza alla sentenza n. 17/2022, pubblicata il 31.01.2022 dal Giudice di Pace di Sant'Agata de' Goti – Dott.Rosario Molino all'esito del giudizio R.G. n. 22/C/2017, munita di formula esecutiva il 22.02.2022 e notificata, a mezzo p.e.c. il 02.03.2022, nella parte in cui il G.O. ha condannato l'Amministrazione resistente al pagamento della somma di euro 2.050,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Giustizia amministrativa202401715

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Giudice di Pace recante condanna del Comune al pagamento delle spese di lite

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Sant'Agata de' Goti n. 17/2022, passata in giudicato, munita di formula esecutiva e notificata al Comune, che aveva liquidato in suo favore, quale procuratore antistatario, le spese di lite pari a euro 2.050,00, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA. Deduceva il mancato pagamento decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e chiedeva: l'ordine al Comune di adempiere; la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza; il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a. Il Comune non si è costituito. Nel corso del giudizio il TAR ha acquisito dalla Prefettura la conferma che l'ente era stato dichiarato in dissesto finanziario con deliberazione n. 3 del 4 febbraio 2019.

La decisione

Il TAR ha dichiarato d'ufficio estinto il giudizio. Ha ritenuto che, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente locale, l'art. 248, comma 2, TUEL impedisca le azioni esecutive individuali dirette al soddisfacimento del credito e che tale divieto si estenda anche al giudizio di ottemperanza quando esso abbia per oggetto la mera esecuzione di una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro. La tutela della par condicio creditorum impedisce infatti che il creditore ottenga un soddisfacimento coattivo individuale al di fuori della procedura concorsuale. Il credito, comprensivo di capitale, accessori e spese, deve essere fatto valere mediante inserimento nella massa passiva. Una volta dichiarata l'estinzione d'ufficio, il giudice non può adottare ulteriori provvedimenti esecutivi, compresa la nomina del commissario ad acta o la condanna risarcitoria richiesta. Le spese sono state dichiarate irripetibili, con definitivo carico del contributo unificato e degli altri oneri sulla parte che li ha anticipati, considerata la ragione della decisione e la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 244 d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    La dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente locale attiva la disciplina concorsuale di liquidazione dei debiti dell'ente.

  • art. 246 d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    È richiamato quale fondamento dello stato di dissesto finanziario del Comune, attestato dalla Prefettura.

  • art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    Il divieto di azioni esecutive individuali nei confronti dell'ente dissestato si estende al giudizio di ottemperanza diretto alla mera esecuzione di una condanna pecuniaria del giudice ordinario; il credito deve essere inserito nella massa passiva.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    La domanda risarcitoria proposta nell'ambito del giudizio di ottemperanza non può essere esaminata mediante ulteriori provvedimenti quando il giudizio è dichiarato estinto per il divieto di soddisfacimento individuale derivante dal dissesto.

Massime di principio

  • Quando un ente locale è stato dichiarato in dissesto finanziario, il divieto di azioni esecutive individuali previsto dall'art. 248, comma 2, TUEL si applica anche al giudizio di ottemperanza promosso per ottenere la mera esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che condanna l'ente al pagamento di una somma di denaro.
  • La tutela della par condicio creditorum propria della procedura di dissesto impedisce al giudice amministrativo di ordinare il pagamento individuale, nominare un commissario ad acta o adottare altri provvedimenti coattivi di soddisfacimento del credito al di fuori della massa passiva.
  • Il credito derivante da una condanna pecuniaria dell'ente locale dissestato, comprensivo di capitale, accessori e spese, deve essere fatto valere mediante inserimento nella massa passiva; il giudizio di ottemperanza diretto alla sua riscossione individuale deve essere dichiarato estinto d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza localeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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