Cassazione Civile, Ordinanza n. 25563/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta dalla curatela del fallimento di una società in accomandita semplice contro due coniugi, uno dei quali era socio accomandatario della società fallita. La curatela aveva dedotto che, nel 2010, i coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale conferendovi tutti i loro beni immobili, in un contesto di difficoltà economiche della società già emerse dal 2007 e culminate in una rilevante perdita di esercizio nel 2010. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo sintomatico dell'intento fraudolento il mutamento del regime patrimoniale familiare da comunione legale a separazione dei beni, avvenuto nello stesso periodo della crisi societaria. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma il testo non ne specifica il contenuto. In sede di legittimità, però, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto e depositato ritualmente; la curatela ha aderito alla rinuncia. Le parti hanno inoltre chiesto concordemente la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, aderita dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre accolto la concorde richiesta delle parti e ha ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva, richiamando il principio secondo cui, anche nel giudizio di cassazione, in caso di estinzione per rinuncia e su richiesta concorde delle parti, può disporsi la cancellazione della trascrizione ex art. 2668 c.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
richiamato nel testo come norma posta a fondamento della domanda subordinata di inefficacia revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale.
art. 111 Cost.
evocato a sostegno di un'interpretazione delle norme processuali orientata all'economia dei giudizi e alla ragionevole durata del processo.
art. 2668 c.c.
ritenuto applicabile anche in cassazione, in caso di estinzione per rinuncia e su concorde richiesta delle parti, per ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia ritualmente proposta dal ricorrente e accettata dalla controparte determina l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale può essere ordinata anche in sede di legittimità quando vi sia una richiesta concorde delle parti.
- L'interpretazione delle norme processuali deve essere orientata a garantire l'economia processuale e la ragionevole durata del processo, in coerenza con l'art. 111 Cost.
Come è indicizzato
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