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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-55/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2021. — Prosegur Compañía de Seguridad SA contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Regime fiscale – Disposizioni riguardanti l’imposta sulle società che consentono alle imprese con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l’avviamento risultante da acquisizioni di partecipazioni azionarie in società con domicilio fiscale all’estero – Nozione di “aiuto di Stato” – Criterio relativo alla selettività – Sistema di riferimento – Deroga – Differenza di trattamento – Giustificazione della differenza di trattamento. — Causa C-55/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia, riunita in Grande Sezione, ha respinto l’impugnazione di Prosegur contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione sulla misura fiscale spagnola relativa all’ammortamento dell’avviamento finanziario per acquisizioni estere. La Corte ha ribadito i criteri di selettività degli aiuti di Stato fiscali e ha esaminato i diversi profili di censura sollevati dalla ricorrente, dichiarandoli infondati o inoperanti. Pur rilevando un errore del Tribunale nell’individuazione dell’obiettivo del sistema di riferimento, ha escluso che tale errore incidesse sul dispositivo. L’impugnazione è stata pertanto respinta e Prosegur condannata alle spese.

Aiuti di Stato e selettività di un regime fiscale spagnolo sull’ammortamento dell’avviamento derivante da acquisizioni di partecipazioni in società estere

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia commesso errori di diritto nell’avere confermato, ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la qualificazione come aiuto di Stato della misura fiscale spagnola: in particolare nella definizione del sistema di riferimento, nell’individuazione dell’obiettivo del sistema ai fini del confronto di comparabilità, nella ripartizione dell’onere della prova, nell’esame della proporzionalità della misura, nella valutazione del nesso tra ostacoli alle fusioni transfrontaliere e acquisizioni estere, e nella divisibilità della misura per percentuale di controllo.

Principio di diritto

In materia di aiuti di Stato fiscali, la selettività va esaminata identificando correttamente il sistema di riferimento e poi confrontando, alla luce dell’obiettivo di tale sistema e non della sola misura contestata, le imprese in situazioni di fatto e di diritto comparabili; tuttavia, nel caso della misura spagnola sull’ammortamento dell’avviamento, la Corte ha ritenuto che il Tribunale, pur avendo commesso un errore nel formulare l’obiettivo del sistema di riferimento, non avesse alterato la conclusione finale, poiché la misura restava selettiva e non giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema. L’impugnazione è quindi respinta integralmente.

Norme richiamate

  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 264 TFUE
  • Articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Decisione 2011/282/UE della Commissione
  • Decisione 2011/5/CE della Commissione
  • Ley del Impuesto sobre Sociedades
  • Ley 24/2001
  • Real Decreto Legislativo 4/2004

Aiuti di Stato e selettività della misura fiscale spagnola sull’avviamento finanziario

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Prosegur Compañía de Seguridad SA contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione sull’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni in società estere. La controversia si inserisce nel noto contenzioso sulla misura spagnola prevista nell’imposta sulle società per le acquisizioni di partecipazioni in imprese non residenti.

Fatti e procedimento amministrativo

La Commissione aveva avviato un procedimento di indagine formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE sulla misura introdotta nell’ordinamento spagnolo dalla Ley 24/2001 e trasfusa nel Real Decreto Legislativo 4/2004. La misura consentiva alle imprese soggette a imposta in Spagna di dedurre, mediante ammortamento, l’avviamento finanziario derivante dall’acquisizione di almeno il 5% del capitale di una società estera, purché la partecipazione fosse detenuta per almeno un anno.

La Commissione aveva già adottato una decisione del 28 ottobre 2009 per le acquisizioni nell’Unione, dichiarando incompatibile la misura per tali operazioni. Con la decisione controversa del 12 gennaio 2011, essa ha dichiarato incompatibile con il mercato interno la misura nella parte applicabile alle acquisizioni in imprese stabilite al di fuori dell’Unione e ha ordinato il recupero degli aiuti.

Procedimento dinanzi al Tribunale

Prosegur aveva impugnato davanti al Tribunale l’articolo 1, paragrafo 1, e in via subordinata l’articolo 4 della decisione controversa. Il Tribunale ha respinto il ricorso, esaminando tre motivi: assenza di selettività, errore nell’identificazione del beneficiario e violazione del legittimo affidamento.

Per la selettività, il Tribunale ha applicato il metodo in tre fasi: individuazione del sistema di riferimento, verifica della deroga rispetto a tale sistema, e valutazione di eventuale giustificazione sulla base della natura o economia del sistema. Ha ritenuto che il riferimento corretto fosse il trattamento fiscale dell’avviamento nell’ambito del sistema spagnolo dell’imposta sulle società, e non un sistema autonomo limitato alla sola misura contestata.

Quadro giuridico richiamato dalla Corte

La Corte richiama la nozione consolidata di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, che richiede quattro elementi: intervento imputabile allo Stato o mediante risorse statali, idoneità a incidere sugli scambi, vantaggio selettivo e falsazione o minaccia di falsazione della concorrenza. Nel contesto fiscale, la selettività richiede di confrontare gli operatori che si trovano in situazioni di fatto e di diritto comparabili alla luce dell’obiettivo del sistema di riferimento.

La Corte ribadisce inoltre che, in linea di principio, la determinazione del sistema di riferimento è una valutazione preliminare e decisiva: un errore in tale fase può inficiarne l’intera analisi della selettività. Tuttavia, il sistema di riferimento va definito in modo oggettivo, sulla base del contenuto, dell’articolazione e degli effetti concreti delle norme nazionali, senza selezionare artificialmente singole disposizioni dal contesto generale.

Esame della prima parte del motivo: sistema di riferimento

La ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse sostituito la motivazione della Commissione, ampliando indebitamente il sistema di riferimento dal solo trattamento fiscale dell’avviamento finanziario al trattamento dell’avviamento in generale. La Corte respinge la censura: la terminologia del Tribunale differisce, ma non il contenuto sostanziale del riferimento, poiché la Commissione aveva inteso richiamare un insieme più ampio di norme dell’imposta sulle società che disciplinano l’ammortamento dell’avviamento e che costituiscono il quadro pertinente per valutare la misura.

La Corte respinge anche l’argomento secondo cui la misura controversa costituirebbe un sistema di riferimento autonomo. Il Tribunale, infatti, non si è fondato soltanto sull’assenza di ostacoli alle fusioni transfrontaliere, ma sulla struttura complessiva del regime fiscale spagnolo, nel quale l’ammortamento dell’avviamento è normalmente connesso a un raggruppamento d’imprese. In tale prospettiva, la misura contestata appariva come un’eccezione al regime generale, e non come un sistema autonomo.

Esame della seconda parte del motivo: obiettivo del sistema di riferimento e comparabilità

Su questo punto la Corte rileva un errore di diritto del Tribunale: quest’ultimo ha individuato autonomamente l’obiettivo del sistema di riferimento nella coerenza tra trattamento contabile e trattamento fiscale dell’avviamento, mentre la Commissione non aveva formulato tale obiettivo nella decisione controversa. Il Tribunale ha quindi sostituito la propria motivazione a quella dell’atto impugnato.

Tuttavia, l’errore non comporta annullamento, perché la ricorrente non è riuscita a dimostrare che la conclusione finale fosse errata. La Corte ribadisce che il confronto tra imprese beneficiarie ed escluse va effettuato alla luce dell’obiettivo del sistema di riferimento e non della sola misura contestata. Nel caso concreto, le imprese che acquisiscono partecipazioni in società residenti e quelle che acquisiscono partecipazioni in società non residenti si trovano in situazione analoga rispetto al regime di ammortamento dell’avviamento, sicché la misura introduce una differenza di trattamento selettiva.

Esame della terza parte del motivo: onere della prova

La ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse spostato impropriamente la questione della comparabilità e quindi invertito l’onere della prova. La Corte respinge la censura come inoperante: anche se il Tribunale ha errato nell’enunciare l’obiettivo del sistema di riferimento, non è stato dimostrato che ciò abbia inciso sul risultato dell’analisi, né che la comparabilità dovesse essere valutata diversamente in modo da escludere la selettività.

Esame della quarta parte del motivo: proporzionalità

La Corte conferma che la proporzionalità entra in gioco nella terza fase dell’analisi della selettività, quando si valuta se la differenza di trattamento sia giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale. In tale fase lo Stato membro deve dimostrare che la misura non eccede quanto necessario per perseguire l’obiettivo del sistema. La censura della ricorrente è quindi respinta.

Esame della quinta parte del motivo: nesso tra ostacoli alle fusioni e acquisizioni estere

Il Tribunale aveva spiegato, ai punti richiamati, perché il Regno di Spagna non avesse dimostrato che la misura neutralizzasse effettivi svantaggi derivanti dal regime normale. La Corte osserva che tali motivi sono, in ogni caso, ultronei rispetto alla ratio decisoria complessiva della sentenza impugnata. Di conseguenza, anche se la censura fosse fondata, non potrebbe determinare l’annullamento della sentenza; per questo è dichiarata inoperante.

Esame della sesta parte del motivo: divisibilità della misura e acquisizioni di controllo

La ricorrente contestava il mancato distinguo tra acquisizioni di minoranza e di maggioranza. La Corte osserva che il Tribunale aveva già respinto la censura principale con un motivo autonomo, ritenendo che l’incoerenza introdotta dalla misura esisterebbe comunque anche se essa si applicasse solo alle acquisizioni di controllo. I motivi ulteriori sono dunque inoperanti.

Nel merito, la Corte precisa che spetta allo Stato membro, nel dialogo con la Commissione in sede di notifica, adeguare il contenuto o le condizioni di applicazione della misura se questa è giustificabile solo in parte. La Commissione non era tenuta a riscrivere la misura o a fissare essa stessa condizioni applicative selettive per salvarne talune ipotesi dall’illecito aiuto di Stato.

Decisione finale e spese

Non essendo accolto alcuno dei motivi di impugnazione, la Corte respinge integralmente il ricorso. Prosegur è condannata alle spese del giudizio di impugnazione e di quello dinanzi al Tribunale, su domanda della Commissione.

Principi rilevanti per la prassi

La sentenza conferma che, in materia di aiuti fiscali, il sistema di riferimento non può essere definito in modo artificiosamente ristretto e che la selettività si valuta guardando al regime fiscale normale nel suo contesto complessivo. Inoltre, ribadisce che un errore del Tribunale sulla formulazione dell’obiettivo del sistema non comporta automaticamente l’annullamento se il dispositivo resta giustificato da altri motivi di diritto. Per i professionisti, la pronuncia è centrale nella verifica della selettività di agevolazioni fiscali collegate a operazioni straordinarie e acquisizioni transfrontaliere.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statofiscalità direttaselettività fiscalerecupero degli aiutiimpugnazione dinanzi alla corte di giustizia

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