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Sentenza

Sentenza n. 213/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'ottemperanza: - della sentenza n. 23/2025, pubblicata in data 9 gennaio 2025 dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docente per l'importo di euro 1.525,90.

Giustizia amministrativa202501074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione tempestiva della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento della Retribuzione Professionale Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 23/2025 del Tribunale di Cagliari, passata in giudicato e tempestivamente notificata, con cui il Ministero era stato condannato al pagamento di euro 1.525,90 a titolo di Retribuzione Professionale Docente. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato documentazione comprovante l'integrale pagamento delle somme dovute. La ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del Ministero alle spese sulla base della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la sentenza oggetto di ottemperanza è stata integralmente eseguita dal Ministero dopo il deposito del ricorso introduttivo. Ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento successivo alla proposizione del ricorso ha reso inutile la prosecuzione del giudizio. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata altresì ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del provvedimento giudiziale da parte dell'amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'amministrazione adempie alla decisione posta in esecuzione solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese processuali possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto non impedisce al giudice di regolare le spese considerando quale parte abbia reso necessaria la proposizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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