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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16356/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 16/11/2022 chiedendo cassazione per vari profili: erronea determinazione della pena e del tempo applicabile (rilevanza della legge vigente in epoca diversa) e della continuazione; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; contestazione della qualificazione del reo/persona offesa in relazione a fatti estorsivi; dedotta prescrizione a seguito dell'eliminazione di una circostanza aggravante; e censura della conferma della confisca di beni della Italsavia s.n.c.. Alcuni ricorsi lamentano inoltre motivazione generica e mancata comparazione delle circostanze dopo annullamento parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazioni principali: molte doglianze erano generiche e non specifiche (violazione art. 606 c.p.p.); diversi punti erano già passati in cosa giudicata per precedenti pronunce (sentenza Sez. n. 19/9/2019 e decisione del 8/11/2017), quindi non più sindacabili; la disciplina temporale è stata applicata correttamente (reato permanente, applicazione della legge più favorevole o sfavorevole a seconda del momento di cessazione della permanenza); mancanza di interesse ad impugnare la confisca per chi non è titolare; e l'annullamento parziale non ha esteso il giudizio oltre l'oggetto del rinvio. Conseguenze pratiche: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ciascuno al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, e rifusione, in solido per alcuni, delle spese di costituzione e difesa della parte civile per euro 4.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (comma sesto)

    La Corte ha escluso l'applicazione della circostanza aggravante collegata alla normativa sulla criminalità organizzata per alcuni profili, con effetti sulla determinazione della pena; tuttavia l'esclusione non ha travolto questioni già passate in cosa giudicata.

  • art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203

    Circostanza aggravante richiamata e poi oggetto di parziale annullamento in precedenti pronunce; la Corte ricorda che la rimozione parziale non supera i punti già definitivi.

  • legge 5 dicembre 2005, n. 251

    Riferita dai ricorrenti per argomentare il minimo edittale applicabile nel periodo ancienne; la Corte ha ritenuto irrilevante per l'esito poiché la condotta è proseguita sotto disciplina successiva.

  • legge 24 luglio 2008, n. 125

    Applicata ratione temporis: per reato permanente, se la condotta si protrae nella vigenza della norma più sfavorevole deve essere applicata quest'ultima, purché sotto di essa si siano realizzati tutti gli elementi del reato.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Richiamato per l'inammissibilità dei ricorsi fondati su motivi generici, indeterminati o che non si confrontano puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato.

  • artt. 81, comma secondo; 132; 133 cod. pen.

    Richiamati dai ricorrenti in relazione alla determinazione della pena e alla continuazione; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o già decise in precedenti pronunce.

  • art. 157 cod. pen.

    Invocato in tema di prescrizione dopo annullamento parziale; la Corte ha ritenuto il motivo infondato o comunque precluso dalla cosa giudicata sulle posizioni definitive.

  • art. 624 cod. proc. pen. (comma 1)

    Richiamato rispetto agli effetti dell'annullamento parziale e ai limiti dell'autorità di cosa giudicata delle parti non connesse essenzialmente con la parte annullata.

  • art. 530 c.p.; art. 628 c.p.

    Citate nelle doglianze di merito (persona offesa vs autore dell'estorsione); la Corte ha ritenuto le questioni già definitivamente decise o prive di fondamento probatorio idoneo a capovolgere la decisione.

  • art. 62-bis e art. 133 cod. pen.

    Richiamati in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla riduzione della pena; la Corte ha ritenuto le doglianze o generiche o già passate in cosa giudicata.

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dai difensori in ordine alla rideterminazione della pena dopo annullamento parziale; la Corte ha valutato che, ove il tema fosse stato sindacabile, i motivi erano generici o preclusi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento in cassazione a carico dei ricorrenti e per l'irrogazione della sanzione alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per la cassazione è essenziale la specificità e il confronto puntuale con la motivazione impugnata; motivi generici o indeterminati sono inammissibili (art. 606 c.p.p.).
  • I profili già definiti in precedenti pronunce di legittimità o passati in cosa giudicata non possono essere nuovamente impugnati: la questione è preclusa.
  • Nei reati permanenti si applica la disciplina vigente al momento della cessazione della permanenza; se la legge successiva è più sfavorevole, essa si applica purché gli elementi del reato si siano realizzati sotto la sua vigenza.
  • Se una doglianza sulla confisca è proposta da chi non ha un interesse attuale e concreto (non titolare né gestore), manca interesse ad impugnare e il motivo è inammissibile.
  • Dopo un annullamento parziale la Corte di rinvio può essere tenuta a rivedere la comparazione delle circostanze e la misura della pena, ma tale revisione è limitata dal contenuto del rinvio e da eventuali questioni già passate in cosa giudicata.
  • Chi propone ricorso deve articolare chiaramente le ragioni di fatto e di diritto: l'assenza di motivazione puntuale rispetto alla decisione impugnata porta all'inammissibilità.

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