Cassazione Penale, Sentenza n. 16356/2024 del 18/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 16/11/2022 chiedendo cassazione per vari profili: erronea determinazione della pena e del tempo applicabile (rilevanza della legge vigente in epoca diversa) e della continuazione; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; contestazione della qualificazione del reo/persona offesa in relazione a fatti estorsivi; dedotta prescrizione a seguito dell'eliminazione di una circostanza aggravante; e censura della conferma della confisca di beni della Italsavia s.n.c.. Alcuni ricorsi lamentano inoltre motivazione generica e mancata comparazione delle circostanze dopo annullamento parziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazioni principali: molte doglianze erano generiche e non specifiche (violazione art. 606 c.p.p.); diversi punti erano già passati in cosa giudicata per precedenti pronunce (sentenza Sez. n. 19/9/2019 e decisione del 8/11/2017), quindi non più sindacabili; la disciplina temporale è stata applicata correttamente (reato permanente, applicazione della legge più favorevole o sfavorevole a seconda del momento di cessazione della permanenza); mancanza di interesse ad impugnare la confisca per chi non è titolare; e l'annullamento parziale non ha esteso il giudizio oltre l'oggetto del rinvio. Conseguenze pratiche: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ciascuno al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, e rifusione, in solido per alcuni, delle spese di costituzione e difesa della parte civile per euro 4.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (comma sesto)
La Corte ha escluso l'applicazione della circostanza aggravante collegata alla normativa sulla criminalità organizzata per alcuni profili, con effetti sulla determinazione della pena; tuttavia l'esclusione non ha travolto questioni già passate in cosa giudicata.
art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203
Circostanza aggravante richiamata e poi oggetto di parziale annullamento in precedenti pronunce; la Corte ricorda che la rimozione parziale non supera i punti già definitivi.
legge 5 dicembre 2005, n. 251
Riferita dai ricorrenti per argomentare il minimo edittale applicabile nel periodo ancienne; la Corte ha ritenuto irrilevante per l'esito poiché la condotta è proseguita sotto disciplina successiva.
legge 24 luglio 2008, n. 125
Applicata ratione temporis: per reato permanente, se la condotta si protrae nella vigenza della norma più sfavorevole deve essere applicata quest'ultima, purché sotto di essa si siano realizzati tutti gli elementi del reato.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Richiamato per l'inammissibilità dei ricorsi fondati su motivi generici, indeterminati o che non si confrontano puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato.
artt. 81, comma secondo; 132; 133 cod. pen.
Richiamati dai ricorrenti in relazione alla determinazione della pena e alla continuazione; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o già decise in precedenti pronunce.
art. 157 cod. pen.
Invocato in tema di prescrizione dopo annullamento parziale; la Corte ha ritenuto il motivo infondato o comunque precluso dalla cosa giudicata sulle posizioni definitive.
art. 624 cod. proc. pen. (comma 1)
Richiamato rispetto agli effetti dell'annullamento parziale e ai limiti dell'autorità di cosa giudicata delle parti non connesse essenzialmente con la parte annullata.
art. 530 c.p.; art. 628 c.p.
Citate nelle doglianze di merito (persona offesa vs autore dell'estorsione); la Corte ha ritenuto le questioni già definitivamente decise o prive di fondamento probatorio idoneo a capovolgere la decisione.
art. 62-bis e art. 133 cod. pen.
Richiamati in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla riduzione della pena; la Corte ha ritenuto le doglianze o generiche o già passate in cosa giudicata.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dai difensori in ordine alla rideterminazione della pena dopo annullamento parziale; la Corte ha valutato che, ove il tema fosse stato sindacabile, i motivi erano generici o preclusi.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento in cassazione a carico dei ricorrenti e per l'irrogazione della sanzione alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per la cassazione è essenziale la specificità e il confronto puntuale con la motivazione impugnata; motivi generici o indeterminati sono inammissibili (art. 606 c.p.p.).
- I profili già definiti in precedenti pronunce di legittimità o passati in cosa giudicata non possono essere nuovamente impugnati: la questione è preclusa.
- Nei reati permanenti si applica la disciplina vigente al momento della cessazione della permanenza; se la legge successiva è più sfavorevole, essa si applica purché gli elementi del reato si siano realizzati sotto la sua vigenza.
- Se una doglianza sulla confisca è proposta da chi non ha un interesse attuale e concreto (non titolare né gestore), manca interesse ad impugnare e il motivo è inammissibile.
- Dopo un annullamento parziale la Corte di rinvio può essere tenuta a rivedere la comparazione delle circostanze e la misura della pena, ma tale revisione è limitata dal contenuto del rinvio e da eventuali questioni già passate in cosa giudicata.
- Chi propone ricorso deve articolare chiaramente le ragioni di fatto e di diritto: l'assenza di motivazione puntuale rispetto alla decisione impugnata porta all'inammissibilità.
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