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Sentenza

Sentenza del 19/11/2021 n. 35505 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento ai fini Ires e Irap per il 2001, fondato su PVC della Guardia di Finanza. L'Ufficio contestava: 1) che le prestazioni di assistenza in garanzia (sostituzione dell'apparecchiatura) non erano state adeguatamente documentate e quindi non potevano essere considerate non imponibili ai fini IVA; 2) che la società aveva corrisposto somme all'amministratore senza operare le ritenute IRPEF dovute.

La decisione

In primo grado la CTP di Modena accolse il ricorso della contribuente; la CTR Emilia confermò tale decisione. L'Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione, ma nel corso del giudizio di legittimità la contribuente definì la lite ai sensi del D.L. n.119/2018, art.6, versando le rate previste e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Non risultando notificato alcun diniego né presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020, la Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo. Le spese del processo estinto sono a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dalla norma. Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato nei confronti della ricorrente/parte ammessa alla prenotazione a debito, atteso il carattere eccezionale della misura applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • D.L. n. 119/2018, art. 6, commi 10, 12 e 13

    10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. 12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. 13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate..

    Il ricorso può essere definito mediante la procedura di definizione prevista dall'art.6; la richiesta e il versamento sospendono il processo fino a termini prefissati; in mancanza di domanda di trattazione entro il termine finale il processo si estingue e le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater

    La norma disciplina il raddoppio del contributo unificato; secondo la Corte il suo carattere è eccezionale e di natura sanzionatoria, perciò va applicata solo nei casi tassativamente indicati (rigetto, inammissibilità, improcedibilità).

  • Cass. sez. civ., n. 23175/2015 (giurisprudenza richiamata)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e non estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Se la controversia viene definita ai sensi del D.L. n.119/2018 art.6 è necessario rispettare i termini per il deposito della domanda di definizione e per il versamento (o prima rata): in mancanza di una successiva istanza di trattazione entro il termine finale il processo si estingue.
  • L'estinzione del processo per mancata istanza di trattazione comporta che le spese rimangano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dalla norma di definizione.
  • Il raddoppio del contributo unificato è una misura eccezionale e va applicato solo nei casi tassativi (rigetto, inammissibilità, improcedibilità); non si estende automaticamente quando la pubblica amministrazione è parte difesa dall'Avvocatura dello Stato.
  • Sulla questione IVA relativa a prestazioni in garanzia: la documentazione deve provare la natura di servizio di garanzia non imponibile; tuttavia, come indicato dalla CTR, la doppia annotazione (carico/reso) è necessaria principalmente quando il bene è restituito al fornitore e poi riconsegnato al cliente, mentre non è richiesta per riparazioni in loco o quando il bene rimane nella disponibilità del cliente perché inutilizzabile.
  • In presenza di rilievi della Guardia di Finanza la capacità della contribuente di fornire spiegazioni documentali può essere decisiva; l'onere della prova circa la natura non imponibile grava su chi la invoca, mentre l'Amministrazione deve dimostrare l'irregolarità.
  • La definizione della lite interrompe il giudizio di cassazione sulla sostanza: la decisione sul merito non viene resa dalla Corte se il processo si estingue per definizione/accordo.

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