Cassazione Penale, Sentenza n. 5587/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza n.13/2022 RMC del Tribunale di Taranto che, in sede di riesame, aveva parzialmente confermato il sequestro preventivo disposto il 11/02/2022 (misura reale finalizzata alla confisca diretta e per equivalente sull'intero complesso aziendale e su somme di danaro), riducendone l'importo a euro 2.052.528,52 ed escludendo la confisca per equivalente su parte dei beni. Gli indagati contestano la sussistenza di gravi indizi per i reati loro ascritti (associazione per delinquere finalizzata a truffa allo Stato e violazioni in materia di IVA e accise), sostenendo che le condotte fossero lecite o diversamente interpretabili, e che il Tribunale avrebbe errato nella ricostruzione normativa e fattuale (in particolare circa l'obbligo di verificare la legittimazione soggettiva degli acquirenti per il carburante agevolato).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché le censure formulate riguardavano esclusivamente vizi di motivazione e non violazioni di legge, profilo richiesto dall'art. 325, comma 1, c.p.p. per i ricorsi avverso provvedimenti cautelari reali. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata contenesse idonea esposizione dei fatti indiziari (vendite a soggetti non titolari del libretto UMA o deceduti, disconoscimento di acquisti da parte di alcuni soggetti, intercettazioni che evidenziavano comunione operativa con un dipendente) atti a fondare il fumus per i reati tributari e associativi; tali valutazioni sono però di merito non sindacabili in cassazione nella presente sede. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento, ciascuno, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
Limita l'oggetto del sindacato di legittimità in sede di ricorso avverso provvedimenti cautelari reali alla sola violazione di legge; le censure di merito o di motivazione esclusivamente fattuali sono inammissibili
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Massime di principio
- In Cassazione contro provvedimenti cautelari reali (sequestri) è necessario denunciare specifici vizi di diritto; le divergenze sulla valutazione probatoria o sulla motivazione sono, di regola, inammissibili
- La presenza di documentazione amministrativa anomala (nomine di acquirenti deceduti, disconoscimenti documentali da parte di chi risulta acquirente) e riscontri diretti (es. rifornimento alla colonnina indicata come "gasolio agricolo") costituiscono indizi rilevanti per il fumus commissi delicti in materia fiscale e di accise
- Le censure difensive che sollevano solo un'alternativa ricostruzione dei fatti o contestano la valutazione delle prove difficilmente saranno accolte in sede di legittimità se non accompagnate da un profilo di illegittimità di diritto
- Chi propone ricorso inammissibile rischia la condanna alle spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende; occorre valutare attentamente la fondatezza giuridica prima di impugnare
- Valgono come argomenti decisivi per un riesame cautelare elementi come intercettazioni, corrispondenza tra documenti amministrativi e riscontri materiali, e l'esistenza di una struttura organizzativa impiegata per il fine criminoso
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