Sentenza del 30/05/2016 n. 3381 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Omessa presentazione dichiarazione - Ufficio - Accertamento induttivo - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento induttivo del reddito in presenza dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Il contribuente contestava, in particolare, l'utilizzo delle risultanze dell'elenco clienti/fornitori e il fatto che l'Ufficio avesse prescisso dalla contabilità della società, sebbene questa fosse formalmente regolare.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'Ufficio può determinare il reddito utilizzando qualsiasi elemento probatorio disponibile, anche mediante accertamento induttivo e facendo ricorso, in deroga ai principi ordinari, a presunzioni semplici. È quindi ritenuta legittima la ricostruzione del reddito sulla base dell'elenco clienti/fornitori, senza necessità di fare riferimento alla contabilità, anche se regolarmente tenuta.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento induttivo in caso di omessa dichiarazione dei redditi
L'omessa presentazione della dichiarazione legittima l'Amministrazione finanziaria a ricostruire il reddito con metodo induttivo, utilizzando ogni elemento comunque acquisito e anche presunzioni semplici.
Principi in materia di presunzioni semplici nell'accertamento tributario
In presenza dell'omessa dichiarazione, l'Ufficio può derogare alle regole ordinarie di determinazione analitica e fondare l'accertamento su elementi presuntivi, purché idonei a sostenere la ricostruzione del reddito.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi amplia significativamente i poteri accertativi dell'Amministrazione finanziaria.
- In tale situazione, l'Ufficio può utilizzare dati extracontabili o provenienti da terzi, come elenchi clienti/fornitori, fatture, movimentazioni e altre informazioni disponibili.
- La contabilità formalmente regolare non impedisce necessariamente l'accertamento induttivo quando manca la dichiarazione fiscale.
- Il contribuente può contestare la ricostruzione presuntiva dimostrando errori nei dati utilizzati, inesistenza o non riferibilità delle operazioni, oppure elementi idonei a giustificare un reddito diverso.
- La mancata dichiarazione comporta un rischio probatorio elevato per il contribuente, poiché l'Ufficio non è vincolato alla sola contabilità e può determinare il reddito sulla base di presunzioni semplici.
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