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Sentenza

Sentenza del 30/09/2020 n. 20825 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contestava a T. Srl l'errata compilazione della dichiarazione di consumo per gli anni 2008 e 2009 e l'omesso pagamento di accise (2008) e dell'addizionale provinciale (2008-2009). Con avvisi ha recuperato i tributi e ha irrogato sanzioni distinte: provv. n. 82/2014 per errata compilazione (art. 59, comma 1, lett. c, TUA) e provv. n. 83/2014 per omesso versamento (art. 56, comma 1, TUA in rapporto all'art. 13 d.lgs. 471/1997). T. Srl ha pagato i tributi e definito agevolmente il provv. 82/2014, impugnando invece il provv. 83/2014 per duplicità di sanzioni e, per il 2008, per prescrizione.

La decisione

La Cassazione ha respinto il primo motivo (censura sul divieto di ne bis in idem), confermando che le due sanzioni sono diverse per funzione e struttura (art. 59 TUA norma di pericolo; art. 13 d.lgs. 471/1997 norma di danno) e possono coesistere. Ha però accolto il secondo motivo relativo alla prescrizione per il 2008: il termine quinquennale ex art. 57, comma 3, TUA decorre dalla "data in cui è avvenuto il consumo" intesa come data di presentazione della dichiarazione annuale (momento in cui l'Ufficio può verificare l'adempimento). La dichiarazione 2008 era stata presentata l'11 marzo 2009; l'atto di irrogazione notificato il 14 ottobre 2014 è quindi oltre il quinquennio, rendendo la sanzione per il 2008 prescritta. La Corte ha cassato la sentenza nei limiti indicati e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso della contribuente limitatamente alla sanzione per l'anno 2008; ha compensato le spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) - art. 59, comma 1, lett. c)

    Sanziona condotte (anche attive) che incidono sull'accertamento dell'accisa (errata o incompleta dichiarazione) ed è qualificata come norma di pericolo; la sua applicazione non impedisce l'irrogazione di altre sanzioni diverse per natura e finalità.

  • d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) - art. 56, comma 1

    Fondamento della riscossione del tributo, richiamato per l'accertamento dell'omesso versamento; il mancato rispetto ricade sotto la disciplina sanzionatoria generale.

  • d.lgs. n. 471 del 1997 - art. 13

    Prevede la sanzione percentuale (30% ratione temporis) per l'omesso versamento; è norma di danno che colpisce il mancato gettito in fase di riscossione e ha diversa funzione rispetto all'art. 59 TUA.

  • d.lgs. n. 472 del 1997 - art. 16

    Consente la definizione agevolata delle sanzioni, meccanismo che la contribuente ha utilizzato per estinguere il provvedimento relativo all'errata compilazione.

  • d.lgs. n. 472 del 1997 - art. 20, comma 1

    Stabilisce che l'atto di contestazione o di irrogazione deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi; rinvia, quindi, al termine di cui all'art. 57 TUA.

  • d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) - art. 57, comma 3

    Prevede il termine quinquennale per il recupero dell'imposta dalla data in cui è avvenuto il consumo; in caso di comportamenti omissivi la prescrizione decorre dalla scoperta del fatto illecito. La Corte interpreta che il dies a quo è la data di presentazione della dichiarazione (quando l'Ufficio può verificare) e che la deroga 'per comportamenti omissivi' riguarda solo omissioni ulteriori che occultano il fatto illecito, non la mera errata presentazione.

  • d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) - art. 53, comma 9

    Stabilisce il termine per la presentazione della dichiarazione annuale (entro marzo dell'anno successivo); utile a determinare il momento in cui il quinquennio decorre (es.: dichiarazione 2008 presentata entro marzo 2009).

  • d.l. n. 193 del 2016 (art. 4-ter) - richiamo

    La Corte richiama l'abrogazione di una disposizione analoga (art. 15, comma 1, TUA) per sottolineare l'orientamento verso certezza dei termini e una interpretazione restrittiva della deroga per 'comportamenti omissivi'.

Massime di principio

  • La concomitante irrogazione di sanzioni diverse (art. 59 TUA vs art. 13 d.lgs. 471/1997) è compatibile quando le norme perseguono fini diversi: una tutela anticipata del corretto accertamento (norma di pericolo) e l'altra la repressione del mancato gettito (norma di danno).
  • Il termine quinquennale previsto dall'art. 57, comma 3, TUA decorre dalla 'data in cui è avvenuto il consumo' intesa come data della presentazione della dichiarazione annuale (momento in cui l'Amministrazione può verificare l'adempimento). Se la notifica dell'atto avviene oltre questo quinquennio la sanzione è prescritta/decaduta.
  • La deroga per 'comportamenti omissivi' (decorrenza dalla scoperta) va interpretata restrittivamente: riguarda solo omissioni ulteriori rispetto alla condotta tipica sanzionata che effettivamente occultano il fatto illecito e impediscono i regolari controlli amministrativi; non comprende la semplice errata compilazione (che è condotta attiva).
  • La semplice presentazione di una dichiarazione errata costituisce comportamento attivo e non ritarda il decorso del termine di decadenza/prescrizione: non può essere confusa con omissioni capaci di nascondere l'illiceità.
  • In ipotesi di controversia, verificare sempre la data di presentazione della dichiarazione e la data di notifica degli atti: se la notifica è oltre cinque anni dalla dichiarazione, contestazioni collegate ai medesimi fatti possono essere inefficaci per prescrizione.
  • La definizione agevolata di una sanzione non preclude per sé la legittimità dell'impugnazione di altre sanzioni relative al medesimo periodo quando vi siano ragioni di illegittimità (es. prescrizione).

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