Sentenza del 09/03/2016 n. 4623 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava l'applicazione del regime IVA del margine alla vendita di autovetture acquistate, tramite società nazionali, da società estere di autonoleggio o leasing. Secondo l'Ufficio, tali cedenti avevano utilizzato i veicoli nell'attività d'impresa e avrebbero potuto detrarre l'IVA, facendo venir meno i presupposti soggettivi per il regime speciale. L'Agenzia sosteneva inoltre che il commerciante professionale dovesse verificare, anche mediante i libretti di circolazione, l'effettiva qualifica degli originari cedenti e la mancata detrazione dell'IVA a monte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, poiché fondato su presupposti di fatto non accertati dal giudice di merito e quindi non riesaminabili in sede di legittimità. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che il regime del margine è speciale e derogatorio e che il cessionario professionale deve verificare con la dovuta diligenza la sussistenza dei relativi presupposti sostanziali, non potendo fare affidamento esclusivamente sulla regolarità formale della fattura. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Toscana, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85
Regime del margine di utile
Il regime del margine costituisce un regime IVA speciale e derogatorio, applicabile solo quando ricorrono sia i requisiti oggettivi relativi al bene usato sia i requisiti soggettivi relativi al cedente e alla mancata detrazione dell'IVA a monte.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto
Il ricorso per cassazione può denunciare errori nell'interpretazione o applicazione delle norme, ma non può trasformarsi in un nuovo esame dei presupposti di fatto non accertati dal giudice di merito.
Massime di principio
- Chi applica un regime fiscale speciale e derogatorio deve dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge.
- La regolarità formale della fattura non è sufficiente quando esistono elementi oggettivi che rendono dubbia la correttezza del regime fiscale applicato.
- Un operatore professionale del settore automobilistico è tenuto a una diligenza qualificata e deve esaminare la documentazione disponibile, compresi i libretti di circolazione, per verificare la natura e l'uso originario dei veicoli.
- L'onere di verifica può riguardare anche la mancata detrazione dell'IVA da parte del cedente originario e la sua qualifica soggettiva.
- In sede di cassazione non è possibile introdurre o rivalutare questioni di fatto che non siano state previamente accertate dal giudice di merito.
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