Ordinanza n. 26/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - per quanto di ragione, del verbale della commissione di valutazione prot. 5509 del 27/11/2025, reso nell'ambito della procedura selettiva finalizzata all'individuazione di destinatari di incarichi di collaborazione per l'insegnamento di “Pratica pianistica” - procedura bandita in data 19/10/2020 con avviso prot. 737 - con cui si è proceduto al riesame dei candidati e all'emissione di una nuova short-list in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica del 15/10/2024, con cui è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 23/2/2021 sulla scorta del parere emesso dalla prima sezione del Consiglio di Stato in data 10/7/2024; - nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto o consequenziale, ovvero comunque connesso, anche se non conosciuto; - con espressa riserva di agire ex art. 30 c.p.a. per il risarcimento del danno subito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di riesame della commissione di valutazione e nuova short-list per incarichi di collaborazione all'insegnamento di "Pratica pianistica"
Esito
Favorevole al resistente (istituzione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale della commissione di valutazione con cui, in esecuzione di un decreto del Presidente della Repubblica che aveva accolto un precedente ricorso straordinario, sono stati riesaminati i candidati ed è stata adottata una nuova short-list nell'ambito della procedura selettiva bandita per il conferimento di incarichi di collaborazione all'insegnamento di "Pratica pianistica". Ha inoltre impugnato gli atti presupposti, consequenziali e connessi, riservandosi di proporre azione risarcitoria ex art. 30 c.p.a. per la perdita di chance con riferimento agli incarichi già conferiti a un controinteressato. Dal testo non emergono ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del periculum in mora. La ricorrente non ha contestato in fatto l'avvenuto esaurimento degli effetti della short-list impugnata e, anzi, ha espressamente prospettato una futura azione risarcitoria per perdita di chance relativamente agli incarichi medio tempore conferiti al controinteressato. Il giudice ha quindi ritenuto non sussistente il requisito cautelare del pericolo di un danno grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti richiesti per la tutela cautelare, con particolare riferimento al periculum in mora.
art. 30 c.p.a.
La ricorrente ha riservato la proposizione di un'azione risarcitoria per la perdita di chance; nel testo non è svolta una decisione su tale domanda.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un atto amministrativo richiede la sussistenza del periculum in mora; tale requisito è carente quando gli effetti dell'atto impugnato risultino già esauriti e il ricorrente non contesti specificamente tale circostanza.
- La prospettazione di una futura azione risarcitoria per perdita di chance, in relazione a utilità ormai consumate, può confermare l'assenza di un pregiudizio cautelare attuale e irreparabile, non potendo la misura cautelare ripristinare effetti già esauriti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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