Cassazione Civile, Ordinanza n. 18194/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
L'ente di riscossione dei canoni di navigazione aerea agiva per ottenere il pagamento dei canoni dovuti per i voli effettuati nel periodo dicembre 2001-agosto 2005, oltre interessi. La società convenuta contestava il credito assumendo che i propri elicotteri fossero adibiti esclusivamente a servizi di elisoccorso (HEMS) e che, per effetto dell'Atto di indirizzo ministeriale richiamato in relazione agli artt. 744-746 cod. nav. e all'art. 4 l. 575/1995, essi dovessero essere equiparati ad aeromobili di Stato, con conseguente esenzione dal pagamento dei canoni. In cassazione deduceva due motivi: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 744-746 cod. nav. in relazione all'Atto di indirizzo ministeriale, lamentando che la Corte d'appello avesse negato l'equiparazione senza considerare la normativa richiamata e avesse ritenuto applicabili versioni attuali delle norme anziché quelle ratione temporis; (2) violazione delle medesime norme e dell'art. 4 l. 575/1995, sostenendo che i canoni Eurocontrol non potessero rientrare nella nozione di 'tasse e diritti aeroportuali' menzionata nell'Atto di indirizzo e richiamando il precedente delle Sezioni Unite sulla non configurabilità del prelievo come tributo. La Corte d'appello, però, aveva fondato la decisione su rationes autonome: mancata produzione di un atto amministrativo di equiparazione, inconferenza dell'Atto di indirizzo perché riferito a servizio pubblico di eliambulanza esclusivo, e risultanze documentali da cui emergeva che l'attività non era esclusivamente di soccorso. Il ricorso non censurava tutte queste rationes e, quanto al primo motivo, era anche formulato in modo generico senza specifica indicazione e localizzazione della documentazione invocata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non colpivano tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza d'appello, con conseguente consolidamento delle ragioni non censurate; inoltre ha evidenziato, con riferimento al primo motivo, la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. per la mancata specifica indicazione e localizzazione dei documenti richiamati. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
artt. 744-746 cod. nav.
La Corte d'appello aveva ritenuto che l'equiparazione degli aeromobili privati agli aeromobili di Stato non operasse automaticamente, ma richiedesse un atto amministrativo di qualificazione; la Cassazione non entra nel merito per inammissibilità dei motivi.
art. 4 l. 575/1995
Invocato dalla ricorrente come fonte dell'esenzione dal pagamento dei canoni per gli aeromobili equiparati agli aeromobili di Stato; la censura è stata ritenuta non idonea a scalfire tutte le rationes decidendi.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è risultato anche inammissibile perché il primo motivo richiamava documentazione in modo assertivo e generico, senza trascriverne il contenuto rilevante né indicarne la localizzazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale sotto cui sono stati prospettati entrambi i motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile se censura solo alcune di esse e lascia intatte le altre, poiché le ragioni non aggredite si consolidano da sole a sorreggere la decisione.
- La deduzione di violazione di legge non è sufficiente se non si confronta specificamente con tutte le argomentazioni decisive poste a base della sentenza impugnata.
- Nel ricorso per cassazione, il richiamo a documenti di causa deve essere accompagnato dall'indicazione specifica del loro contenuto rilevante e della loro localizzazione, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
- L'equiparazione di aeromobili privati agli aeromobili di Stato, ai fini di eventuali esenzioni, non può essere postulata in via automatica ma richiede il presupposto formale previsto dall'ordinamento applicabile.
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