Sentenza del 06/02/2015 n. 2218 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva escluso la debenza degli interessi e delle sanzioni relativi all'imposta di successione. Quanto agli interessi, l'Amministrazione ha sostenuto che la questione fosse già coperta dal giudicato formatosi su una precedente sentenza relativa all'avviso di liquidazione, che comprendeva anche gli interessi, e che comunque gli interessi fossero dovuti in base alla disciplina dell'imposta di successione. Quanto alle sanzioni, ha dedotto che anch'esse fossero coperte dal giudicato e, in subordine, dovute per omesso versamento dell'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo che la CTR non avesse esaminato correttamente il giudicato formatosi sulla precedente sentenza relativa all'avviso di liquidazione. Il giudicato copre sia quanto dedotto sia quanto deducibile, sicché la debenza e la decorrenza degli interessi già compresi nell'avviso non potevano essere nuovamente esaminate, salvo il profilo della base imponibile sulla quale calcolare gli interessi, eventualmente modificata dalla rendita catastale definitiva. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. I motivi relativi alle sanzioni sono stati rigettati, perché l'Agenzia non aveva dimostrato adeguatamente che esse fossero state effettivamente irrogate nell'avviso originario e perché la censura risultava generica. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla questione degli interessi e la causa è stata rinviata a una diversa sezione della CTR Toscana, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 2909 c.c.
L'autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il giudicato copre non soltanto le questioni espressamente dedotte, ma anche quelle deducibili nel precedente giudizio. Pertanto, se un avviso di liquidazione contenente anche gli interessi è stato definitivamente giudicato, la debenza e la decorrenza degli interessi non possono essere rimesse in discussione in un successivo giudizio.
Art. 324 c.p.c.
Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione.
Una sentenza definitiva produce un effetto preclusivo nei successivi giudizi aventi a oggetto il medesimo rapporto o le medesime questioni già comprese nel suo ambito.
Art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve esporre i motivi con un livello sufficiente di specificità. Tuttavia, il principio di autosufficienza non impone necessariamente la trascrizione integrale degli atti precedenti quando il contenuto rilevante risulta dalla sentenza o dagli atti del giudizio di cassazione.
D.Lgs. n. 346/1990, artt. 27, 34 e 37
Le disposizioni disciplinano la liquidazione e il pagamento dell'imposta di successione e la relativa debenza degli interessi. Il motivo fondato su tali norme è stato assorbito in ragione dell'accoglimento della censura sul giudicato.
L. n. 154/1988, art. 12
La disposizione è stata richiamata dall'Amministrazione per sostenere la debenza degli interessi in relazione agli immobili compresi nell'asse ereditario. La Corte non ha esaminato nel merito tale argomento, ritenendolo assorbito.
D.Lgs. n. 471/1997, art. 13, comma 2
La norma riguarda le sanzioni per omesso o tardivo versamento. La Corte ha ritenuto il motivo generico e non adeguatamente dimostrato, anche perché non risultava provato che le sanzioni fossero state effettivamente irrogate nell'avviso originario.
Massime di principio
- Quando un atto tributario è stato impugnato e la relativa sentenza è passata in giudicato, non è normalmente possibile contestare in un giudizio successivo gli elementi dell'atto che erano già dedotti o comunque deducibili, anche se non sono stati espressamente discussi.
- Il giudicato può rendere intangibili l'esistenza e la decorrenza di un debito per interessi, ma non necessariamente impedisce di rideterminare la base imponibile o il capitale sul quale gli interessi devono essere calcolati, se un successivo provvedimento definitivo ha modificato tali dati.
- La parte che invoca il giudicato deve indicare con sufficiente precisione l'atto e la precedente sentenza, dimostrando che vi è identità o continuità del rapporto tributario e che la questione successiva rientra nell'ambito oggettivo del giudicato.
- Per le sanzioni non è sufficiente affermare genericamente che erano comprese in un precedente avviso: occorre verificare dal contenuto dell'atto se siano state effettivamente irrogate, per quale violazione e in relazione a quale imposta.
- In sede di cassazione le censure devono essere specifiche e collegate agli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata; contestazioni generiche o fondate su fatti non adeguatamente documentati possono essere dichiarate inammissibili o rigettate.
- La cassazione con rinvio non determina automaticamente la vittoria definitiva su tutti i punti: il giudice di rinvio deve riesaminare la questione indicata dalla Corte applicando i principi enunciati.
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