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Ordinanza

Ordinanza n. 123/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva: - dell’elenco degli esiti della prova scritta del «Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 63 unità di personale di categoria D, profilo professionale Funzionario economico finanziario (Codice ECOFI), posizione economica D1, per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale», nella parte in cui la ricorrente ha ottenuto il punteggio di 19,1 punti, asseritamente viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti nel proprio questionario; - dell’avviso del 28 novembre 2025, con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, nella parte in cui è stato attribuito alla ricorrente un punteggio inferiore a quello asseritamente spettante; - del provvedimento con cui è stato comunicato alla ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo; - dell’elenco dei candidati idonei alla prova scritta, per la parte in cui non ricomprende la ricorrente; - dell’esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 28 novembre 2025, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello rivendicato; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova scritta pari a 19,1 punti, in quanto inferiore a quello ritenuto spettante; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 3, 8 e 38; - dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 3, 8 e 38 del questionario della prova scritta di parte ricorrente; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi della ricorrente; - dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell’odierna parte ricorrente; per l’adozione di idonee misure cautelari volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato alla ricorrente nella prova scritta del «Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 63 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, di categoria D – profilo professionale Funzionario economico finanziario , posizione economica D1 – da assegnare presso i Dipartimenti e gli Uffici dell’Amministrazione regionale, sedi di Palermo (Codice ECOFI)», con riconoscimento del punteggio legittimamente spettante e/o l’adozione di ogni altra misura idonea a consentirle di poter essere inclusa nell’elenco dei candidati idonei del concorso; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nell’elenco dei candidati idonei del concorso; e per la condanna ai sensi dell’art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nell’elenco dei candidati idonei del concorso;

Giustizia amministrativa202600321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esiti della prova scritta di un concorso pubblico regionale, nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito il punteggio di 19,1 punti ed è stato comunicato il mancato superamento della prova

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e organismo gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso per l'assunzione di 63 funzionari economico-finanziari di categoria D presso l'Amministrazione regionale, contestando il punteggio di 19,1 punti e la conseguente esclusione dall'elenco degli idonei. Ha dedotto l'erroneità e/o il carattere fuorviante di alcuni quesiti del questionario, in particolare dei quesiti nn. 3, 8 e 38, chiedendo in via cautelare la rettifica in aumento del punteggio, l'inclusione nell'elenco degli idonei e ogni altra misura idonea a consentire la prosecuzione nella procedura. Ha inoltre formulato domande di accertamento e di risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha respinto l'istanza di sospensione ritenendo che, a un sommario esame, il ricorso non fosse assistito da sufficiente fumus boni iuris. Quanto ai quesiti nn. 3 e 8, ha affermato che la loro sostanziale identità non integra un vizio e che, comunque, tale circostanza avrebbe potuto favorire la candidata qualora avesse indicato la risposta corretta. Quanto al quesito n. 38, il Collegio ha ritenuto che non fosse ambiguo e che l'unica risposta esatta possibile fosse quella individuata dalla Commissione, essendo palesemente errate le risposte alternative. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito il fondamento della decisione sull'istanza di sospensione, respinta per insufficienza del fumus boni iuris.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica; l'ordinanza cautelare non ha accolto tale pretesa.

Massime di principio

  • La sostanziale identità di due quesiti concorsuali non integra, di per sé, un vizio della prova; la circostanza può assumere rilievo solo se incide concretamente sulla correttezza della risposta o sulla posizione del candidato.
  • La ripetizione o analogia di quesiti concorsuali non giustifica la rettifica del punteggio quando non dimostri un pregiudizio concreto per il candidato; anzi, la ripetizione può potenzialmente favorire chi fornisca la risposta corretta.
  • Un quesito concorsuale non è ambiguo quando, secondo una valutazione riferita al contenuto delle alternative, una sola risposta risulta esatta e le altre sono palesemente errate.
  • In sede cautelare, la sospensione degli esiti di una procedura concorsuale richiede almeno un sufficiente fumus boni iuris rispetto ai vizi dedotti; in mancanza, l'istanza cautelare deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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