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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23499/2021 del 26/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasceva dalla richiesta dell'ente associativo di vedere escluso o ridotto un debito accertato in favore dell'amministrazione regionale, relativo a somme oggetto di finanziamento/rimborso per attività svolte nell'ambito di iniziative formative. In primo grado il tribunale aveva determinato il debito dell'ente verso la pubblica amministrazione in una certa misura; in appello l'amministrazione aveva impugnato la decisione e l'ente aveva proposto appello incidentale. La corte territoriale aveva confermato l'esistenza e la consistenza del debito, ritenendo non finanziabili alcune spese documentate da fatture e parcelle perché non consentivano di verificare oggetto, tempo e natura delle prestazioni, e aveva negato il rimborso di spese asseritamente sostenute dal presidente dell'associazione per mancanza di prova della loro effettiva natura di esborsi. L'ente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2727 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che dalle fatture e dagli altri fatti noti si dovesse inferire, presuntivamente, la validità delle fatture e l'assenza del debito; 2) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, in relazione al mancato riconoscimento delle spese del presidente, assumendo che la documentazione dimostrasse somme già percepite o ancora dovute; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la stampa della rivista dell'associazione sarebbe rientrata nelle attività finanziabili dalle circolari regionali richiamate; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese di primo grado, sostenendo l'assenza di soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la ratio decidendi, perché la corte territoriale non aveva negato la possibilità astratta del ricorso alle presunzioni, ma aveva escluso che documenti privi di indicazioni sufficienti potessero essere "corretti" attraverso presunzioni; i restanti motivi sono stati ritenuti inammissibili perché non rispettavano i requisiti del vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c., oppure perché miravano a un riesame del merito o contestavano valutazioni di fatto insindacabili in cassazione. È stata quindi confermata la sentenza impugnata e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2727 c.c.

    La prova presuntiva serve a inferire un fatto ignoto da fatti noti, ma non può essere utilizzata per attribuire una diversa valenza probatoria a documenti ritenuti già insufficienti dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge deve colpire una regola giuridica effettivamente applicata in modo errato, non limitarsi a riproporre una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti; non consente di contestare l'apprezzamento del contenuto delle prove o la loro sufficienza dimostrativa.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese segue la soccombenza; l'individuazione della parte soccombente è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da corretta motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Costituisce il parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • La prova presuntiva non può essere invocata per sostituire la carenza dimostrativa di un documento o per trasformare una risultanza istruttoria debole in prova piena; il suo impiego presuppone l'esistenza di fatti noti idonei a fondare una inferenza logicamente possibile e non meramente assertiva.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda sull'insufficienza probatoria di un documento, non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle stesse prove.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori né il dissenso sulla loro attendibilità o rilevanza.
  • La denuncia di violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese è infondata quando la soccombenza sia stata logicamente individuata dal giudice di merito sulla base dell'esito complessivo della lite; tale valutazione è sindacabile in cassazione solo per errori di diritto e non per mera contestazione del bilanciamento operato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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