Cassazione Penale, Sentenza n. 12999/2023 del 28/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente propone ricorso per cassazione fondato su quattro motivi: 1) censura della valutazione probatoria per avere la Corte di appello ritenuto decisiva una presunta confessione estorta dall'imputata alla persona offesa mentre era privata della libertà personale; 2) nullità della notifica del decreto di citazione per l'appello, deducendo che la notifica sarebbe stata irregolare sia verso uno dei difensori sia verso l'imputata (violazione dei termini di cui all'art. 601 c.p.p. e omessa notifica all'imputata); 3) illegittima ammissione della costituzione di parte civile e della procura speciale, deducendo violazione dell'art. 78 c.p.p. per mancata contestualità tra costituzione e deposito della procura; 4) omissione di rilevazione della prescrizione del reato maturata il 08/05/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prova la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché non emergeva dagli atti il quadro descritt o dalla difesa e le dichiarazioni della persona offesa sono state ritenute attendibili e corroborate da altri riscontri documentali (registro acquisti della gioielleria). Il secondo motivo è stato ritenuto generico e infondato: gli atti dimostrano la regolare notifica via PEC ai difensori il 14/06/2022 e la notifica ex art.161 co.4 c.p.p. all'imputata risultata irreperibile; inoltre sono state notificate le conclusioni del Procuratore generale. Il terzo motivo è stato respinto richiamando la giurisprudenza secondo cui la procura speciale, se non apposta in calce all'atto di costituzione di parte civile, puo essere depositata direttamente in udienza senza viziare la costituzione stessa. Il quarto motivo sulla prescrizione è manifestamente infondato: il termine prescrizionale iniziale (7 anni e 6 mesi) è stato sospeso per 742 giorni portando la scadenza al 17/02/2023; inoltre l'inammissibilita del ricorso per manifesta infondatezza impedisce che si formi un valido rapporto di impugnazione e dunque la declaratoria di non punibilità per prescrizione non puo essere rilevata. Conseguentemente la sentenza di merito resta confermata nella sostanza. Per legge (art. 616 c.p.p.) la ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 191 c.p.p.
richiamato nel motivo di ricorso relativo alla valutazione della confessione; la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi negli atti a sostegno della versione della ricorrente sulla estorsione della confessione e ha confermato la valutazione di attendibilita delle dichiarazioni della persona offesa
art. 331 c.p.p.
richiamato nella censura probatoria; la Corte ha ritenuto che non sia possibile rivalutare in cassazione i fatti e le prove come fatto dalla difesa e che la valutazione di merito sia sostenuta da riscontri
artt. 178, 179, 185, 161 c.p.p.
richiamati in relazione alla notifica del decreto di citazione e delle conclusioni; la Corte ha accertato la regolare notifica dei difensori via PEC e la notifica all'imputata ex art.161 co.4 c.p.p. risultata impossibile per irreperibilita, ritenendo il motivo generico e infondato
art. 601 c.p.p.
richiamato dalla difesa per contestare i termini di notifica dell'atto di citazione in appello; la Corte ha riscontrato il rispetto dei termini attraverso le notifiche documentate
art. 78 c.p.p.
la Corte ha interpretato che la procura speciale puo essere presentata in udienza se non apposta in calce o a margine dell'atto di costituzione della parte civile, per cui la costituzione non e viziata dal deposito immediatamente precedente alla sua esibizione in giudizio
art. 129 c.p.p.
invocato dalla difesa per la declaratoria di non punibilita per prescrizione; la Corte ha osservato che l'inammissibilita del ricorso impedisce di rilevare tali cause di non punibilita ai sensi della giurisprudenza delle Sezioni Unite
art. 616 c.p.p.
applicato dalla Corte per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito della declaratoria di inammissibilita del ricorso
Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci) e altra giurisprudenza di Sezioni Unite
richiamata per il principio secondo cui l'inammissibilita del ricorso per manifesta infondatezza esclude la formazione di un valido rapporto di impugnazione e dunque preclude la possibilita di rilevare e dichiarare cause di non punibilita come la prescrizione
Massime di principio
- La valutazione della prova in sede di merito non puo essere rilevata in cassazione mediante una rivalutazione integrale dei fatti: i motivi che si limitano a riqualificare le prove risultano inammissibili o manifestamente infondati
- Le contestazioni tecniche sulla regolarita delle notifiche devono essere supportate da elementi documentali precisi; l'omessa menzione in ricorso di riscontri presenti negli atti rende il motivo generico e destinato a soccombere
- La costituzione di parte civile richiede la procura speciale, ma la presentazione della procura in udienza, quando non apposta in calce, e ammessa e non vizia la costituzione se conseguita tempestivamente e secondo le regole processuali
- La prescrizione va calcolata considerando eventuali periodi di sospensione; inoltre, l'inammissibilita del ricorso per manifesta infondatezza puo impedire che la corte di legittimita rilevi d'ufficio cause di non punibilita derivanti dalla prescrizione
- La parte che impugna deve formulare motivi specifici e documentati; motivi generici o che ripetono il materiale probatorio senza nuove emergenze processuali sono destinati a essere dichiarati inammissibili
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