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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20632/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva dal giudizio promosso da un dipendente part-time per ottenere l'accertamento che il rapporto, pur formalmente a tempo parziale, si fosse in concreto trasformato in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno a far tempo dal gennaio 2013. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando i cedolini paga prodotti dal lavoratore e rilevando uno svolgimento costante di ore di lavoro supplementare, mai inferiori a 40 ore mensili, oltre a ore straordinarie, tali da raggiungere o superare l'orario pieno di 37,5 ore settimanali. La società, ricorrente in cassazione, denunciava con un unico motivo: a) vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo che mancasse la prova di un effettivo e sistematico svolgimento dell'attività nell'orario normale del full time; b) violazione e falsa applicazione del contratto integrativo aziendale in tema di "consolidamento del lavoro supplementare", sostenendo che quel regolamento contrattuale, se correttamente applicato, avrebbe escluso ogni diritto del lavoratore alla trasformazione automatica del rapporto in tempo pieno. La doglianza era inoltre rivolta, in sostanza, contro la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito e contro l'omesso rispetto delle regole pattizie aziendali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, in primo luogo, che ricorreva una ipotesi di doppia conforme: le decisioni di primo e di secondo grado erano conformi quanto al nucleo della ratio decidendi, sicché la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. era preclusa; inoltre, la società non aveva neppure indicato in quali punti le ragioni delle due decisioni fossero diverse. Ha poi rilevato che il fatto indicato come decisivo (l'"ottenimento del tempo pieno tout-court") non era un fatto storico, ma il risultato valutativo dell'accertamento compiuto dai giudici di merito. Quanto alla dedotta violazione del contratto integrativo aziendale, la Corte ha affermato che il vizio di violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi è deducibile in cassazione solo con riferimento alla contrattazione collettiva nazionale e non a quella aziendale; inoltre, la censura mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme, se il ricorrente non dimostra che le rationes decidendi di primo e secondo grado siano tra loro diverse; inoltre il motivo non può riguardare un mero esito valutativo e non un fatto storico.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi può essere dedotta solo con riguardo alla contrattazione collettiva nazionale, non a quella aziendale.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, è preclusa la censura di omesso esame di fatti decisivi salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non individua specificamente le differenze tra le rationes decidendi delle due sentenze di merito.
  • Il fatto decisivo denunciabile in cassazione deve essere un fatto storico, principale o secondario, e non il mero approdo valutativo cui il giudice è giunto all'esito dell'apprezzamento delle prove.
  • La deduzione di violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è ammissibile solo rispetto alla contrattazione collettiva nazionale, non rispetto ai contratti collettivi aziendali.
  • In cassazione non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio già scrutinato dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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