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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24273/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna (Tribunale di Taranto e conferma in Corte d'appello) per il reato previsto dall'art. 636 cod. pen., contestando: 1) carenza e manifesta illogicità della motivazione e mancata valutazione corretta della prova (art. 192 c.p.p.); 2) erronea qualificazione dell'elemento soggettivo (assenza di dolo/abbandono); 3) violazione del principio di prova oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p. richiamato ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p.); 4) nullità della sentenza per illegittima notifica dell'appello (contestata la forma di notificazione al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato congruamente la decisione, indicando elementi a supporto delle dichiarazioni delle persone offese (rinvenimento dei bovini dagli agenti forestali, danni constatati, intervento per il ricovero e la riconduzione degli animali), e che non fosse compito della Cassazione rinnovare la valutazione di merito delle prove. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte d'appello ha correttamente ravvisato il dolo, quantomeno in forma di dolo eventuale, considerando la reiterazione degli episodi e la consistente accettazione del rischio da parte della amministratrice (Fedele) e del gestore/socio (Olivieri). Sul profilo della notifica, la Corte ha ritenuto regolari le comunicazioni: a Fedele tramite servizio postale e consegna a mani il 21/10/2020; a Olivieri tramite PEC al difensore domiciliatario il 27/10/2020. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, conv. con mod. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata in apertura per il procedimento svolto con contraddittorio scritto; contesto procedurale dell'esame dei ricorsi

  • art. 636 cod. pen.

    Fattispecie contestata (introduzione o abbandono di animali nei fondi altrui). La Corte ha ritenuto applicabile anche la figura del dolo eventuale quando il responsabile consapevolmente accetta il rischio derivante dalla mancata custodia, specie se gli episodi sono reiterati

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di valutazione della prova; la Corte d'appello ha motivato perché le dichiarazioni delle persone offese risultavano credibili e non richiedevano necessariamente riscontri esterni

  • art. 533, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente valutato l'elemento psicologico e che non sussistessero dubbi tali da impedire la condanna

  • art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione dedotti dai ricorrenti (violazione di norme processuali e motivazione). La Corte le ha esaminate e dichiarato i motivi manifestamente infondati o aspecifici

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione a presunte nullità per violazione di norme processuali a pena di nullità; la Corte ha escluso la sussistenza della nullità di notifica dedotta

  • art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata dai ricorrenti in ordine alla forma di notificazione al difensore; la Corte ha accertato la regolarità delle notifiche (posta per Fedele, PEC per Olivieri al difensore domiciliatario)

  • art. 195, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamata nella disamina sull'utilizzabilità delle dichiarazioni de relato in appello; la Corte ha ricordato che tali dichiarazioni possono essere utilizzate se la difesa non aveva chiesto l'audizione del teste in primo grado

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e che è stata applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può essere utilizzata per una rivalutazione globale del materiale probatorio: i motivi generici che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono aspecifici e portano all'inammissibilità.
  • Le dichiarazioni delle persone offese possono essere ritenute sufficienti a provare la materialità del fatto anche senza riscontri esterni, purché la motivazione dia adeguata cornice argomentativa sulla loro credibilità.
  • Le dichiarazioni de relato sono utilizzabili in appello se nel giudizio di primo grado la difesa non aveva richiesto l'audizione del teste diretto, con implicita rinuncia al relativo esame.
  • Per i reati da abbandono/introduzione di animali, il dolo eventuale è configurabile quando il proprietario o il custode, consapevole del rischio e di ripetuti episodi, omette misure idonee a prevenire lo sconfinamento e i danni.
  • Le eccezioni di nullità dedotte per la forma della notifica devono essere concrete e fondate: notifiche effettuate tramite servizio postale all'indirizzo dichiarato o tramite PEC al difensore domiciliatario possono essere considerate regolari.
  • Le impugnazioni manifestamente aspecifiche o privi di adeguata argomentazione possono comportare non solo l'inammissibilità ma anche sanzioni economiche (spese e cassa delle ammende).

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