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Ordinanza

Ordinanza n. 389/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del progetto di vita personalizzato redatto dall'Asl di Avellino, prot. n. -OMISSIS- contenente l'indicazione di 17,50 ore complessive settimanali di trattamento ABA, comprensivo di supervisione e parent training per la durata di un anno, negando, così, di fatto l'erogazione di 25 ore settimanali di terapia ABA oltre 3 ore mensili di supervisione e 1 ora settimanale di parent training; - della delibera dell’A.S.L. di Avellino n. -OMISSIS- in quanto lesiva degli interessi del minore e successive modifiche ed integrazioni di cui non si conoscono gli estremi; - della delibera dell’A.S.L. di Avellino n.-OMISSIS-, in quanto atto presupposto ed in quanto lesivo degli interessi del minore; - del PDTA approvato con DGRC n. 131/2021: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; - di ogni altro atto, anche di natura regolamentare e programmatoria, e di estremi non conosciuti, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso; e per l’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'ASL di Avellino, il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, nonché il diritto a n. 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un'ora a settimana di parent training fino al compimento del diciottesimo anno d'età o, in subordine, per un arco temporale compreso tra 36 mesi a 60 mesi; nonché per la condanna della stessa Amministrazione intimata all'erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo Aba in favore del minore per 25 ore settimanali, oltre 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un'ora a settimana di parent training e tanto fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età della minore o, in subordine, per un arco temporale compreso tra 36 mesi a 60 mesi;

Giustizia amministrativa202601236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Progetto di vita personalizzato dell’A.S.L. di Avellino che prevedeva 17,50 ore settimanali complessive di trattamento ABA, comprensive di supervisione e parent training, anziché le 25 ore settimanali richieste, oltre a 3 ore mensili di supervisione e 1 ora settimanale di parent training

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il progetto di vita personalizzato predisposto dall’A.S.L. di Avellino, nonché gli atti aziendali e regionali presupposti, incluso il PDTA regionale per la presa in carico dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva. Hanno dedotto la lesione del diritto del minore a ricevere dal Servizio sanitario nazionale un trattamento ABA di almeno 25 ore settimanali, oltre a 3 ore mensili di supervisione BCBA e 1 ora settimanale di parent training, chiedendo l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto e la condanna dell’amministrazione all’erogazione diretta o al rimborso delle spese. La domanda cautelare si fonda sull’inadeguatezza dell’intensità terapeutica prevista dal progetto personalizzato rispetto alle concrete condizioni del minore. Il Tribunale ha tuttavia rilevato che l’incremento richiesto presuppone un approfondimento diagnostico e valutativo, anche perché si tratta del primo progetto di vita personalizzato e perché l’A.S.L. dispone di un margine di discrezionalità tecnica non superabile sulla base della sola consulenza tecnica di parte.

La decisione

Il Tribunale ha accolto solo parzialmente la domanda cautelare, non disponendo l’immediato incremento del trattamento ABA richiesto. Ha ritenuto necessario acquisire una valutazione tecnica indipendente sulle condizioni del minore e sull’idoneità del progetto impugnato. Ha quindi fissato l’udienza pubblica per il merito, compensando le spese della fase cautelare, e ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio. Il CTU dovrà accertare l’esistenza e la gravità della patologia, valutare l’idoneità e l’efficacia del progetto personalizzato, determinare, se necessario, il trattamento ABA, le ore di trattamento, supervisione e parent training e la relativa durata, nei limiti temporali previsti dal PDTA regionale come modificato. Il CTU dovrà inoltre verificare la possibilità che eventuali ulteriori ore siano svolte in altri contesti, incluso quello scolastico, e indicare le fonti scientifiche del proprio convincimento. È stato anche previsto che il CTU tenti preliminarmente di favorire un accordo tra le parti sui contenuti del progetto di vita personalizzato; in caso di accordo, l’A.S.L. dovrà adottare un provvedimento espresso e motivato di recepimento, sottoscritto per accettazione dai genitori. In mancanza di accordo, la consulenza dovrà proseguire secondo i termini stabiliti. La pronuncia ha dunque natura istruttoria e non definisce nel merito il diritto del minore né la legittimità definitiva degli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto la domanda è stata accolta solo ai fini della prosecuzione del giudizio e della fissazione del merito, senza immediata concessione dell’incremento terapeutico richiesto.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della disposizione della consulenza tecnica d’ufficio nell’ambito del giudizio amministrativo.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per l’applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile in materia istruttoria.

  • art. 193, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la disciplina del giuramento del consulente tecnico d’ufficio mediante deposito di dichiarazione sottoscritta con firma digitale.

  • PDTA approvato con DGRC n. 131/2021

    Utilizzato come parametro programmatorio per delimitare, quanto alla durata, il trattamento ABA eventualmente individuato dal CTU.

  • DGRC n. 42/2024

    Richiamata quale atto modificativo del PDTA regionale, rilevante per i limiti temporali del trattamento eventualmente proposto.

  • sentenza Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1273 del 18 febbraio 2026

    Richiamata a sostegno del mantenimento, da parte del CTU, della durata del trattamento entro i massimi previsti dal PDTA regionale.

  • art. 192, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la facoltà del CTU di non accettare l’incarico o per l’obbligo di astensione.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori e degli altri interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme alla disciplina nazionale per giustificare l’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione dell’ordinanza.

Massime di principio

  • Quando la domanda cautelare mira a ottenere un incremento dell’intensità di un trattamento sanitario individualizzato, il giudice amministrativo può ritenere necessario un approfondimento diagnostico e tecnico indipendente prima di incidere sul progetto predisposto dall’amministrazione sanitaria.
  • La discrezionalità tecnica dell’azienda sanitaria nella definizione del progetto terapeutico individualizzato non può essere superata sulla base della sola consulenza tecnica di parte, ma richiede una verifica tecnica giudiziale fondata sulle concrete condizioni del paziente e sulla letteratura scientifica pertinente.
  • In presenza di una controversia sul contenuto di un progetto di vita personalizzato, il giudice può disporre una CTU per accertare la patologia, la sua gravità, l’idoneità del progetto e l’eventuale necessità di ulteriori prestazioni, specificandone intensità, modalità e durata.
  • Nell’ambito della CTU il giudice può demandare all’ausiliario anche un tentativo di accordo tra le parti sui contenuti del progetto terapeutico, prevedendo, in caso di esito positivo, la formalizzazione dell’intesa mediante verbale e l’adozione da parte dell’amministrazione di un provvedimento espresso e motivato di recepimento.
  • La durata del trattamento sanitario eventualmente individuata dal CTU deve rispettare i limiti massimi previsti dagli atti regionali di programmazione sanitaria applicabili, salvo diversa statuizione fondata su elementi tecnici accertati nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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