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Ordinanza

Ordinanza n. 3220/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di ammissione con riserva e in sovrannumero ai corsi di laurea, nell’ambito della procedura del semestre filtro per l’anno accademico 2025-2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo vizi della procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, prospettando censure idonee, a loro avviso, a determinare l’integrale annullamento della procedura. Hanno inoltre contestato il mancato collocamento in posizione utile della graduatoria e sostenuto che le modifiche introdotte dal d.m. n. 1115/2025, se conosciute prima dello svolgimento delle prove, avrebbero consentito di concentrare la preparazione su una o due materie, aumentando le possibilità di conseguire risultati utili. In sede cautelare hanno chiesto l’ammissione con riserva e in sovrannumero ai corsi di laurea.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto logicamente incompatibili le censure dirette a ottenere l’integrale caducazione della procedura con la richiesta di ammissione con riserva a quella stessa procedura: tale misura non sarebbe funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito mediante la riedizione integrale della selezione. Ha inoltre condiviso la motivazione del TAR secondo cui il d.m. n. 1115/2025, pur ampliando la platea degli aspiranti inseribili in graduatoria, richiede comunque almeno una valutazione positiva negli esami di profitto; gli appellanti, non avendo conseguito alcuna sufficienza, restano estranei all’ambito della deroga. Il bilanciamento tra copertura dei posti e garanzia di un livello minimo di preparazione rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e non è apparso manifestamente irragionevole o sproporzionato. È stata esclusa la rilevanza della mancata conoscenza preventiva delle modifiche, poiché tutti i candidati hanno sostenuto le prove sulla base della medesima cornice informativa e il vantaggio prospettato dagli appellanti era ipotetico e controfattuale. La possibilità di pianificare diversamente lo studio è stata qualificata come interesse di mero fatto non tutelabile, anche perché le lacune formative devono comunque essere recuperate. Il Collegio ha infine ritenuto che l’ammissione cautelare avrebbe arrecato un danno grave e irreparabile alle amministrazioni e agli atenei, incidendo sulla capacità di assicurare una formazione adeguata e sul percorso accademico del semestre filtro. È stata confermata anche la condanna alle spese disposta dal TAR per la fase cautelare di primo grado, mentre le spese dell’appello cautelare sono state compensate in ragione della novità della procedura.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • d.m. n. 1115/2025

    La disciplina amplia la platea dei candidati inseribili in graduatoria, ma mantiene quale requisito minimo indefettibile il conseguimento di almeno una valutazione positiva negli esami di profitto.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la richiesta di ammissione con riserva a una procedura selettiva è logicamente incompatibile con censure dirette a ottenere l’integrale annullamento e la riedizione della procedura, quando l’ammissione provvisoria non sia funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito con tali censure.
  • Una disciplina che consenta l’inserimento in graduatoria di candidati privi della sufficienza in tutti gli insegnamenti può comunque subordinare l’accesso a un requisito minimo indefettibile, quale il conseguimento di almeno una valutazione positiva; chi non possieda tale requisito non rientra nell’ambito applicativo della deroga.
  • La scelta amministrativa di bilanciare l’obiettivo della copertura dei posti disponibili con la garanzia di un livello minimo di preparazione accademica rientra nella discrezionalità tecnica e può essere sindacata in sede cautelare solo se manifestamente irragionevole o sproporzionata.
  • La prospettazione secondo cui la conoscenza preventiva delle regole di una prova avrebbe consentito una diversa strategia di studio costituisce un interesse di mero fatto, non tutelabile in giudizio, se fondata su un vantaggio ipotetico e controfattuale non dimostrato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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