Parere n. 1686/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto dalla signora -OMISSIS- -OMISSIS- contro l’Università degli Studi di Torino per l’annullamento: i) della nota del 5 gennaio 2026, recante “Riscontro all’istanza di trasferimento per gravi motivi di salute della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-”; ii) del Regolamento delle carriere studentesche emanato con D.R. n. 3948 del 30 settembre 2019 e modificato dal D.R.U. n. 5592 del 9 novembre 2022; iii) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali compresi, per quanto d’interesse, il Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Torino emanato con il Decreto Rettorale n. 6752/2024 e s.m.i., il Manifesto degli Studi dell’Università di Torino a.a. 2025/2026, il Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025 e relativi allegati; nonché domanda di accertamento del diritto al trasferimento presso l’Ateneo resistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego del trasferimento per gravi motivi di salute e degli atti regolamentari connessi, con domanda di accertamento del diritto al trasferimento presso l'Università degli Studi di Torino.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La ricorrente, studentessa iscritta al III anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Firenze, ha chiesto il trasferimento all'Università degli Studi di Torino per gravi motivi di salute ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 1269/1938. L'istanza è stata respinta con nota del 5 gennaio 2026, adottata dal Funzionario Responsabile dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti – Polo Medicina. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'incompetenza dell'organo emanante, sostenendo che il potere di decidere sulle domande di trasferimento per gravi motivi spetti esclusivamente al Rettore. Ha inoltre denunciato la violazione dell'art. 9 del R.D. n. 1269/1938, degli artt. 3, 32 e 34 Cost., dei regolamenti dell'Ateneo, dell'art. 3 e dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, nonché difetto di motivazione, travisamento, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, mancata ponderazione degli interessi, disparità di trattamento e irrazionalità dell'azione amministrativa. È stata proposta anche domanda di accertamento del diritto al trasferimento con iscrizione al III anno e riconoscimento dei crediti formativi maturati presso precedenti Atenei.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto nei limiti indicati in motivazione. Ha accolto il primo motivo, rilevando che l'art. 9 del R.D. n. 1269/1938 attribuisce espressamente al Rettore dell'Università o al Direttore dell'Istituto superiore il potere di pronunciarsi sulle domande di trasferimento giustificate da gravi motivi e, per l'Ateneo di destinazione, il potere di determinare l'ulteriore svolgimento della carriera. Tale potere, in quanto riferito a situazioni peculiari, speciali ed eccezionali, è di carattere straordinario e deve essere interpretato restrittivamente, senza possibilità di estensione analogica o di esercizio da parte di un organo diverso dall'organo apicale. Poiché il diniego è stato adottato da un funzionario e non dal Rettore, senza indicazione di una norma o di un provvedimento idoneo a derogare alla competenza prevista dalla legge, sussiste il difetto di competenza dell'organo emanante. Il motivo è stato ritenuto assorbente; le ulteriori censure non sono state esaminate. L'accoglimento non comporta l'accertamento definitivo del diritto al trasferimento, restando fermo il potere dell'Università di Torino di valutare la fondatezza della domanda mediante l'organo competente. L'istanza cautelare non è stata esaminata separatamente in ragione della definizione del ricorso. È stato disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute della ricorrente in caso di diffusione del parere.
Osservazioni
Primo motivo - Difetto di competenza
È fondato il motivo con cui è stata contestata la competenza del Funzionario Responsabile dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti – Polo Medicina. L'art. 9 del R.D. n. 1269/1938 individua nel Rettore dell'Università o nel Direttore dell'Istituto superiore l'organo competente a decidere sulle domande di trasferimento fondate su gravi motivi.
Art. 9 R.D. n. 1269/1938 - Interpretazione restrittiva
Il potere previsto dalla disposizione, riferito a situazioni peculiari, speciali ed eccezionali, ha carattere straordinario ed è soggetto a stretta interpretazione. Non è quindi consentito attribuirlo, in via estensiva o analogica, a un organo universitario diverso da quello apicale previsto dalla norma.
Ulteriori motivi di ricorso
Le censure relative alla violazione degli artt. 3, 32 e 34 Cost., dei regolamenti universitari, dell'art. 3 e dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, nonché ai vizi di motivazione, istruttoria, travisamento, disparità di trattamento e irrazionalità, non sono state esaminate perché assorbite dall'accoglimento del motivo relativo all'incompetenza.
Domanda di accertamento del diritto al trasferimento
L'accoglimento è limitato all'illegittimità del diniego per incompetenza dell'organo emanante. Resta fermo il potere dell'Università degli Studi di Torino di valutare nel merito la domanda di trasferimento.
Norme richiamate
art. 9 R.D. n. 1269/1938
Lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad altra Università o Istituto superiore, presentandone domanda al proprio rettore o direttore non oltre il 31 dicembre. Il rettore o direttore può in linea eccezionale accordare il congedo chiesto dopo il 31 dicembre, solo quando ritenga la domanda giustificata da gravi motivi.
La disposizione attribuisce agli organi apicali dell'Università o dell'Istituto superiore la competenza a decidere sulle domande di trasferimento fondate su gravi motivi. Il carattere straordinario del potere impone un'interpretazione restrittiva e impedisce l'esercizio da parte di organi diversi in assenza di una specifica base normativa o provvedimentale.
art. 276, comma 2, c.p.c.
Consente di definire la controversia sulla base della questione assorbente senza esaminare le ulteriori doglianze.
art. 76, comma 4, c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile richiamate dal Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto legislativo, il presupposto per l'oscuramento dei dati personali e sanitari della ricorrente.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva per la protezione dei dati relativi alla salute e giustifica l'oscuramento di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute della ricorrente.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Concorre a fondare la tutela rafforzata dei dati relativi alla salute e la conseguente misura di oscuramento.
Massime di principio
- Quando una norma attribuisce a un organo apicale il potere straordinario di decidere su istanze fondate su gravi motivi, tale competenza è di stretta interpretazione e non può essere esercitata da organi diversi in assenza di una specifica base normativa o di un provvedimento legittimamente attributivo.
- L'adozione di un provvedimento da parte di un organo diverso da quello espressamente individuato dalla legge determina il difetto di competenza dell'organo emanante, anche quando l'atto riguardi una materia ordinariamente gestita da articolazioni amministrative interne.
- L'accoglimento di un ricorso per incompetenza dell'organo emanante non comporta necessariamente il riconoscimento della pretesa sostanziale del ricorrente, ma impone la riedizione del potere da parte dell'organo competente, il quale conserva il potere di valutare il merito dell'istanza.
- Nel ricorso straordinario, l'accoglimento di una censura avente carattere assorbente consente di non esaminare le ulteriori doglianze, quando la controversia sia definita sulla base della sola questione decisiva.
Trasferimento universitario per gravi motivi di salute
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una studentessa iscritta al III anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia contro l'Università degli Studi di Torino. La ricorrente aveva chiesto il trasferimento presso tale Ateneo per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 1269/1938, e ha impugnato il diniego adottato il 5 gennaio 2026, chiedendo anche l'accertamento del diritto al trasferimento e il riconoscimento dei crediti formativi maturati presso precedenti Università.
Procedimento e motivi dedotti
L'istanza di trasferimento era stata presentata il 24 dicembre 2025. L'Università degli Studi di Torino l'ha respinta sostenendo che, per i corsi di laurea a numero programmato nazionale, l'iscrizione ad anni successivi al primo è possibile esclusivamente nei limiti dei posti disponibili e secondo le procedure selettive previste dai bandi pubblici.
La ricorrente ha dedotto:
- l'incompetenza del Funzionario Responsabile dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti – Polo Medicina, assumendo che il potere spettasse esclusivamente al Rettore;
- la violazione dell'art. 9 del R.D. n. 1269/1938, degli artt. 3, 32 e 34 Cost. e delle disposizioni regolamentari dell'Ateneo;
- il difetto di motivazione, il travisamento dei fatti, l'erroneità dei presupposti, il difetto di istruttoria, la mancata ponderazione degli interessi, la disparità di trattamento e l'irrazionalità dell'azione amministrativa;
- la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto.
Interpretazione dell'art. 9 del R.D. n. 1269/1938
La Sezione ha attribuito rilievo decisivo al tenore letterale dell'art. 9 del R.D. n. 1269/1938. La norma individua nel Rettore dell'Università o nel Direttore dell'Istituto superiore l'organo competente a pronunciarsi sulle domande di trasferimento fondate su gravi motivi. Per l'Ateneo di destinazione, la stessa disposizione attribuisce al Rettore o al Direttore il compito di determinare l'ulteriore svolgimento della carriera scolastica, sentito il parere del Consiglio della Facoltà competente.
Secondo il Consiglio di Stato, si tratta di un potere esercitabile in situazioni peculiari, speciali ed eccezionali. Il suo carattere straordinario impone un'interpretazione restrittiva della norma, escludendo che la competenza possa essere attribuita per via estensiva o analogica a un diverso organo dell'Università.
Accertamento dell'incompetenza
Nel caso concreto, il diniego non era stato adottato dal Rettore dell'Università degli Studi di Torino, ma dal Funzionario Responsabile dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti – Polo Medicina. Tale organo non coincide con l'organo di vertice individuato dall'art. 9 del R.D. n. 1269/1938.
La Sezione ha inoltre rilevato che nel provvedimento non era indicata alcuna norma o alcun atto idoneo a giustificare la deroga alla competenza legale del Rettore o a fondare una delega del relativo potere. Ne consegue il difetto di competenza dell'organo emanante e l'illegittimità del diniego impugnato.
Assorbimento delle ulteriori censure
L'accoglimento del primo motivo, ritenuto assorbente, ha esonerato la Sezione dall'esame delle ulteriori doglianze. Il parere richiama l'art. 276, comma 2, c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù dell'art. 76, comma 4, c.p.a., secondo il principio per cui, una volta definita la controversia sulla base di una questione decisiva, non è necessario esaminare le ulteriori censure.
Limiti dell'accoglimento e riedizione del potere
L'accoglimento non equivale al riconoscimento del diritto della ricorrente a essere trasferita presso l'Università degli Studi di Torino. Il Consiglio di Stato ha precisato che resta fermo il potere dell'Ateneo di valutare la fondatezza della domanda di trasferimento attraverso l'organo competente e secondo la disciplina applicabile.
Tutela dei dati personali
In considerazione della presenza di dati idonei a rivelare lo stato di salute della ricorrente, la Sezione ha disposto che, in qualsiasi ipotesi di diffusione del parere, siano oscurate le generalità e ogni informazione sanitaria riferibile alla stessa. La misura è stata ricondotta all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003, all'art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e all'art. 2-septies del d.lgs. n. 196/2003.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso nei sensi indicati in motivazione, limitatamente alla rilevata incompetenza dell'organo che ha adottato il diniego. L'Università degli Studi di Torino dovrà riesaminare la domanda attraverso l'organo competente, senza che il parere abbia già definito in senso favorevole la spettanza del trasferimento.
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