Cassazione Penale, Sentenza n. 33001/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto, disposto dalla Corte di appello di Napoli ai sensi dell'art. 671 c.p.p., della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra due condanne per omicidio (Passarielli, 27/01/1998, e Cortese, 15/09/2006). La difesa ha sostenuto che esisteva un unico disegno criminoso unitario: Grillo, imprenditore operante nel settore delle pulizie, avrebbe stipulato un patto con il clan Belforte che prevedeva una protezione ampia e durevole (sia rispetto alla concorrenza negli appalti sia contro richieste estorsive di clan rivali), sicché entrambi gli omicidi sarebbero frutto del medesimo progetto criminoso. A sostegno sono state prodotte dichiarazioni di collaboratori di giustizia (tra cui Salvatore Belforte e Bruno Buttone) che attestavano la protezione generalizzata accordata a Grillo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato l'ordinanza impugnata per mancato confronto con la specifica deduzione difensiva (ossia la tesi che il patto prevedeva una protezione totale e preventiva di Grillo) e per carenza argomentativa sulla questione decisiva. Pur ribadendo i limiti del sindacato di legittimita rispetto alla valutazione di fatto, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito dovesse dare una motivata risposta a quella precisa allegazione probatoria; ha quindi annullato l'ordinanza e rimesso la causa al giudice di appello per un nuovo esame.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale invocata per l'istanza al giudice dell'esecuzione; la Corte di appello aveva rigettato l'istanza ai sensi di tale disposizione ma la Cassazione ne ha annullato il provvedimento per difetto di motivazione rispetto alla questione centrale.
art. 81, comma 2, cod. pen.
Criterio della continuazione: la decisione richiede l'accertamento dell'identita del disegno criminoso. La Corte sottolinea che non è decisiva la contiguità temporale delle condotte, bensì la verifica della unitarieta intenzionale del progetto criminale.
art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata in punto di motivazione e travisamento dei dati probatori: la censura difensiva l'ha evocata come vizio di motivazione/travisamento che la Corte di merito non ha adeguatamente affrontato.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Regole di deducibilità delle censure in cassazione: con riferimento alla manifesta illogicita della motivazione (lett. e) e alla inosservanza/erronea applicazione di norme (lett. b), la Corte ha valutato la correttezza dell'iter argomentativo del giudice di merito e ha annullato per mancato confronto con deduzioni specifiche.
Massime di principio
- Per accertare la continuazione (art. 81, comma 2 c.p.) non ha rilievo esclusivo la distanza cronologica tra i reati: ciò che conta è l'identita del disegno criminoso e la prova che i fatti concreti si inseriscano in un progetto unitario.
- Se la difesa produce elementi probatori specifici (es. dichiarazioni di collaboratori che attestano un patto di protezione ampio e duraturo), il giudice di merito deve confrontarsi esplicitamente con tale linea probatoria e motivare in modo adeguato la propria valutazione.
- La mera valorizzazione della distanza temporale tra i reati non è di per sé sufficiente a escludere la continuazione; occorre spiegare perché, nonostante concordanze fattuali o relazionali, non si realizzerebbe identita progettuale.
- In sede di legittimita la Corte non può riformare la valutazione dei fatti ma può censurare la decisione per carenza o illogicita della motivazione quando il giudice di merito ometta di rispondere a deduzioni probatorie rilevanti.
- Per una efficace istanza di riconoscimento della continuazione è utile focalizzarsi su elementi che dimostrino la sistematicita e la stabilita dell'accordo (es. rapporti economici persistenti, ripetute condotte di intervento del clan, flussi di utili, comunicazioni/ruoli chiaramente collegati) più che sul solo movente apparente di ciascun fatto.
- In presenza di sentenze definitive su reati commessi in tempi diversi, chi chiede il riconoscimento della continuazione deve documentare la comunione di intenti e la prevedibilita o volontarietà del ricorso ripetuto alla medesima struttura criminale per la protezione degli interessi.
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