Tribunale, Sentenza T-23/25
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 19 novembre 2025. — HH contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale EPSO/AD/400/22 – Decisione di non inserire il nome del ricorrente nell’elenco di riserva – Parità di trattamento – Principio di buon andamento dell’amministrazione – Dovere di sollecitudine – Stabilità della composizione della commissione giudicatrice – Obbligo di motivazione. — Causa T-23/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge integralmente il ricorso di un candidato escluso dall’elenco di riserva di un concorso EPSO per amministratori AD 7 nei settori difesa e spazio. Esclude sia i vizi relativi alle prove a distanza e alla presunta disorganizzazione, sia quelli concernenti l’ammissibilità di altri candidati, sia le censure sulla composizione della commissione giudicatrice. Ritiene infine sufficiente la motivazione della decisione dopo riesame, poiché il candidato aveva ricevuto punteggi, commenti generali e passaporto delle competenze.
Funzione pubblica UE: legittimità dell’esclusione di un candidato dall’elenco di riserva di un concorso EPSO e sufficienza della motivazione della decisione dopo riesame.
La questione giuridica
Se la decisione di non inserire il ricorrente nell’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/400/22 fosse viziata: (i) da irregolarità nello svolgimento delle prove a distanza e da violazione del principio di parità di trattamento, del buon andamento e del dovere di sollecitudine; (ii) da errori nella valutazione dell’ammissibilità di altri candidati e da vizi nella composizione/organizzazione della commissione giudicatrice; (iii) da insufficiente motivazione della decisione adottata dopo riesame.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che, in un concorso EPSO, la decisione impugnabile dopo riesame è quella adottata dalla commissione giudicatrice a seguito del riesame; le irregolarità nello svolgimento delle prove incidono sulla legittimità solo se sostanziali o se idonee a falsare il risultato, e devono essere tempestivamente segnalate secondo il bando. Inoltre, il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella della commissione, che gode di ampio potere discrezionale, salvo errore manifesto; i profili LinkedIn, da soli, non bastano a dimostrare l’errore nella valutazione dell’ammissibilità dei candidati. Il motivo sulla composizione/organizzazione della commissione è irricevibile per difetto di concordanza con il reclamo. Infine, la motivazione è sufficiente se, nel rispetto del segreto dei lavori della commissione, il candidato riceve i punteggi, i commenti generali e il passaporto delle competenze, senza che occorra dettagliare le risposte ritenute insufficienti o il metodo interno di ponderazione.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 3, primo comma, dell’allegato III allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 6 dell’allegato III allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 106, paragrafo 3
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1
Funzione pubblica – esclusione dall’elenco di riserva in un concorso EPSO
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un candidato al concorso generale EPSO/AD/400/22, volto all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice, adottata dopo riesame, di non inserirne il nome nell’elenco di riserva per il grado AD 7 nei settori dell’industria della difesa e dello spazio.
Fatti e procedimento
L’EPSO aveva pubblicato il bando del concorso il 16 giugno 2022. Il ricorrente aveva superato le fasi iniziali e partecipato alle prove dell’assessment center, svolte a distanza. Con decisione del 20 novembre 2023 gli era stato comunicato che non aveva raggiunto la soglia necessaria; dopo domanda di riesame, la commissione giudicatrice ha adottato la decisione del 29 febbraio 2024. Il ricorrente ha poi presentato reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, respinto dall’APN il 7 ottobre 2024.
Oggetto del ricorso e qualificazione degli atti impugnati
Il Tribunale precisa che, quando una decisione di ammissione o di esclusione è riesaminata sulla base di una disposizione del bando, l’atto lesivo è la decisione adottata dopo il riesame, che sostituisce la decisione iniziale. Di conseguenza, i capi di domanda diretti formalmente contro la decisione del 20 novembre 2023 e contro quella del 29 febbraio 2024 sono trattati come rivolti contro quest’ultima. La decisione di rigetto del reclamo è invece considerata meramente confermativa, priva di contenuto autonomo.
Primo motivo: presunte irregolarità delle prove, parità di trattamento e dovere di sollecitudine
Il ricorrente lamentava incidenti tecnici e organizzativi durante la prova scritta e le prove orali a distanza, sostenendo che avessero inciso sul suo punteggio e violato il bando, la parità di trattamento, l’articolo 27 dello Statuto, il buon andamento e il dovere di sollecitudine.
Il Tribunale ricorda che il punto 4.1 dell’allegato II al bando impone una procedura in due fasi per segnalare i problemi: segnalazione immediata al personale di vigilanza e richiesta di registrazione scritta, seguita da comunicazione all’EPSO entro tre giorni. Questa procedura è obbligatoria e cumulativa. Nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato di aver rispettato la prima fase per la prova scritta e ha segnalato il problema relativo alle prove orali solo in sede di riesame, molto oltre il termine previsto. Manca inoltre la prova che gli incidenti fossero sostanziali o idonei a falsare i risultati; le sue allegazioni restano teoriche e non corredate da elementi concreti. Anche il richiamo a una generale disorganizzazione delle prove è ritenuto privo di sostegno probatorio, perché fondato su comunicati relativi ad altri concorsi e non al procedimento in causa.
Secondo motivo: ammissibilità di altri candidati e uso dei profili LinkedIn
Il ricorrente sosteneva che sei candidati inseriti nell’elenco di riserva non possedessero l’esperienza professionale richiesta e traeva tale conclusione dai loro profili LinkedIn. Il Tribunale richiama l’ampio potere discrezionale della commissione giudicatrice nella valutazione dell’esperienza professionale e il limite del sindacato giurisdizionale all’errore manifesto.
Osserva che il bando richiedeva, ai fini della verifica dei documenti giustificativi, i documenti forniti dai candidati stessi a sostegno della loro dichiarazione di esperienza; il ricorrente non ha dimostrato che i candidati non avessero prodotto tali documenti. I profili LinkedIn sono considerati fonti necessariamente generiche, potenzialmente non aggiornate o incomplete, e non idonee a smentire la plausibilità delle valutazioni della commissione. Le censure su ciascun candidato vengono giudicate soggettive, vaghe o ipotetiche. Non emerge, quindi, alcun errore manifesto di valutazione.
Terza parte del primo motivo: presunto trasferimento irregolare di un candidato da AD 9 ad AD 7
Il ricorrente sosteneva che un altro candidato fosse stato trasferito tardivamente dal gruppo AD 9 al gruppo AD 7. Il Tribunale rileva invece che il bando consentiva espressamente, in sede di controlli di ammissibilità, la riassegnazione al grado AD 7 qualora il candidato non soddisfacesse i requisiti per AD 9. Dai documenti prodotti risulta che il trasferimento era stato effettuato nella fase dei controlli di ammissibilità, non in uno stadio avanzato della procedura. La censura è quindi infondata in fatto.
Secondo motivo: irricevibilità per difetto di concordanza tra reclamo e ricorso
Il ricorrente invocava poi la violazione di misure organizzative desunte dalla sentenza De Mendoza Asensi/Commissione e dell’articolo 3, primo comma, dell’allegato III allo Statuto, sostenendo che la commissione giudicatrice non fosse stabilmente composta e che il numero dei vicepresidenti fosse eccessivo. Il Tribunale dichiara il motivo irricevibile per violazione della regola della concordanza tra reclamo e ricorso.
Nel reclamo, infatti, il ricorrente aveva contestato solo la mancata trasmissione dei nomi di alcuni candidati, la loro ammissibilità, il presunto trasferimento da AD 9 ad AD 7, i problemi tecnici e la propria valutazione; non aveva invece sollevato censure, neppure strettamente connesse, sulla composizione o sull’organizzazione interna della commissione giudicatrice. Il Tribunale respinge anche gli argomenti difensivi sulla pretesa interpretazione elastica della concordanza e sulla tutela giurisdizionale effettiva, ribadendo che la regola serve a permettere una fase precontenziosa effettiva e non può essere aggirata con formule generali.
Terzo motivo: presunta violazione dell’obbligo di motivazione
Il ricorrente contestava infine una motivazione insufficiente della decisione del 29 febbraio 2024, sostenendo che la Commissione dovesse spiegare l’aumento di un punto nel punteggio dopo il riesame e il metodo seguito.
Il Tribunale ricorda che, per le commissioni giudicatrici, l’obbligo di motivazione deve conciliarsi con il segreto dei lavori sancito dall’allegato III allo Statuto, che tutela indipendenza e obiettività della commissione. In tale contesto, la comunicazione dei punteggi è normalmente sufficiente. Nel caso concreto, oltre al punteggio complessivo, il ricorrente ha ricevuto un passaporto delle competenze con i punteggi per ciascuna competenza generale, commenti sintetici, gli aspetti valutati, nonché i punteggi delle prove specifiche e i relativi commenti generali. Il fatto che un punto aggiuntivo sia stato attribuito dopo riesame risulta dalla motivazione complessiva. Il Tribunale esclude pertanto la violazione dell’articolo 41 della Carta e rigetta anche la censura relativa alla pretesa lesione della parità delle armi.
Dispositivo
Il ricorso è respinto integralmente. Il ricorrente è condannato alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Principi ricavabili
La sentenza conferma che, nei concorsi UE:
- la censura sulle irregolarità delle prove richiede il rispetto puntuale delle modalità di segnalazione previste dal bando;
- il candidato deve provare che l’irregolarità sia sostanziale o potenzialmente idonea a falsare il risultato;
- il sindacato del giudice sulle valutazioni della commissione resta limitato all’errore manifesto;
- i dati tratti da LinkedIn, in sé, non bastano a dimostrare l’illegittimità dell’ammissione di altri candidati;
- la motivazione può essere sufficiente anche senza dettagliare il metodo interno della commissione, se il candidato riceve punteggi e valutazioni generali compatibili con il segreto dei lavori.
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