Sentenza n. 1344/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento a) della valutazione di non idoneità all’accesso al VIII ciclo del Corso di Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, per la scuola secondaria di II grado, a.a. 2022/2023, conseguita dalla ricorrente e resa dalla Commissione giudicatrice dell’Università -OMISSIS-, all’esito dello svolgimento della prova scritta con elaborato n. -OMISSIS-; b) dei verbali della commissione giudicatrice, di correzione dei compiti; c) degli atti con i quali l’Università -OMISSIS- stabiliva le griglie di valutazione della suddetta prova scritta; d) della graduatoria degli ammessi alla prova orale e dei non ammessi per punteggio inferiore a 21/30 nella prova scritta, eseguita in data 7.7.2023 e pubblicata sul sito dell’-OMISSIS- -OMISSIS-, con avviso del 26.08.2023; e) della graduatoria finale di merito per l’accesso al VIII ciclo del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l’a.a. 2022/2023, pubblicato dall’Università -OMISSIS-, con avviso del 20.09.2023; f) del Bando di selezione emanato con Decreto Rettorale n. 382 del 5.06.2023 e pubblicato sul sito istituzionale dell’-OMISSIS- -OMISSIS-, per l’ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l’a.a. 2022/2023; g) del D.M. del 30.9.2011, con cui si decreta l’accesso al Corso di Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; h) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; e per l’accertamento del diritto della ricorrente - per come meglio si illustrerà – all’attribuzione del maggior punteggio, correttamente spettantele, pari a punti -OMISSIS-in luogo del deteriore punteggio, pari a punti -OMISSIS- attribuitole per il solo completamento della prova scritta; e per il riconoscimento del superamento, da parte della ricorrente, della soglia di sbarramento individuata, in punti n. 21, dall’art. 6, comma 6, del bando di concorso, a fini del conseguimento dell’idoneità, e del, conseguente, diritto della medesima ad essere ammessa alla selezione per l’accesso al VIII ciclo del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l’a.a. 2022/2023, e quindi a sostenere la prova orale in una sessione suppletiva riservata ai candidati impossibilitati a partecipare nella sessione ordinaria; e per la consequenziale declaratoria di illegittimità del modus operandi delle PP.AA. resistenti perpetrato in relazione all’ambigua e manifestamente errata, illogica ed arbitraria valutazione dell’elaborato; in subordine, per l’accertamento del diritto della ricorrente alla rivalutazione della prova scritta; nonché, per la condanna, in forma specifica, delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il maggior punteggio correttamente spettantele; in subordine, a garantire alla medesima ricorrente la rivalutazione della prova scritta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., senza esaminare le censure relative alla valutazione della prova, alla soglia di ammissione, alle griglie e agli altri atti impugnati. La rinuncia era stata depositata dalla ricorrente e notificata alle controparti. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti, in considerazione dell’esito in rito della controversia.
Atto impugnato: valutazione di non idoneità alla prova scritta e conseguente mancata ammissione alla prova orale del corso di specializzazione per il sostegno didattico
Esito
Favorevole al resistente (università e ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la valutazione della propria prova scritta nell’ambito della selezione per l’accesso all’VIII ciclo del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità. Impugnava la valutazione di non idoneità, i verbali della commissione, le griglie di valutazione, le graduatorie, il bando e gli ulteriori atti presupposti. Deduceva violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, sostenendo che l’elaborato fosse stato valutato in modo ambiguo, manifestamente erroneo, illogico e arbitrario. Chiedeva l’attribuzione del maggior punteggio ritenuto spettante, il riconoscimento del superamento della soglia di 21/30 prevista dal bando, l’ammissione alla prova orale in sessione suppletiva oppure, in subordine, la rivalutazione della prova scritta e la condanna in forma specifica delle amministrazioni. L’Università eccepiva l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso; i Ministeri si costituivano con atto di stile. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza del 31 ottobre 2023. Successivamente, la ricorrente depositava una dichiarazione di rinuncia al ricorso, notificata alle controparti.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso, ritualmente depositata e notificata alle controparti, determina l’estinzione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa, insieme alla disciplina europea in materia di dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali particolari mediante oscuramento dei dati identificativi contenuti nella pronuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando sia depositata e notificata alle controparti secondo le forme previste, comporta l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito i motivi dedotti.
- In presenza di un esito del giudizio determinato dalla rinuncia al ricorso, il giudice può compensare integralmente le spese di lite in ragione delle circostanze del caso e dell’esito in rito.
Come è indicizzato
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