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Ordinanza

Ordinanza n. 196/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento dell’intimazione di pagamento n. 11520259003414177000 in data 18 giugno 2025, con la quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) ha sollecitato al ricorrente l’adempimento, entro 5 (cinque) giorni, della cartella di pagamento n. 11520180011629551000 asseritamente notificata in data 21 giugno 2018, riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. “quote latte”) in relazione alla campagna lattiera 2014, per un importo complessivo di € 87.939,97 inclusivo di capitale, interessi ed oneri di riscossione;

Giustizia amministrativa202500457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: intimazione di pagamento relativa a una cartella per prelievo supplementare sulle consegne di latte della campagna lattiera 2014

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento del 18 giugno 2025, con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione gli ha intimato di pagare entro cinque giorni l’importo complessivo di € 87.939,97, riferito a una cartella asseritamente notificata il 21 giugno 2018 e concernente il prelievo supplementare sulle consegne di latte, cosiddette quote latte, per la campagna lattiera 2014. In vista dell’udienza pubblica, il ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione per coltivare il procedimento avviato ai sensi dell’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023, convertito e successivamente modificato, finalizzato alla definizione transattiva della posizione debitoria. Le amministrazioni resistenti non si sono opposte al rinvio; l’ADER ha dichiarato di non conoscere lo stato del procedimento e ha chiesto di acquisire informazioni al riguardo.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito l’impugnazione dell’intimazione di pagamento. Ha ritenuto che la persistente pendenza del procedimento di definizione transattiva integrasse i presupposti dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. per rinviare la trattazione, fissando la successiva udienza pubblica al 23 settembre 2026. Considerato inoltre che risultavano ampiamente decorsi i termini previsti dall’art. 10-ter per la trasmissione della proposta transattiva e per la relativa accettazione, rifiuto o richiesta di audizione, il Collegio ha disposto un’attività istruttoria. Ha ordinato all’ADER di acquisire presso AGEA informazioni sullo stato del procedimento avviato dal ricorrente e di riferire, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, se l’Organismo di composizione si sia pronunciato sull’ammissibilità della domanda o sulla sua riconducibilità alle posizioni debitorie contemplate dall’art. 10-ter, nonché se sia stato stimato un termine di conclusione del procedimento. La decisione sulla domanda di annullamento è stata quindi rinviata.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili, senza una specifica interpretazione nel provvedimento.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili, senza una specifica interpretazione nel provvedimento.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili, senza una specifica interpretazione nel provvedimento.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    La persistente pendenza del procedimento di definizione transattiva è ritenuta idonea a integrare i presupposti per il rinvio della trattazione dell’affare.

  • art. 10-ter d.l. n. 69/2023, convertito e successivamente modificato

    Disciplina il procedimento per la definizione transattiva di posizioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; il TAR ha disposto l’acquisizione di informazioni sul suo stato e sull’ammissibilità della domanda.

Massime di principio

  • La pendenza di un procedimento amministrativo finalizzato alla definizione transattiva della posizione debitoria oggetto del giudizio può giustificare, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., il rinvio della trattazione della causa quando il procedimento sia rilevante per la definizione della controversia.
  • Quando risultino decorsi i termini previsti dalla disciplina del procedimento amministrativo transattivo, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori per acquisire informazioni aggiornate sull’ammissibilità della domanda, sul suo oggetto e sui tempi di conclusione del procedimento.
  • L’ordine istruttorio può essere rivolto alla parte pubblica costituita affinché acquisisca dall’amministrazione o dall’organismo competente la documentazione e le informazioni necessarie alla decisione, fissando un termine per la relazione al giudice.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeDecisione e riti specialiRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

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