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Sentenza

Sentenza del 20/06/2018 n. 16207 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di pagamento sostenendo, con tre motivi, che l'Amministrazione non gli avesse notificato un autonomo avviso di accertamento, un processo verbale di constatazione o altra informativa; che fosse mancato il contraddittorio endoprocedimentale; che la CTR avesse fondato la pretesa tributaria esclusivamente sugli elementi del procedimento penale, in violazione dell'autonomia tra giudizio penale e tributario; e che non fosse stato svolto un autonomo accertamento della sua responsabilità quale soggetto passivo dell'accisa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la motivazione dell'avviso anche mediante rinvio ad altri atti conosciuti dal contribuente, poiché la documentazione dell'indagine era presente nel fascicolo del procedimento penale. Ha escluso l'esistenza di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati, come l'accisa, e ha rilevato che il contribuente non aveva indicato quali difese concrete avrebbe potuto presentare. Quanto agli elementi penali, la Corte ha ribadito che la sentenza penale non vincola automaticamente il giudice tributario, ma può costituire elemento di prova da valutare insieme agli altri dati. Nel caso concreto, la CTR aveva autonomamente valutato i verbali e gli accertamenti della Guardia di Finanza, ritenendo provato che N.G., in concorso con altri, avesse destinato GPL soggetto ad accisa agevolata a usi ordinari, sottraendo l'imposta dovuta. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia non aveva svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 14, comma 1, e 15, comma 3

    Sono state ritenute applicabili per il recupero dell'accisa dovuta in caso di consumo fraudolento o di destinazione del prodotto agevolato a impieghi diversi da quelli che giustificavano l'aliquota ridotta.

  • Legge n. 212 del 2000, artt. 5, 6 e 7

    L'obbligo di motivazione dell'atto tributario può essere assolto anche per relationem, mediante il richiamo ad altri atti o documenti allegati, riprodotti nel contenuto essenziale o già conosciuti dal contribuente, purché egli possa comprendere gli elementi essenziali della pretesa e contestarla efficacemente.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56

    l'avviso di accertamento ... soddisfa l'obbligo di motivazione ... ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali

    La motivazione è sufficiente quando consente al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarne sia l'an sia il quantum.

  • Sentenza delle Sezioni Unite n. 24823 del 2015

    il diritto nazionale ... non pone in capo all'Amministrazione fiscale ... un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale

    Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio prima dell'emissione dell'atto, salvo che una specifica norma lo preveda. Per i tributi armonizzati, l'assenza del contraddittorio può determinare l'invalidità dell'atto se il contribuente dimostra concretamente quali difese avrebbe svolto e che non sarebbero state pretestuose.

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    Le censure relative all'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sono state respinte poiché la CTR aveva esaminato gli elementi probatori e aveva fornito una motivazione adeguata.

  • Art. 116 c.p.c. e art. 2729 c.c.

    La Corte ha ritenuto corretta la valutazione degli elementi indiziari compiuta dalla CTR, che non si era limitata a recepire automaticamente gli atti penali, ma li aveva valutati nell'ambito del giudizio tributario.

Massime di principio

  • Un avviso tributario può essere motivato per relationem: non è sempre necessaria la notifica separata di ogni verbale o atto richiamato, se il contribuente ne ha già avuto conoscenza e può comprendere e contestare la pretesa.
  • Per i tributi non armonizzati, tra cui in linea generale le accise, il contraddittorio endoprocedimentale non è obbligatorio in assenza di una specifica previsione normativa.
  • La semplice deduzione della mancata partecipazione al procedimento non è sufficiente: il contribuente deve indicare concretamente quali argomentazioni o prove avrebbe presentato e dimostrare che avrebbero potuto incidere sull'esito.
  • Il processo tributario è autonomo rispetto a quello penale. Una sentenza penale, anche definitiva, non produce automaticamente effetti vincolanti nel giudizio tributario, ma gli atti e gli elementi raccolti nel procedimento penale possono essere utilizzati come prova o indizi, purché autonomamente valutati dal giudice tributario.
  • Quando l'Amministrazione fonda la pretesa su indagini della Guardia di Finanza, il giudice tributario deve verificare direttamente la consistenza degli elementi acquisiti; non è però necessario un nuovo accertamento completamente distinto se gli elementi già raccolti dimostrano il coinvolgimento del contribuente.
  • La prescrizione del reato penale, da sola, non esclude necessariamente la pretesa tributaria: l'estinzione del reato per prescrizione non equivale a un'assoluzione nel merito e non impedisce all'Amministrazione di recuperare il tributo, se l'obbligazione fiscale risulta provata.

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