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direttiva

Direttiva 2014/86

Direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dell' 8 luglio 2014 , recante modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi

Normativa europea32014L0086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2014/86/UE modifica la direttiva 2011/96/UE per evitare che il regime di esenzione dei dividendi infragruppo produca situazioni di doppia non imposizione. Introduce una regola secondo cui lo Stato membro della società madre, o della sua stabile organizzazione, deve tassare gli utili distribuiti nella misura in cui siano deducibili per la società figlia. Aggiorna inoltre l'elenco delle società ammesse in Polonia e Romania. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2015.

Modifica della direttiva 2011/96/UE sul regime fiscale comune tra società madri e figlie di Stati membri diversi, per contrastare la doppia non imposizione e aggiornare l'elenco delle forme societarie ammesse.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea e incide sul regime fiscale dei dividendi e delle altre distribuzioni di utili tra società figlie e società madri residenti in Stati membri diversi, inclusa la stabile organizzazione della società madre. Rileva inoltre per le società costituite secondo le forme indicate nell'allegato I, parte A, in particolare alcune forme di società di diritto polacco e rumeno. La direttiva non disciplina in modo autonomo l'intero regime, ma modifica la direttiva 2011/96/UE limitatamente agli articoli e allegati richiamati.

Modifica della direttiva 2011/96/UE sul regime fiscale comune tra società madri e figlie di Stati membri diversi

La direttiva 2014/86/UE interviene in modo puntuale sulla direttiva 2011/96/UE, che disciplina l'esenzione dei dividendi e delle altre distribuzioni di utili tra società madri e figlie stabilite in Stati membri diversi. L'intervento risponde all'esigenza, evidenziata nei considerando, di evitare che il regime agevolativo produca situazioni di doppia non imposizione e vantaggi fiscali involontari rispetto ai gruppi nazionali.

Finalità della modifica

La ratio principale è contrastare le asimmetrie fiscali derivanti dal trattamento delle distribuzioni di utili tra ordinamenti diversi. Il legislatore UE rileva che l'esenzione non dovrebbe operare quando ciò determini una deduzione in capo alla società figlia senza corrispondente imposizione in capo alla società madre o alla sua stabile organizzazione.

Nuova regola anti doppia non imposizione

L'articolo 1, punto 1, sostituisce l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/96/UE. La nuova formulazione impone agli Stati membri di:

  • astenersi dal sottoporre a imposizione gli utili distribuiti nella misura in cui non siano deducibili per la società figlia;
  • sottoporre invece tali utili a imposizione nella misura in cui siano deducibili per la società figlia.

La norma mira a riallineare tassazione e deducibilità, lasciando agli Stati membri la scelta delle modalità concrete di attuazione, nel rispetto del risultato obbligatorio imposto dalla direttiva.

Aggiornamento dell'allegato sulle forme societarie

La direttiva aggiorna l'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE per includere ulteriori forme societarie:

  • per la Polonia: "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", "spółka komandytowo-akcyjna";
  • per la Romania: "societăți pe acțiuni", "societăți în comandită pe acțiuni", "societăți cu răspundere limitată", "societăți în nume colectiv", "societăți în comandită simplă".

Si tratta di un adeguamento tecnico necessario per mantenere allineato l'elenco delle società che possono rientrare nel regime della direttiva madre-figlia.

Recepimento e obblighi degli Stati membri

L'articolo 2 impone il recepimento entro il 31 dicembre 2015. Gli Stati membri devono adottare tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione.

Le misure nazionali devono inoltre contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale. Resti ferma la facoltà degli Stati membri di determinare le modalità del riferimento.

Comunicazioni alla Commissione

Oltre al testo delle misure di recepimento, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione anche il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva, consentendo così il monitoraggio dell'avvenuta trasposizione.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Prevenzione della doppia non imposizione su utili distribuiti

L'articolo 1, punto 1, sostituisce l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/96/UE. Gli Stati membri devono astenersi dal sottoporre a imposizione gli utili distribuiti nella misura in cui essi non sono deducibili per la società figlia, e devono invece sottoporli a imposizione nella misura in cui sono deducibili per la società figlia. La modifica mira a evitare incongruenze tra Stati membri e a prevenire vantaggi fiscali involontari derivanti da doppia non imposizione.

Aggiornamento dell'elenco delle società ammissibili in Polonia

L'articolo 1, punto 2, sostituisce nell'allegato I, parte A, la lettera u) con l'elenco delle società di diritto polacco denominate "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" e "spółka komandytowo-akcyjna".

Aggiornamento dell'elenco delle società ammissibili in Romania

L'articolo 1, punto 3, sostituisce nell'allegato I, parte A, la lettera w) con l'elenco delle società di diritto rumeno denominate "societăți pe acțiuni", "societăți în comandită pe acțiuni", "societăți cu răspundere limitată", "societăți în nume colectiv" e "societăți în comandită simplă".

Termine di recepimento e obblighi formali

L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 31 dicembre 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Comunicazione delle disposizioni nazionali fondamentali

L'articolo 2, paragrafo 2, richiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell'articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefiscalità direttasocietàdoppia imposizionediritto societario

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