Direttiva 2014/85
Direttiva 2014/85/UE della Commissione, del 1 °luglio 2014 , recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la disciplina UE sulla patente di guida per tenere conto dei progressi in materia di sicurezza delle gallerie e delle nuove conoscenze scientifiche sulle patologie che incidono sull’idoneità alla guida. Modifica gli allegati II e III della direttiva 2006/126/CE, introducendo nuovi contenuti teorici e pratici sull guida in galleria e regole specifiche sulla sindrome delle apnee ostruttive nel sonno. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2015 e applicarle dalla stessa data.
Modifica della direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida, con aggiornamento degli allegati II e III in materia di prove d'esame, guida in galleria e idoneità medica (in particolare sindrome delle apnee ostruttive nel sonno).
Ambito di applicazione
Si applica ai candidati e ai conducenti soggetti alla disciplina unionale della patente di guida ai sensi della direttiva 2006/126/CE, con incidenza sulle prove teoriche e pratiche, sui requisiti per talune categorie di veicoli e sui criteri medici di rilascio e rinnovo della patente. Gli Stati membri devono recepire le modifiche nel proprio diritto interno e applicarle a decorrere dal 31 dicembre 2015. La direttiva riguarda in particolare i gruppi 1 e 2 per i controlli medici periodici relativi alla sindrome delle apnee ostruttive nel sonno.
Modifica della direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida
La direttiva 2014/85/UE della Commissione interviene in modo puntuale sulla disciplina unionale della patente di guida, modificando gli allegati II e III della direttiva 2006/126/CE. L'obiettivo è adeguare sia i contenuti dell'esame di guida sia i requisiti medici di idoneità, tenendo conto dei progressi nella sicurezza delle gallerie e delle nuove evidenze scientifiche sulla sindrome delle apnee ostruttive nel sonno.
Obiettivi e contesto
Dai considerando emerge che la sicurezza delle gallerie è stata migliorata nell'Unione, anche grazie alla direttiva 2004/54/CE, ma occorre che i conducenti conoscano e applichino correttamente i principi della guida sicura in galleria. La Commissione sottolinea inoltre che le conoscenze scientifiche sulle patologie che incidono sull'idoneità alla guida si sono evolute e che la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno rappresenta un importante fattore di rischio per la sicurezza stradale.
Ambito di applicazione
La direttiva incide sulla disciplina della patente di guida contenuta nella direttiva 2006/126/CE e riguarda, in particolare:
- i contenuti teorici e pratici delle prove di guida;
- le prescrizioni speciali per talune categorie di veicoli;
- i criteri medici per il rilascio e il rinnovo della patente;
- i controlli periodici per i conducenti affetti da determinate patologie. Le nuove regole sulla sindrome delle apnee ostruttive nel sonno si applicano ai richiedenti e ai conducenti, con distinzione tra gruppo 1 e gruppo 2 per la periodicità degli esami medici.
Aggiornamento dei contenuti d'esame e della guida in galleria
L'allegato II viene modificato per rafforzare la formazione dei conducenti su temi di sicurezza stradale. Il nuovo punto 2.1.3 include espressamente la guida sicura nelle gallerie stradali tra gli argomenti teorici, insieme a:
- osservanza della distanza di sicurezza;
- spazio di frenata e tenuta di strada in diverse condizioni atmosferiche e della strada;
- fattori di rischio legati alle diverse condizioni stradali, incluso il passaggio dal giorno alla notte;
- caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento.
Sono inoltre aggiornati i punti relativi alle caratteristiche stradali speciali nei diversi segmenti dell'esame pratico, includendo tra l'altro rotatorie, passaggi a livello, fermate di autobus/tram, attraversamenti pedonali, lunghe salite/discese e gallerie.
Regola facoltativa sulle restrizioni per cambio automatico
Il nuovo punto 5.1.3 dell'allegato II introduce una facoltà per gli Stati membri: essi possono decidere di non indicare sulla patente le restrizioni relative ai veicoli con cambio automatico per le categorie C, CE, D e DE, se il candidato:
- è già titolare di una patente ottenuta su veicolo con cambio manuale in almeno una delle categorie B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E;
- ha eseguito le manovre previste al punto 8.4 durante la prova di capacità e comportamento. Si tratta quindi di un margine di discrezionalità nazionale, non di un obbligo uniforme.
Nuova disciplina medica: malattie neurologiche
L'allegato III sostituisce la sezione 11 dedicata alle malattie neurologiche e integra la disciplina con la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno. Per le affezioni neurologiche gravi, la patente non deve essere rilasciata né rinnovata, salvo che la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato.
Il testo precisa che i disturbi neurologici derivanti da affezioni o da operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con sintomi motori, sensitivi, sensoriali o trofici che incidono su equilibrio e coordinamento, devono essere valutati in funzione delle possibilità funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o rinnovo può essere subordinato a esami periodici quando vi sia rischio di aggravamento.
Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno: definizioni e controlli
La direttiva introduce una disciplina specifica per la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno. Ai fini della norma:
- la forma moderata corrisponde a un indice di apnea-ipopnea tra 15 e 29 all'ora;
- la forma grave corrisponde a un indice pari o superiore a 30;
- entrambe devono essere associate a un'eccessiva sonnolenza.
Quando vi sia il sospetto di apnea ostruttiva moderata o grave, il richiedente o conducente deve essere sottoposto a un consulto medico approfondito prima del rilascio o rinnovo della patente. In attesa della conferma diagnostica, può essere consigliato di non guidare.
Rilascio, rinnovo e sorveglianza periodica
La patente può essere rilasciata ai soggetti con sindrome ostruttiva del sonno moderata o grave che dimostrino:
- un adeguato controllo della condizione;
- il rispetto delle cure appropriate;
- un miglioramento della sonnolenza, se del caso, confermato dal parere di un medico autorizzato.
I soggetti in trattamento sono poi sottoposti a controlli medici periodici con intervalli massimi di:
- tre anni per i conducenti del gruppo 1;
- un anno per i conducenti del gruppo 2. Tali controlli servono a verificare l'aderenza terapeutica, la necessità di proseguire le cure e il mantenimento di una vigilanza adeguata.
Recepimento, applicazione e trasparenza normativa
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2015 le misure necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dalla stessa data. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; la forma del riferimento è rimessa agli Stati membri.
Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II e III della direttiva 2006/126/CE
L'articolo 1 dispone che gli allegati II e III della direttiva 2006/126/CE siano modificati conformemente all'allegato della direttiva 2014/85/UE. La modifica è finalizzata ad adeguare i contenuti dell'esame e i requisiti medici ai progressi tecnici e scientifici.
Aggiornamento dei contenuti teorici e pratici d'esame
Nell'allegato II vengono aggiornati i temi relativi alla circolazione stradale, includendo esplicitamente la guida sicura nelle gallerie stradali, i fattori di rischio legati alle condizioni della strada e i cambiamenti dovuti alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte. Sono inoltre aggiornati i punti relativi alle caratteristiche stradali speciali (rotatorie, passaggi a livello, fermate autobus/tram, attraversamenti pedonali, lunghe salite/discese, gallerie) nei punti 6.3.8, 7.4.8 e 8.3.8.
Regola facoltativa sulle restrizioni per cambio automatico
Il nuovo punto 5.1.3 dell'allegato II consente agli Stati membri di decidere di non indicare sulla patente le restrizioni per i veicoli con cambio automatico per le categorie C, CE, D o DE, se il candidato è già titolare di una patente ottenuta su veicolo con cambio manuale in almeno una delle categorie indicate (B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E) e ha eseguito le manovre previste al punto 8.4 durante la prova di capacità e comportamento.
Nuova disciplina medica su malattie neurologiche e apnea ostruttiva nel sonno
L'allegato III sostituisce la sezione 11 con una disciplina unitaria su "MALATTIE NEUROLOGICHE E SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO". Per le affezioni neurologiche gravi la patente non deve essere rilasciata né rinnovata, salvo parere favorevole di un medico autorizzato; il rilascio o rinnovo può essere subordinato a esami periodici se vi è rischio di aggravamento.
Definizione e gestione della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno
La direttiva definisce apnea ostruttiva notturna moderata come indice di apnea-ipopnea tra 15 e 29 all'ora e grave come indice pari o superiore a 30, in entrambi i casi associata a eccessiva sonnolenza diurna/notturna come indicato nel testo. Il richiedente o conducente sospettato di apnea ostruttiva moderata o grave deve essere sottoposto a consulto medico approfondito prima del rilascio o rinnovo; può essere consigliato di non guidare fino alla conferma della diagnosi.
Rilascio, rinnovo e controlli periodici per i soggetti affetti da apnea ostruttiva nel sonno
La patente può essere rilasciata a chi dimostri un adeguato controllo della condizione, il rispetto delle cure e il miglioramento della sonnolenza, se del caso confermato dal parere di un medico autorizzato. I soggetti in cura sono sottoposti a esami medici periodici con intervalli massimi di tre anni per i conducenti del gruppo 1 e di un anno per i conducenti del gruppo 2.
Termine di recepimento e applicazione
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandole immediatamente alla Commissione e applicandole dalla stessa data. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri decidono le modalità del riferimento. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 30 giu 2014Direttiva 2014/84
- direttiva · 25 giu 2014Direttiva 2014/83
- direttiva · 24 giu 2014Direttiva 2014/82
- direttiva · 8 lug 2014Direttiva 2014/86
- direttiva · 23 giu 2014Direttiva 2014/81
- direttiva · 9 lug 2014Direttiva 2014/88
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →