Direttiva 2014/93
Direttiva 2014/93/UE della Commissione, del 18 luglio 2014 , recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna in modo puntuale l'allegato A della direttiva 96/98/CE sull'equipaggiamento marittimo, recependo nuove o aggiornate convenzioni internazionali, risoluzioni IMO e norme tecniche di prova. Riorganizza l'elenco dell'equipaggiamento, spostando molte voci tra allegato A.1 e A.2, inserendo nuovi prodotti e adeguando gli standard applicabili. Prevede inoltre un regime transitorio per l'immissione sul mercato e l'uso a bordo di equipaggiamenti prodotti prima del 14 agosto 2015. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 14 agosto 2015 e applicarle da tale data.
Modifica tecnica della direttiva 96/98/CE sull'equipaggiamento marittimo, con aggiornamento degli allegati relativi a standard di prova e classificazione dell'equipaggiamento approvabile.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'UE e, sul piano sostanziale, all'equipaggiamento marittimo destinato all'imbarco su navi dell'Unione europea soggetto al regime di omologazione/certificazione previsto dalla direttiva 96/98/CE. Riguarda in particolare equipaggiamenti ricompresi negli allegati A.1 e A.2 della direttiva madre, nei settori mezzi di salvataggio, prevenzione dell'inquinamento marino, protezione antincendio, apparecchiature di navigazione, radiocomunicazione, equipaggiamento COLREG e alcune apparecchiature SOLAS II-1. Sono escluse o spostate nell'allegato A.2 le voci per le quali non esistono norme di prova dettagliate negli strumenti internazionali; numerose voci sono trasferite, soppresse o ridenominate. La direttiva è "testo rilevante ai fini del SEE" e impone recepimento nazionale entro il termine fissato.
Direttiva 2014/93/UE della Commissione, del 18 luglio 2014, recante modifica della direttiva 96/98/CE sull’equipaggiamento marittimo
La direttiva interviene in modo eminentemente tecnico sulla disciplina dell’equipaggiamento marittimo armonizzato dell’Unione, aggiornando l’allegato A della direttiva 96/98/CE in funzione dell’evoluzione delle convenzioni internazionali, delle risoluzioni IMO e delle norme tecniche di prova. L’obiettivo è assicurare che i componenti destinati all’imbarco su navi dell’Unione continuino a essere valutati secondo standard aggiornati e coerenti con il diritto internazionale marittimo.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama il principio, già proprio della direttiva 96/98/CE, secondo cui si applicano testi aggiornati delle convenzioni internazionali e delle norme tecniche relative alle prove. Considerando l’entrata in vigore di modifiche internazionali e l’adozione di nuove norme tecniche da parte dell’IMO e degli organismi europei di normalizzazione, la direttiva mira ad incorporare tali sviluppi nel sistema dell’equipaggiamento marittimo UE.
La direttiva è adottata sulla base dell’articolo 17 della direttiva 96/98/CE ed è presentata come testo rilevante ai fini del SEE.
Ambito di applicazione materiale
La modifica riguarda l’elenco dell’equipaggiamento marittimo soggetto a requisiti armonizzati, con particolare riferimento a:
- mezzi di salvataggio;
- prevenzione dell’inquinamento marino;
- protezione antincendio;
- apparecchiature di navigazione;
- apparecchiature di radiocomunicazione;
- equipaggiamento prescritto dalla convenzione COLREG 72;
- talune apparecchiature previste dalla SOLAS capitolo II-1.
Il meccanismo operativo resta quello della direttiva 96/98/CE: le disposizioni nazionali di recepimento devono garantire che l’equipaggiamento immesso sul mercato e installato a bordo rispetti gli standard e le procedure di valutazione della conformità previsti dagli allegati aggiornati.
Struttura dell’intervento: allegati A.1 e A.2
La direttiva sostituisce integralmente l’allegato A, che viene riorganizzato in due grandi blocchi:
- allegato A.1, per l’equipaggiamento per cui gli strumenti internazionali contengono già norme tecniche di prova dettagliate;
- allegato A.2, per l’equipaggiamento per cui tali norme dettagliate non esistono ancora negli strumenti internazionali.
Le note generali dell’allegato chiariscono, tra l’altro, che:
- le regole SOLAS richiamano la versione consolidata SOLAS 2009;
- nelle denominazioni con più varianti, la colonna 5 può elencare opzioni alternative e, ai fini della certificazione, devono essere scelte solo quelle pertinenti;
- quando si citano risoluzioni IMO, si intendono le sole norme contenute nelle relative parti degli allegati;
- si applicano le versioni aggiornate delle convenzioni e delle norme di prova;
- i certificati e le dichiarazioni di conformità devono indicare la norma di prova applicata e la relativa versione;
- se sono indicate due serie di norme separate da “oppure”, ciascuna serie è autonomamente sufficiente, mentre altri separatori implicano applicazione cumulativa.
Principali aggiornamenti settoriali nell’allegato A.1
Nel settore dei mezzi di salvataggio vengono aggiornate o inserite voci relative, tra le altre, a salvagenti anulari, giubbotti di salvataggio, tute per immersione e antiesposizione, dispositivi di protezione termica, segnali pirotecnici, zattere di salvataggio, imbarcazioni di soccorso, sistemi marittimi di evacuazione, scale per discesa nelle imbarcazioni di salvataggio, materiali catarifrangenti, riflettori radar, motori per imbarcazioni di soccorso, dispositivi di ammaino e sgancio, e mezzi di soccorso.
Nel settore della prevenzione dell’inquinamento marino sono aggiornati i riferimenti per:
- apparecchiature di filtraggio e misuratori del tenore di olio minerale;
- rilevatori di interfaccia olio/acqua;
- sistemi di monitoraggio degli scarichi di oli minerali delle petroliere;
- sistemi di trattamento dei reflui, con distinzione temporale: fino al 31 dicembre 2015 si applica la risoluzione MEPC.159(55), dal 1° gennaio 2016 la risoluzione MEPC.227(64);
- inceneritori di bordo;
- analizzatori NOx e sistemi di depurazione dei gas di scarico;
- altre apparecchiature per la limitazione delle emissioni di SOx.
Nel settore della protezione antincendio l’allegato A.1 viene ampiamente aggiornato con norme per rivestimenti dei ponti, estintori portatili e carrellati, equipaggiamento dei vigili del fuoco, autorespiratori, sistemi sprinkler, componenti di paratie e porte tagliafuoco, materiali non combustibili, tubazioni e valvole, serrande tagliafuoco, sistemi di illuminazione d’emergenza, respiratori di emergenza (EEBD), impianti a gas inerte, sistemi a schiuma, sistemi a polvere chimica secca, apparecchiature per analisi ossigeno/gas, ugelli per friggitrici, sistemi di allarme antincendio, sistemi di rilevazione fumi ad estrazione di campioni, e impianti antincendio per elicotteri.
Apparecchiature di navigazione
La sezione navigazione aggiorna i requisiti per strumenti quali bussola magnetica, bussola giroscopica, ecometri, indicatori di velocità e distanza, dispositivi di orientamento, apparecchiature GPS/GLONASS/Galileo/DGPS/DGLONASS, sistemi di controllo della rotta, registratori dei dati di viaggio (VDR e S-DR), ECDIS con backup e RCDS, AIS, radar e relativi accessori, riflettori radar, BNWAS, impianti di ricezione sonora, indicatori di timone, giri e passo, scale per pilota, lampada di segnalazione diurna, amplificatori per bersagli radar, ricevitori differenziali, apparecchiature di visione notturna e ricevitori AIS SART.
Molte voci sono trasferite tra allegati o ridenominate, a riprova dell’aggiornamento sistematico della classificazione tecnica. Per talune apparecchiature, come il sistema di allarme attivabile dal ponte di comando (BNWAS) e il sistema di navigazione integrato, vengono recepite nuove risoluzioni IMO e standard IEC/EN specifici.
Apparecchiature di radiocomunicazione
La sezione radiocomunicazione aggiorna norme e riferimenti per apparecchi VHF, MF, MF/HF, NAVTEX, EGC, Inmarsat, EPIRB, apparecchiature di sicurezza della nave, radiotelefoni per imbarcazioni di salvataggio, Inmarsat-F77 e altri sistemi collegati alla sicurezza marittima.
La direttiva contiene anche una nota di sistema: in caso di conflitto tra le prescrizioni della circolare MSC 862 dell’IMO e le norme di prova del prodotto, prevalgono le disposizioni della circolare. Viene inoltre ribadito l’uso delle serie IEC/EN 61162 per le interfacce digitali.
Equipaggiamento COLREG 72 e altri settori
Per l’equipaggiamento prescritto dalla convenzione COLREG 72, in particolare i fanali di navigazione e i dispositivi di segnalazione sonora, vengono aggiornati i riferimenti tecnici e di conformità.
Per le navi portarinfuse la direttiva conferma che non vi sono voci specifiche nell’allegato A.1, mentre nell’ambito della SOLAS II-1 viene inserita una voce relativa ai dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici.
Trasferimenti, soppressioni e voci nuove nell’allegato A.2
L’allegato A.2 funge da contenitore per l’equipaggiamento privo di norme di prova dettagliate. Moltissime voci sono trasferite nell’allegato A.1 perché nel frattempo sono divenute disponibili standard dettagliati. Tra quelle che restano o vengono disciplinate in A.2 figurano, ad esempio:
- apparecchiature con metodi equivalenti per la riduzione delle emissioni di NOx;
- apparecchiature per sistemi tecnici di limitazione delle emissioni di SOx;
- lampade elettriche di sicurezza;
- indumenti di protezione resistenti agli agenti chimici;
- componenti di impianti per depositi di pittura e liquidi infiammabili;
- componenti di impianti a gas domestici;
- componenti di sistemi fissi a CO2;
- sistemi di spruzzo manuale;
- manichette da incendio con diametro superiore a 52 mm;
- apparecchiature di movimentazione per navi portarinfuse;
- sistemi di allarme e sicurezza della nave;
- equipaggiamenti col collegamento all’aviazione VHF.
Molte altre voci sono esplicitamente dichiarate trasferite, lasciate vuote o soppresse, segno di un aggiornamento puntuale della mappa regolatoria.
Obblighi per gli Stati membri e margini di discrezionalità
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 14 agosto 2015 e applicare le misure nazionali da tale data. Il margine di discrezionalità è limitato alla scelta della forma e dei mezzi di recepimento, in linea con la natura della direttiva, e alla disciplina delle modalità del riferimento alla direttiva nelle misure interne.
Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Regime transitorio e impatti pratici
Per i professionisti del settore marittimo, il punto più operativo è il regime transitorio dell’articolo 2: l’equipaggiamento già prodotto prima del 14 agosto 2015 secondo le procedure nazionali preesistenti può continuare a essere commercializzato e utilizzato fino al 14 agosto 2017. Ciò attenua l’impatto immediato dell’aggiornamento tecnico, consentendo la gestione di scorte e prodotti già immessi nel ciclo produttivo.
Indicazioni operative per la lettura professionale
Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto per:
- verificare la corretta classificazione dell’equipaggiamento tra A.1 e A.2;
- controllare la versione esatta della norma tecnica applicabile al singolo prodotto;
- distinguere tra equipaggiamento nuovo e stock prodotti prima del 14 agosto 2015;
- coordinare certificazioni, omologazioni, dichiarazioni di conformità e documentazione tecnica;
- gestire i profili di conformità nei rapporti tra produttori, importatori, distributori e armatori.
Nel complesso, si tratta di una direttiva di aggiornamento settoriale, ad alta densità tecnica, che non introduce un nuovo impianto regolatorio ma consolida e riallinea il quadro europeo dell’equipaggiamento marittimo agli standard internazionali più recenti.
Disposizioni principali
Sostituzione dell'allegato A della direttiva 96/98/CE
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato A della direttiva 96/98/CE con l'allegato della presente direttiva. L'effetto è l'aggiornamento della lista dell'equipaggiamento marittimo soggetto a norme tecniche e procedure di valutazione della conformità armonizzate.
Regime transitorio per equipaggiamento già prodotto
L'articolo 2 consente che l'equipaggiamento elencato nella colonna 1 dell'allegato A.1 o trasferito dall'allegato A.2, se prodotto prima del 14 agosto 2015 in conformità alle procedure di omologazione già vigenti nello Stato membro interessato, continui a essere commercializzato e utilizzato a bordo di navi dell'Unione fino al 14 agosto 2017.
Termine di recepimento e applicazione
L'articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro e non oltre il 14 agosto 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione delle stesse dal 14 agosto 2015. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale. Il paragrafo 2 impone inoltre la comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 5 indica gli Stati membri quali destinatari della direttiva.
Aggiornamento tecnico dell'allegato A.1
L'allegato A.1 raccoglie l'equipaggiamento per il quale gli strumenti internazionali già contengono norme tecniche di prova dettagliate. Vengono aggiornati riferimenti SOLAS, MARPOL, COLREG e numerose risoluzioni/circolari IMO, con nuove norme EN/ISO/IEC/ETSI per mezzi di salvataggio, antincendio, navigazione, radiocomunicazione e altri dispositivi. Sono previste note generali sull'uso delle versioni aggiornate delle norme, sulla scelta tra varianti di prodotto e sull'interpretazione dei riferimenti a risoluzioni e circolari.
Aggiornamento tecnico dell'allegato A.2
L'allegato A.2 comprende l'equipaggiamento per il quale non esistono norme di prova dettagliate negli strumenti internazionali. Diverse voci sono trasferite dall'allegato A.2 all'A.1 quando sono disponibili standard dettagliati; altre restano in A.2 con riferimenti a risoluzioni IMO e, in alcuni casi, con indicazione di nuove voci o di voci lasciate vuote/soppresse. Anche qui sono richiamate norme EN/ISO/IEC/ETSI per le prove e la conformità.
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